M.I.L.
I firmatari del presente atto, constatato che:
considerato: che i diritti internazionali ed in particolare il diritto all'autodeterminazione dei popoli sono imprescrittibili, costituiscono il movimento politico, culturale, aconfessionale e senza fini di lucro, denominato M.I.L. - Movimento Indipendentista Ligure. A fronte di quanto indicato in premessa il M.I.L., nell'interesse e per conto dell'attuale Popolazione Ligure, si propone di recuperare pacificamente, con azioni giuridiche e politiche, la Sovranità di Nazione Indipendente, temporaneamente perduta nel 1814 a causa dell'illegittima decisione assunta dal Congresso di Vienna. Per raggiungere tale obiettivo il M.I.L. svilupperà le attività sociali, culturali e politiche che saranno deliberate dai propri organi; in particolare, a titolo semplificativo, ma non esaustivo e nel rispetto e concorrenza degli obiettivi statutari potrà:
DURATA E
SCIOGLIMENTO Il M.I.L. ha durata temporale indeterminata e si scioglierà, con delibera del Maggior Consiglio, come previsto all'art. 17, unicamente per:
Attualmente il M.I.L. ha la sede legale in Genova, via Corsica 6/3 sc. D e la sede operativa in Genova, via Banderali 2/5. PATRIMONIO E
FINANZIAMENTI Il patrimonio ed i finanziamenti del M.I.L. sono costituiti da:
L'esercizio finanziario chiude al 31 Dicembre di ciascun anno solare. Entro il 31 Marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, il Collegio dei Governatori esaminerà e delibererà su tutta la documentazione predisposta dal Tesoriere per la definitiva approvazione del Maggior Consiglio, consistente nel bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso, comprensivo dello stato patrimoniale, del rendiconto economico e del rendiconto finanziario, oltre al bilancio preventivo dell'anno in corso e di una relazione esplicativa. Possono aderire al M.I.L.:
Nota 1 - Gli aderenti al M.I.L. residenti nelle province di Imperia, La Spezia e Savona, possono diventare Soci Fondatori fino al 30 Giugno 2002, su insindacabile decisione del Collegio dei Governatori che delibererà con la maggioranza dei 2/3 dei presenti; la somma dei Soci Fondatori di queste tre province, non potrà essere superiore al 50% del totale dei Soci Fondatori aderenti al M.I.L. Nota 2 - I Soci Onorari ed i Soci Simpatizzanti non possono far parte degli Organi Statutari; tuttavia, su specifico invito del Presidente, possono assistere ai lavori di tali Organi, senza diritto di voto. SOCI - modalità di
iscrizione Coloro che intendono chiedere l'iscrizione al M.I.L. quali Soci Ordinari, devono presentare domanda controfirmata da almeno due Soci Fondatori o Sostenitori. L'iscrizione sarà accettata dopo la delibera favorevole del Collegio dei Governatori, presa a maggioranza semplice. L'appartenenza al M.I.L. e quindi all'espletamento di tutti i diritti sociali, è attestata dalla tessera associativa in regola con il contributo associativo dell'anno in corso. I soci Fondatori, Sostenitori, Ordinari ed Onorari, hanno diritto a:
L'iscrizione impegna il socio all'osservanza degli obblighi derivanti dallo statuto ed all'osservanza delle delibere assunte dagli Organi Statutari. Il socio è tenuto a corrispondere il contributo associativo annuo nella misura e con le modalità stabilite dal Collegio dei Governatori; l'obbligo permane in vigenza del rapporto associativo il quale si rinnova di anno in anno salvo quanto previsto al successivo art. 9. La quota associativa deve essere corrisposta entro il 31 Gennaio di ciascun anno. Nel caso di dimissioni, queste debbono essere comunicate per scritto entro il 31 Ottobre di ciascun anno, a valere per l'anno successivo. SOCI -
provvedimenti disciplinari e perdita della qualifica Il Socio che ricopre una carica elettiva e diserta per quattro volte consecutive le riunioni dell'Organo Collegiale cui è stato eletto, decade dalla carica. La sanzione è deliberata a maggioranza semplice dal Collegio dei Governatori. Nel caso di nuove elezioni, il Socio potrà candidarsi a cariche elettive trascorsi sei mesi dalla citata delibera. Il Socio decaduto dalla carica sarà sostituito dal primo dei supplenti ed in mancanza di ciò dal primo dei non eletti ed in ultimo per cooptazione, con delibera a maggioranza semplice del Collegio dei Governatori. La qualifica di socio si perde a causa di:
