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Legge 15 Dicembre 1999, n. 482
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999
Art. 1.
1. La lingua ufficiale della Repubblica é l'italiano.
2. La Repubblica,
che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana,
promuove altresí la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla
presente legge.
Art. 2.
1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i princípi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.
Art. 3.
1. La delimitazione dell'ambito territoriale e subcomunale in cui si
applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche
previste dalla presente legge é adottata dal consiglio provinciale, sentiti i
comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini
iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un
terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni.
2. Nel caso in cui non
sussista alcuna delle due condizioni di cui al comma 1 e qualora sul territorio
comunale insista comunque una minoranza linguistica ricompresa nell'elenco di
cui all'articolo 2, il procedimento inizia qualora si pronunci fa vorevolmente
la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai
soggetti aventi titolo e con le modalità previste dai rispettivi statuti e
regolamenti comunali.
3. Quando le minoranze linguistiche di cui
all'articolo 2 si trovano distribuite su territori provinciali o regionali
diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che
gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere.
Art. 4.
1. Nelle scuole materne dei comuni di cui all'articolo 3, l'educazione
linguistica prevede, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della
lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. Nelle scuole
elementari e nelle scuole secondarie di primo grado é previsto l'uso anche della
lingua della minoranza come strumento di insegnamento.
2. Le istituzioni
scolastiche elementari e secondarie di primo grado, in conformità a quanto
previsto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, nell'esercizio
dell'autonomia organizzativa e didattica di cui all'articolo 21, commi 8 e 9,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei limiti dell'orario curriculare complessivo
definito a livello nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio
dei docenti previsti dai contratti collettivi, al fine di assicurare
l'apprendimento della lingua della minoranza, deliberano, anche sulla base delle
richieste dei genitori degli alunni, le modalità di svolgimento delle attività
di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali,
stabilendone i tempi e le metodologie, nonché stabilendo i criteri di
valutazione degli alunni e le modalità di impiego di docenti qualificati.
3.
Le medesime istituzioni scolastiche di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo
21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sia singolarmente sia in forma
associata, possono realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli
adulti. Nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di
cui al citato articolo 21, comma 10, le istituzioni scolastiche adottano, anche
attraverso forme associate, iniziative nel campo dello studio delle lingue e
delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica
riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge e perseguono
attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime
discipline. A tale scopo le istituzioni scolastiche possono stipulare
convenzioni ai sensi dell'articolo 21, comma 12, della citata legge n. 59 del
1997.
4. Le iniziative previste dai commi 2 e 3 sono realizzate dalle
medesime istituzioni scolastiche avvalendosi delle risorse umane a disposizione,
della dotazione finanziaria attribuita ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive reperibili con
convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite dal medesimo comma 5 quelle di
cui alla presente legge. Nella ripartizione delle risorse di cui al citato comma
5 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, si tiene conto delle priorità
aggiuntive di cui al presente comma.
5. Al momento della preiscrizione i
genitori comunicano alla istituzione scolastica interessata se intendono
avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.
Art. 5.
1. Il Ministro della pubblica istruzione, con propri decreti, indica i
criteri generali per l'attuazione delle misure contenute nell'articolo 4 e puó
promuovere e realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle
lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza
linguistica riconosciuta ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge. Per
la realizzazione dei progetti é autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annue a
decorrere dall'anno 1999.
2. Gli schemi di decreto di cui al comma 1 sono
trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere delle competenti
Commissioni permanenti, che possono esprimersi entro sessanta giorni.
Art. 6.
1. Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università delle regioni interessate, nell'ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti di bilancio, assumono ogni iniziativa, ivi compresa l'istituzione di corsi di lingua e cultura delle lingue di cui all'articolo 2, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.
Art. 7.
1. Nei comuni di cui all'articolo 3, i membri dei consigli comunali e degli
altri organi a struttura collegiale dell'amministrazione possono usare,
nell'attività degli organismi medesimi, la lingua ammessa a tutela.
2. La
disposizione di cui al comma 1 si applica altresí ai consiglieri delle comunità
montane, delle province e delle regioni, i cui territori ricomprendano comuni
nei quali é riconosciuta la lingua ammessa a tutela, che complessivamente
costituiscano almeno il 15 per cento della popolazione interessata.
3.
Qualora uno o piú componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 e 2
dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita
una immediata traduzione in lingua italiana.
4. Qualora gli atti destinati
ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo
gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.
Art. 8.
1. Nei comuni di cui all'articolo 3, il consiglio comunale puó provvedere, con oneri a carico del bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto in lingua italiana.
Art. 9.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, nei comuni di cui
all'articolo 3 é consentito, negli uffici delle amministrazioni pubbliche, l'uso
orale e scritto della lingua ammessa a tutela. Dall'applicazione del presente
comma sono escluse le forze armate e le forze di polizia dello Stato.
