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Rumentam et zetum
E nelle Costituzioni de' Padri del Comune, sotto la data del
giugno 1447, si legge:
Quod quelibet persona habitans in civitate et suburbiis Janue, omni
ebdomada saltem, debeat et cum effectu teneatur facere scopari et mundari
rumentam et zetum ante domum suam sive quam habitat quilibet usque ad
medietatem carrubei, et ipsam rumentam et zetum facere deferri ad talem
locum quod non noceat portui, sub pena soldorum quinque.
[Consitutiones Patrum Communis, Codice membranaceo dell'Archivio
Civico, car. 4, Filza Pratiche diverse ann. 1439 in 1598]
Traduzione. [Si dispone] affinché ogni persona abitante nella
città di Genova e in periferia, almeno ogni settimana, debba e conseguendo
il risultato sia obbligata a far sì che la spazzatura e il fango siano
scopati ed eliminati sia dal tratto antistante la sua casa sia altrove
almeno fino alla metà del vicolo e affinché faccia sì che quella stessa
spazzatura e fango siano portati in un luogo ove non nuocciano al porto,
sotto la pena di soldi cinque.
Tratto da Luigi Tomaso Belgrano, Della vita
privata dei Genovesi, Genova 1875, p. 17-18.
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