La perdita della qualifica di socio è deliberata, a maggioranza semplice, dal Collegio dei Governatori e comporta l'immediata cessazione di qualsivoglia diritto nei confronti del M.I.L. o prestazione da parte dello stesso e degli eventuali enti od organismi ad esso collegati. ORGANI DEL
MOVIMENTO Gli Organi del M.I.L. sono:
Il Presidente, i membri del Collegio dei Governatori, i Revisori ed i Probiviri, non possono far parte del Minor Consiglio; il Vicepresidente e/o il Segretario Culturale, tuttavia, possono partecipare ed intervenire alle riunioni, senza diritto di voto. Tutti i Soci eletti negli Organi del M.I.L. durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'esercizio di tutte le cariche è gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, motivate e documentate. È l'Assemblea Generale dei Soci Fondatori, Sostenitori e Ordinari e può essere:
MAGGIOR CONSIGLIO
- convocazione e presidenza Le assemblee sono convocate dal Consiglio di Presidenza mediante affissione della convocazione in apposita bacheca presso la sede operativa e con lettera semplice o, se possibile e su richiesta dell'interessato, posta elettronica o telefax, trasmessa a tutti i soci aventi diritto al voto. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno dei lavori, la data, l'ora ed il luogo in cui si svolgerà l'assemblea e deve essere affissa e consegnata alla posta almeno quindici giorni prima (se trasmessa almeno dieci giorni prima) del giorno stabilito per l'adunanza. Il Maggior Consiglio, in assemblea ordinaria o straordinaria, è presieduto di diritto dal Presidente del M.I.L. ed in sua assenza dal Vicepresidente; in caso d'assenza del Presidente e del Vicepresidente, il Maggior Consiglio sarà presieduto da un Socio Fondatore o Sostenitore, nominato dall'assemblea. MAGGIOR CONSIGLIO
- validità, delibere, sistema di votazione e deleghe
Il sistema di votazione verrà, di volta in volta, approvato dal Maggior Consiglio su proposta di chi lo Presiede. Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio della medesima categoria associativa, al quale dovrà rilasciare delega scritta. Ciascun socio può essere portatore di non più di tre deleghe; la delega non può essere revocata dopo la sua registrazione alla segreteria del M.I.L. Ogni Socio Ordinario ha diritto ad un voto oltre a quelli derivanti dalle deleghe possedute. Ogni Socio Fondatore o Sostenitore ha diritto a dieci voti oltre a quelli derivanti dalle deleghe possedute. MAGGIOR CONSIGLIO
- assemblea ordinaria - compiti Il Maggior Consiglio è convocato in assemblea ordinaria almeno una volta l'anno ed entro il 30 Aprile, e quando il Consiglio di Presidenza ne ravvisi la necessità; Il Maggior Consiglio, riunito in assemblea ordinaria:
MAGGIOR CONSIGLIO
- assemblea straordinaria - compiti Il Maggior Consiglio è convocato in Assemblea Straordinaria e presieduto, secondo le modalità previste all'art. 12. Il Maggior Consiglio, con le maggioranze previste all'art. 13 delibera su:
ASSEMBLEA DEI SOCI
FONDATORI E SOSTENITORI L'Assemblea congiunta dei Soci Fondatori e dei Soci Sostenitori delibera, su proposta del Consiglio di Presidenza, la nomina dei Soci Sostenitori. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti, anche per delega; decide di volta in volta, su proposta del proprio Presidente, il metodo di votazione e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 degli intervenuti. Ogni membro dell'Assemblea può farsi rappresentare da altro membro, al quale dovrà rilasciare delega scritta; ciascun membro può essere portatore di non più di tre deleghe e la delega non può essere revocata dopo la sua registrazione. L'assemblea si riunisce una volta l'anno, di norma entro il 30 Novembre ed elegge, di volta in volta, al proprio interno, un Presidente ed un Segretario. MINOR CONSIGLIO -
