[ Indietro ] Condizioni che devono servir alla riunione degli Stati di Genova a quelli di S. M. Sarda concordate dalle Potenze Alleate nel Congresso di ViennaArt. 1. I Genovesi saranno in tutto pareggiati agli altri
sudditi del Re. Parteciperanno come questi degli impieghi civili,
giudiziarii, militari e diplomatici della Monarchia, e salvo i privilegi,
che loro sono sotto concessi ed assicurati, saranno sottomessi alle
stesse leggi e regolamenti, con le modificazioni che S. M. crederà
convenienti. Art. 2. I militari genovesi componenti attualmente le truppe genovesi, saranno incorporati nelle truppe reali, e gli ufficiali conserveranno i loro rispettivi gradi. Art. 3. Le armi di Genova faranno parte dello stemma reale, e i loro colori entreranno nella bandiera di S. M. Art. 4. Il Porto Franco di Genova sarà ristabilito coi regolamenti,
che vigevano sotto l'antico Governo genovese. Art. 5. Sarà stabilito in ciascun circondario d'Intendenza un
Consiglio provinciale di trenta membri scelti fra i notabili delle diverse
classi, sopra una lista di trecento dei maggiori contribuenti di ciascun
circondario: essi saranno nominati la prima volta dal Re, e rinnovati nello
stesso modo per una quinta parte ogni due anni. Art. 6. Il maximum delle imposte, che S. M. potrà mettere nello Stato di Genova, senza aver ricorso ai Consigli provinciali riuniti non potrà eccedere la proporzione attualmente stabilita per le altre parti dei suoi Stati. Le imposte, che attualmente si riscuotono, saranno portate a tal misura, e S. M. riserbasi di fare quelle modificazioni che la sua saggezza e la sua bontà verso i sudditi genovesi potranno dettarle a riguardo di ciò che può essere ripartito, sia sui carichi finanziarii, sia sulle percezioni dirette od indirette. Il maximum delle imposte così regolato, ogni qual volta il bisogno dello Stato richiegga nuove imposte o carichi straordinarii, S. M. domanderà l'approvazione dei Consigli provinciali per la somma che giudicherà conveniente di proporre, e per la specie d'imposta a stabilire. Art. 7. Il debito pubblico, tal quale esisteva legalmente sotto l'antico Governo francese, è garantito. Art. 8. Le pensioni civili e militari concesse dallo Stato (conforme alle leggi e ai regolamenti) sono conservate per tutti i sudditi genovesi abitanti gli Stati di S. M. Art. 9. Vi sarà a Genova un gran Corpo giudiziario, o Supremo Tribunale colle stesse attribuzioni e privilegii di quelli di Torino, Savoia e Nizza, e che porterà come essi il titolo di Senato. Art. 10. Le monete correnti d'oro e d'argento dell'antico Stato di Genova attualmente esistenti saranno ammesse nelle casse pubbliche unitamente alle monete piemontesi. Art. 11. Le leve d'uomini dette provinciali nello Stato di Genova non eccederanno in proporzione le leve, che avranno luogo negli altri Stati di S. M.: il servizio di mare sarà contato come quello di terra. Art. 12. S. M. creerà una compagnia genovese di guardie del Corpo la quale formerà una quarta compagnia delle sue guardie. Art. 13. S. M. stabilirà in Genova un Corpo di Città
composto di quaranta nobili, di venti borghesi viventi delle rendite
proprie o esercenti arti liberali, e venti dei principali negozianti. Art. 14. L'Università di Genova sarà mantenuta, e godrà degli stessi privilegi di quella di Torino. S. M. penserà ai modi di provvedere ai suoi bisogni. S. M. prenderà sotto la sua speciale protezione questo Stabilimento, come pure gli altri istituti d'istruzione, d'educazione, di belle lettere e di carità, i quali saranno pure conservati. S. M. conserverà in favore de' suoi sudditi genovesi i posti gratuiti, che sono nel collegio detto Liceo, a carico del Governo, riserbandosi di adottare a questo riguardo quei regolamenti, che giudicherà convenienti. Art. 15. Il Re conserverà a Genova un Tribunale ed una Camera di Commercio con le attribuzioni, che questi due Stabilimenti hanno attualmente. Art. 16. S. M. prenderà specialmente in considerazione la condizione degli impiegati attuali dello Stato di Genova. Art. 17. S. M. accoglierà i progetti e le proposizioni, che le saranno presentate sopra i mezzi di ristabilire il banco di San Giorgio. tratto da Massimiliano Spinola, La restaurazione della Repubblica Ligure nel MDCCCXIV, Sordomuti, Genova, 1863, p. 335-339. [ Indietro ] |