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Legge 14 agosto 1967, n. 800
(pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 233 del 16
settembre 1967)
Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività
musicali
Testo
completo della legge 800/1967 in formato pdf
(tratto dal sito
francofabbri)
Testo
completo della legge 800/1967 in formato html
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Titolo II - Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche
assimilate
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Art. 6. Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche
assimilate
Il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze, il Teatro
Comunale dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San
Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma,
il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il
Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona sono riconosciuti enti autonomi
lirici.
Sono riconosciute istituzioni concertistiche assimilate l'Accademia
nazionale di Santa Cecilia di Roma per la gestione autonoma dei concerti e
l'istituzione dei concerti del Conservatorio musicale di Stato Giovanni
Pierluigi da Palestrina di Cagliari la quale, dalla data di entrata in vigore
della presente legge, assume la denominazione di «Istituzione dei concerti e
del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina», fermo restando il
disposto dell'art. 17 della convenzione approvata con regio decreto-legge 12
gennaio 1941, n. 634.
Al Teatro dell'Opera di Roma è riconosciuta una particolare considerazione
per la funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale dello
Stato.
Art. 7. Teatro alla Scala
Il Teatro alla Scala di Milano è riconosciuto ente di particolare interesse
nazionale nel campo musicale.
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