composizione Il Minor Consiglio è formato da un minimo di quindici ad un massimo di trenta membri effettivi e dieci supplenti, scelti a sorteggio, nell'ambito del Maggior Consiglio convocato in Assemblea Ordinaria, tra i Soci Fondatori, Sostenitori ed Ordinari; il numero reale dei membri effettivi, sarà stabilito di volta in volta dal Maggior Consiglio, prima del sorteggio, con modalità di cui al Regolamento Attuativo ex art. 30. Saranno esclusi dal sorteggio:
Il membro effettivo dimissionario o dichiarato decaduto dalla carica, sarà sostituito dal primo dei membri supplenti con le modalità previste dall'art. 9. Il Minor Consiglio elegge al suo interno un proprio Presidente ed un Segretario. Possono partecipare ai lavori del Minor Consiglio, senza diritto di voto, il Vicepresidente e/o il Segretario Culturale del M.I.L. MINOR CONSIGLIO
- compiti Il Minor Consiglio, mediante la costituzione di gruppi di studio e di lavoro e su specifiche tematiche indicate dal Consiglio di Presidenza, ha il compito di predisporre relazioni, studi e documenti vari per supportare l'azione politica degli organi del M.I.L. COLLEGIO DEI
GOVERNATORI - costituzione e compiti Fanno parte del Collegio dei Governatori:
Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste alle riunioni del Collegio dei Governatori, come Organo consultivo, senza diritto di voto. Il Collegio dei Probiviri, a suo insindacabile giudizio, può partecipare alle riunioni del Collegio dei Governatori, senza diritto di voto. Il Collegio dei Governatori è presieduto di diritto dal Presidente del M.I.L. e si riunisce:
Le riunioni sono convocate, anche a mezzo telefono, con un anticipo di almeno sette giorni sulla data prevista per l'adunanza; nei casi di estrema urgenza possono essere convocate anche con l'anticipo di due giorni, ma in questo caso, l'eventuale assenza non è computata ai fini dell'art. 8. Le riunioni sono valide se il numero dei presenti non è inferiore al 51% del plenum, compresi il Presidente o il Vicepresidente. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. Il Collegio dei Governatori è investito dei poteri e delle facoltà necessarie per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi del M.I.L., nell'ambito delle linee strategiche deliberate dal Consiglio di Presidenza; in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
CONSIGLIO DI
PRESIDENZA - composizione e compiti Fanno parte del Consiglio di Presidenza:
Il Consiglio di Presidenza è Presieduto di diritto dal Presidente ed opera con i più ampi poteri; le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In particolare esso:
Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, quando lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due dei suoi membri; è validamente costituito quando siano presenti almeno tre membri compresi il Presidente o il Vicepresidente. La convocazione può avvenire anche telefonicamente, con un anticipo di almeno due giorni. Il Presidente del M.I.L. è eletto dal Maggior Consiglio riunito in Assemblea Ordinaria, tra i Soci Fondatori o Sostenitori e presiede di diritto il Consiglio di Presidenza, il Collegio dei Governatori ed il Maggior Consiglio. Egli deve risiedere nell'ambito territoriale della Liguria. Il Presidente:
PRESIDENTE -
impedimento a svolgere le funzioni Le funzioni del Presidente, nel caso in cui questi fosse temporaneamente impedito adempierle, saranno esercitate dal Vicepresidente. In caso di impedimento permanente, deliberato dal Collegio dei Governatori o di dimissioni del Presidente, le relative funzioni saranno esercitate dal Vicepresidente fino all'avvenuta nomina del nuovo Presidente; in quest'evenienza, la convocazione del Maggior Consiglio per l'elezione del nuovo Presidente avverrà:
Il Vicepresidente del M.I.L. è eletto dal Maggior Consiglio riunito in Assemblea Ordinaria, tra i Soci Fondatori o Sostenitori, fa parte di diritto del Consiglio di Presidenza e del Collegio dei Governatori e può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Minor Consiglio. Il Vicepresidente esplica la sua attività alle dirette dipendenze del Presidente ed in particolare:
SEGRETARIO
