genova@francobampi.it
 

Home > I nomi delle strade di GENOVA - Curiosità > Teatro Carlo Felice > Legge 14 agosto 1967, n. 800

 

[ Indietro ]

Legge 14 agosto 1967, n. 800

(pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 233 del 16 settembre 1967)

Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali

Testo completo della legge 800/1967 in formato pdf
(tratto dal sito francofabbri)

Testo completo della legge 800/1967 in formato html

...omissis...

Titolo II - Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate

...omissis...

Art. 6. Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate

Il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze, il Teatro Comunale dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona sono riconosciuti enti autonomi lirici.

Sono riconosciute istituzioni concertistiche assimilate l'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma per la gestione autonoma dei concerti e l'istituzione dei concerti del Conservatorio musicale di Stato Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari la quale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di «Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina», fermo restando il disposto dell'art. 17 della convenzione approvata con regio decreto-legge 12 gennaio 1941, n. 634.

Al Teatro dell'Opera di Roma è riconosciuta una particolare considerazione per la funzione di rappresentanza svolta nella sede della capitale dello Stato.

Art. 7. Teatro alla Scala

Il Teatro alla Scala di Milano è riconosciuto ente di particolare interesse nazionale nel campo musicale.

...omissis...

[ Indietro ]