[ Indietro ] Riunione di Genova al PiemonteVedi Atto del Congresso di Vienna Art. 86. 87. 88. 89 Riunione di Genova ART. 86. Gli stati che componevano la già Repubblica di Genova, sono riuniti in perpetuo alli stati di S. M. il Re di Sardegna, per essere come questi posseduti da esso in tutta la sovranità, proprietà ed eredità, di maschio in maschio, per ordine di primogenitura nei due rami di sua Casa, cioè il ramo reale e ramo di Savoia-Carignano. Titolo di duca di Genova ART. 87. S. M. il Re di Sardegna aggiungerà ai suoi titoli quello di Duca di Genova. Diritti e privilegi dei Genovesi ART. 88. I Genovesi goderanno di tutti i diritti e privilegii specificati nell'atto intitolato: condizioni che devono servire di base alla riunione degli stati di Genova a quei di S. M. Sarda, ed il detto atto tale quale si trova annesso a questo trattato generale, sarà considerato come parte integrante di questo e avrà la stessa forza e valore che se fosse testualmente inserito nell'articolo precedente. Riunione di Feudi Imperiali ART. 89. I paesi nominati feudi imperiali che erano stati riuniti alla già Repubblica ligure, sono riuniti definitivamente agli stati di S. M. il Re di Sardegna, della stessa maniera che il resto degli stati di Genova; e gli abitanti di questi paesi goderanno degli stessi diritti e privilegii che quelli dello stato di Genova designati nell'articolo precedente. [ Indietro ] |