2. Per
rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al comma 1, le pubbliche
amministrazioni provvedono, anche attraverso convenzioni con altri enti, a
garantire la presenza di personale che sia in grado di rispondere alle richieste
del pubblico usando la lingua ammessa a tutela. A tal fine é istituito, presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari
regionali, un Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche con una
dotazione finanziaria annua di lire 9.800.000.000 a decorrere dal 1999. Tali
risorse, da considerare quale limite massimo di spesa, sono ripartite
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le
amministrazioni interessate.
3. Nei procedimenti davanti al giudice di pace
é consentito l'uso della lingua ammessa a tutela. Restano ferme le disposizioni
di cui all'articolo 109 del codice di procedura penale.
Art. 10.
1. Nei comuni di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.
Art. 11.
1. I cittadini che fanno parte di una minoranza linguistica riconosciuta ai
sensi degli articoli 2 e 3 e residenti nei comuni di cui al medesimo articolo 3,
i cognomi o i nomi dei quali siano stati modificati prima della data di entrata
in vigore della presente legge o ai quali sia stato impedito in passato di
apporre il nome di battesimo nella lingua della minoranza, hanno diritto di
ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in
forma originaria. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti
degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano
prestato il loro consenso.
2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda deve
indicare il nome o il cognome che si intende assumere ed é presentata al sindaco
del comune di residenza del richiedente, il quale provvede d'ufficio a
trasmetterla al prefetto, corredandola di un estratto dell'atto di nascita. Il
prefetto, qualora ricorrano i presupposti previsti dal comma 1, emana il decreto
di ripristino del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia il
prefetto puó provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della
domanda, il relativo provvedimento puó essere impugnato, entro trenta giorni
dalla comunicazione, con ricorso al Ministro di grazia e giustizia, che decide
previo parere del Consiglio di Stato. Il procedimento é esente da spese e deve
essere concluso entro novanta giorni dalla richiesta.
3. Gli uffici dello
stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti
all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri
registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal
comune e dalle altre amministrazioni competenti.
Art. 12.
1. Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto
di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze
linguistiche nelle zone di appartenenza.
2. Le regioni interessate possono
altresí stipulare apposite convenzioni con la società concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo per trasmissioni giornalistiche o programmi
nelle lingue ammesse a tutela, nell'ambito delle programmazioni radiofoniche e
televisive regionali della medesima società concessionaria; per le stesse
finalità le regioni possono stipulare appositi accordi con emittenti locali.
3. La tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle
comunicazioni di massa é di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, fatte salve le funzioni
di indirizzo della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Art. 13.
1. Le regioni a statuto ordinario, nelle materie di loro competenza, adeguano la propria legislazione ai princípi stabiliti dalla presente legge, fatte salve le disposizioni legislative regionali vigenti che prevedano condizioni piú favorevoli per le minoranze linguistiche.
Art. 14.
1. Nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio le regioni e le province in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 2 nonché i comuni ricompresi nelle suddette province possono determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni riconosciute e radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.
Art. 15.
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 9, comma 2, le spese
sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla
presente legge sono poste a carico del bilancio statale entro il limite massimo
complessivo annuo di lire 8.700.000.000 a decorrere dal 1999.
2.
L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le
esigenze di cui al comma 1 é subordinata alla previa ripartizione delle risorse
di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. L'erogazione delle
somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata
rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei
motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.
Art. 16.
1. Le regioni e le province possono provvedere, a carico delle proprie disponibilità di bilancio, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero favoriscono la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.
Art. 17.
1. Le norme regolamentari di attuazione della presente legge sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.
Art. 18.
1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni piú
favorevoli previste dalla presente legge é disciplinata con norme di attuazione
dei rispettivi statuti. Restano ferme le norme di tutela esistenti nelle
medesime regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. Fino all'entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al
comma 1, nelle regioni a statuto speciale il cui ordinamento non preveda norme
di tutela si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.
Art. 19.
1. La Repubblica promuove, nei modi e nelle forme che saranno di caso in caso
previsti in apposite convenzioni e perseguendo condizioni di reciprocità con gli
Stati esteri, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 2
diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini delle relative comunità abbiano
mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.
2. Il Ministero degli affari esteri promuove le opportune intese con altri
Stati, al fine di assicurare condizioni favorevoli per le comunità di lingua
italiana presenti sul loro territorio e di diffondere all'estero la lingua e la
cultura italiane. La Repubblica favorisce la cooperazione transfrontaliera e
interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.
3. Il
Governo presenta annualmente al Parlamento una relazione in merito allo sta to
di attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo.
Art. 20.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire
20.500.000.000 a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a lire 18.500.000.000, l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire
2.000.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica é
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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