GENERALE Il Segretario Generale del M.I.L. è eletto dal Maggior Consiglio, riunito in Assemblea Ordinaria, tra i Soci Fondatori o Sostenitori e fa parte di diritto del Consiglio di Presidenza e del Collegio dei Governatori. Il Segretario Generale esplica la sua attività alle dirette dipendenze del Presidente e svolge una funzione gestionale concorrendo alla realizzazione dei programmi e degli obiettivi strategici approvati dagli Organi deliberanti. È responsabilità del Segretario Generale:
Per l'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale potrà avvalersi della collaborazione del Segretario Culturale, del Tesoriere e/o di altri collaboratori Soci di sua fiducia. SEGRETARIO
CULTURALE Il Segretario Culturale del M.I.L. è eletto dal Maggior Consiglio, riunito in Assemblea Ordinaria, tra i Soci Fondatori o Sostenitori, fa parte di diritto del Consiglio di Presidenza e del Collegio dei Governatori e può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Minor Consiglio. Il Segretario Culturale esplica la sua attività alle dirette dipendenze del Presidente e svolge una funzione culturale concorrendo alla realizzazione dei programmi e degli obiettivi strategici approvati dagli Organi deliberanti. Il Segretario Culturale:
Il Tesoriere del M.I.L. è eletto dal Maggior Consiglio, riunito in Assemblea Ordinaria, tra i Soci Fondatori o Sostenitori e fa parte di diritto del Consiglio di Presidenza e del Collegio dei Governatori. Il Tesoriere esplica la sua attività alle dirette dipendenze del Presidente ed è responsabile di:
COLLEGIO DEI
REVISORI DEI CONTI Il Maggior Consiglio riunito in Assemblea Ordinaria elegge, tra i Soci Fondatori o Sostenitori con almeno tre anni di iscrizione al M.I.L., cinque Revisori dei Conti. I tre candidati che hanno raccolto più voti, assumono la carica di effettivi mentre gli altri due fungono da supplenti. I Revisori effettivi eleggono, tra loro, alla prima riunione, il Presidente del Collegio. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha l'obbligo di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei Governatori. È compito del Collegio dei Revisori dei Conti:
È compito del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti convocare il Maggior Consiglio, nel caso previsto al punto 2 art. 23. COLLEGIO DEI
PROBIVIRI Il Maggior Consiglio riunito in Assemblea Ordinaria elegge, tra i Soci Fondatori o Sostenitori con almeno tre anni di iscrizione al M.I.L., cinque Probiviri. I tre candidati che hanno raccolto più voti, assumono la carica di effettivi mentre gli altri due fungono da supplenti. I Probiviri effettivi eleggono, tra loro, alla prima riunione, il Presidente del Collegio. Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di assistere alle riunioni del Collegio dei Governatori. E' compito del Collegio dei Probiviri:
Contro tutte le sanzioni emesse dagli Organi Statutari è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, entro dieci giorni dalla comunicazione della sanzione all'interessato. Il Collegio dei Probiviri è Organo autonomo ed indipendente ed il suo operato è insindacabile ed inappellabile. Di ogni giudizio che emette, il Collegio dei Probiviri deve redigere apposito verbale da custodirsi agli atti del M.I.L.. Per una migliore funzionalità del M.I.L., potrebbe risultare necessario, nel pieno rispetto delle norme statutarie, stilare un Regolamento Attuativo per consentire univoche interpretazioni o modalità operative, a fronte di casi specifici. Qualora si ravvisi tale necessità, il Regolamento Attuativo sarà stilato a cura del Consiglio di Presidenza ed approvato a maggioranza semplice dal Collegio dei Governatori. CASI NON
CONTEMPLATI Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, e nell'eventuale Regolamento Attuativo valgono, in via transitoria, le norme di legge. In deroga alle norme dello statuto, le cariche del M.I.L. per il primo quadriennio, ossia sino al 31 Dicembre 2004, sono previste come segue:
Genova, 14 Gennaio 2001 Lo Statuto del M.I.L. è stato
registrato e depositato presso l'Ufficio del Registro di Genova in data
17 gennaio 2001 al n° 546/3. |