Anno ecclesiastico
La composizione dell'anno ecclesiastico è tratta dal Catechismo della Dottrina Cristiana pubblicato per ordine di Sua Santità Papa Pio X, Alba, Pia Società San Paolo, Torino 1929.
[ inizio pagina ] A) Parti dell'Anno Liturgico
[ inizio pagina ] B) Giorni festivi di Precettoa) Tutte le domeniche. - In esse cadono alcune delle maggiori solennità; Pasqua di risurrezione, Pentecoste, santissima Trinità. b) Le seguenti dieci feste: 1. Circoncisione (1 gennaio); 2. Epifania (6 gennaio); 3. San Giuseppe (19 marzo); 4. Ascensione (giovedì dopo la quinta domenica di Pentecoste); 5. Corpus Domini (giovedì dopo la prima domenica di Pentecoste); 6. Santi Pietro e Paolo (29 giugno); 7. Assunzione (15 agosto); 8. Ognissanti (1 novembre); 9. Immacolata Concezione (8 dicembre); 10. Natale (25 dicembre). [ Nel calendario odierno, al tempo di Avvento segue il tempo di Natale che ha inizio con la Messa della vigilia di Natale e termina con la domenica che cade dopo il 6 gennaio. Nella domenica tra l'ottava di Natale si celebra oggi la festa della Sacra Famiglia. Nell'ottava di Natale (1 gennaio) si celebra la solennità della Santa Madre di Dio, non più, quindi, la Circoncisione del Signore: in essa si commemora anche l'imposizione del santissimo Nome di Gesù. Nella domenica dopo l'Epifania, a conclusione del tempo di Natale, si celebra la festa del Battesimo del Signore. Le domeniche di settuagesima, sessagesima e quinquagesima sono soppresse e figurano attualmente come domeniche del tempo tra l'anno. Questo tempo, di 33 o 34 settimane, costituisce un tutt'uno - intramezzato dalla Quaresima e dal tempo pasquale - che sostituisce quello che prima chiamavamo "tempo dopo l'Epifania" e "tempo dopo la Pentecoste". Nella Vigente disciplina liturgia, il tempo pasquale inizia con la solenne Veglia pasquale e termina con la domenica di Pentecoste, che non ha più la sua ottava. A motivo dell'unità del tempo pasquale, il cero rimane accanto all'altare fino al giorno di Pentecoste. Viene poi trasferito nel battistero, dove viene acceso nelle celebrazioni dei battesimi. L'Assunzione della Beata Vergine Maria è stata definita come dogma di fede da Pio XII, nel 1950. ]
[ inizio pagina ] C) Giorni di astinenza e di digiuno484. D In che consiste il digiuno? R. Il digiuno consiste nel fare un solo pasto al giorno e nell'astenersi dai cibi vietati. 485. D. Nei giorni di digiuno, si può fare la sera una piccola refezione? R. Per condiscendenza della Chiesa si può, nei giorni di digiuno, fare un po' di refezione la sera. 487. D. Chi è obbligato al digiuno? R. Al digiuno sono obbligati tutti i cristiani, che hanno compiuto ventun anno e che non sono o dispensati o scusati da legittimo impedimento. 488 D. Quelli che non hanno l'obbligo del digiuno sono affatto esenti dalla mortificazione? R. Quelli che non hanno l'obbligo del digiuno non sono affatto esenti dalla mortificazione, perché siamo tutti obbligati a fare penitenza. I. - Di sola astinenza dalle carniTutti i venerdì (tranne quelli nei quali cade una festa di precetto). II. - Di astinenza e di digiuno
III. - Di solo digiunoTutti gli altri giorni feriali di Quaresima. N.B. 1. La domenica è sempre esente dalla legge dell'astinenza e del digiuno. Le \altre feste di precetto sono pure esenti, tranne quelle che cadono in Quaresima. 2. L'astinenza e il digiuno delle vigilie, quando queste cadono in giorni festivi di precetto, non si anticipano. 3. Il Sabato Santo l'obbligo dell'astinenza e del digiuno cessa a mezzogiorno. [ Nella disciplina oggi vigente, il secondo precetto della Chiesa prescrive: "Santificare i giorni di penitenza secondo le disposizioni della Chiesa". In pratica, è necessario ricordare quanto segue: 1 - Tutti i fedeli sono tenuti per legge divina a far penitenza. 2 - Per precetto della Chiesa si è tenuti alle seguenti norme: a) Il tempo di Quaresima
conserva la sua indole penitenziale. 3 - La legge dell'astinenza vieta di mangiare carni, ma non uova, latticini e condimenti confezionati con grassi animali. La legge del digiuno prescrive un unico pasto; permette tuttavia altre due piccole assunzioni di cibo, a titolo di sostegno nelle attività della giornata. 4 - È data facoltà ai Vescovi di commutare in tutto o in parte l'astinenza e il digiuno con altre forme di penitenza, quali opere di carità ed esercizi di pietà. Tale commutazione è stata concessa dai Vescovi italiani ai loro fedeli per quanto concerne la legge dell'astinenza dalle carni, eccettuato però il tempo di Quaresima. ] [ inizio pagina ] |