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Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02673
Atto n. 4-02673

Pubblicato il 17 luglio 2002
Seduta n. 214

LONGHI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. -

Premesso che:

            la Repubblica di Genova, Stato sovrano e indipendente per oltre 700 anni, venne riunita al Regno di Sardegna per decisione illegittima del Congresso di Vienna (1814-1815);

            tale decisione fu illegittima ed arbitraria essendo contrari sia il legittimo e sovrano Governo, che in data 26 dicembre 1814 emanò un Proclama di protesta, sia il popolo tutto, tanto che il re Vittorio Emanuele I di Savoia rinunciò a sanare tale illegittimità mediante plebiscito certo del voto contrario del popolo genovese e ligure;

            dopo la sconfitta di Novara del 23 marzo 1849 e l’abdicazione di Carlo Alberto in favore di Vittorio Emanuele II il popolo genovese insorse sperando di riottenere la perduta indipendenza;

            su ordine di Vittorio Emanuele II, tale insurrezione fu duramente repressa dai bersaglieri del generale Alfonso La Marmora nel vergognoso «Sacco di Genova» dei primi dell’aprile 1849 quando la città fu abbandonata alla soldataglia che uccise, stuprò giovani donne, rubò, dissacrò chiese e conventi per ben trentasei lunghissime e interminabili ore;

            dopo tale «Sacco», re Vittorio Emanuele II scrisse una lettera in francese al generale La Marmora complimentandosi per aver ben operato in Genova e definendo, nel contempo, i genovesi «vile e infetta razza di canaglie»;

        rilevato che:

            passato il periodo più cruento, in data 14 giugno 1849 venne redatta la «Relazione della commissione per l’accertamento dei danni» che riporta il seguente elenco: «1) danni causati dalle bombe e dalle palle di cannone, ecc. lire 75.717,97; 2) relazioni sui danni causati dalle truppe nei giorni 4,5,6 e 7 aprile lire 645.555,90», quindi, per un importo totale, valutato in lire del 1849, di 721.273,87;

            questa nota dei danni fa unicamente capo a furti, stupri, rapine e altro, perpetrati da singoli o gruppi di soldati contro la popolazione, ai danni ed alle morti procurate dal furioso cannoneggiamento effettuato dalle truppe di La Marmora contro la città, che colpì in particolare anche l’ospedale di «Pammatone»; «Ma, signori, – prosegue la suddetta relazione – la cifra dei danni materiali è un nulla se noi badiamo al modo col quale furono inferti, e pensiamo al danno morale gravissimo che ne emerse; onde gli odii municipali risuscitati, le antipatie fra cittadini e militari, la discordia a vece dell’unione. Che sola può trarci dalla misera condizione in cui precipitammo dopo tante speranze. Egli è quindi che con vero dolore la Commissione si accinge a darvi un sunto di queste relazioni, ove miserandi casi sono narrati, imperocché ben vede che, nel rimescolare le passate cose, non sta il farmaco dei nostri mali intestini»;

            a titolo di esemplificazione, aggiornando il valore della lira del 1849 al valore attuale (luglio 2002) in base al costo della mano d’opera per una giornata di lavoro, si ottiene la seguente conversione: 1 lira del 1849 = 66.500 lire del 2002;

            pertanto il danno (parziale) stimato dalla relazione in lire del 2002 equivale a lire 47.964.712.355;

            applicando un modesto interesse composto del 3 per cento per 150 anni si ottiene l’importo di 3.948 miliardi di lire corrispondenti a euro 2.038.971.837;

            applicando un più ragionevole tasso di interesse composto del 5 per cento si ottiene l’importo di 70.876 miliardi di lire corrispondenti a euro 36.604.399.179;

        considerato

che:

            Casa Savoia è erede del re Vittorio Emanuele II che tanti danni e lutti causò ai cittadini genovesi;

            gli eredi ereditano sia il patrimonio sia i debiti dei propri antecedenti (tanto è vero che esiste l’istituto di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario);

            il Parlamento italiano ha approvato la modifica della norma transitoria della Costituzione per far rientrare i Savoia concedendo loro la pienezza dei diritti civili, e quindi delle relative responsabilità civili;

            è improbabile il referendum confermativo in quanto, a giudizio dell’interrogante, sulla questione non sembra opportuno effettuare un referendum;

            la perdita, illegittimamente subita, dell’indipendenza di un popolo (in questo caso di quello ligure), dei suoi valori e della sua civiltà è inestimabile e non risarcibile se non con il ristabilimento del diritto leso,

        si chiede di sapere se non sussistano elementi concreti per il riconoscimento del danno causato alla città di Genova dal re Vittorio Emanuele II, mandante del «Sacco di Genova» dell’aprile 1849, e sull’obbligo del risarcimento nei confronti del Comune di Genova degli eredi, gli attuali componenti di Casa Savoia, o, in subordine, se non si ritenga che almeno gli eredi della Casa Savoia chiedano ufficialmente scusa e perdono alla città e ai cittadini di Genova.