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M.I.L.
MOVIMENTO INDIPENDENTISTA LIGURE
e-mail: mil@mil2002.org


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La gloriosa bandiera della Repubblica di San Giorgio

STATUTO
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La gloriosa bandiera della Repubblica di San Giorgio

 

PREMESSA STORICA

I firmatari del presente atto,

constatato che:

  • la Liguria si era conquistata sovranità ed indipendenza, dignità ed identità sotto il nome di Repubblica di Genova divenendo, per circa 700 anni, ossia sino all'avvento di Napoleone nel 1797, protagonista del mondo mercantile marittimo e di quello finanziario;

  • le grandi monarchie europee alleatesi contro la Francia, s'erano impegnate a ripristinare, alla sconfitta di Napoleone, le sovranità nazionali storiche degli stati;

  • caduto Napoleone, nell'Aprile del 1814 fu ripristinato il governo della Repubblica di Genova che rappresentava tutta la Liguria e come tale partecipò al Congresso di Vienna che avrebbe dovuto sancire il ripristino delle sovranità nazionali storiche europee;

  • con atto illegittimo, il Congresso di Vienna nel Novembre del 1814 decretò, invece, l'annessione dei territori della Liguria allo stato sabaudo;

  • tale arbitrio non fu accettato dai rappresentanti della "Repubblica" presenti al Congresso che, anzi, emisero un documento per "salvaguardare i diritti imprescrittibili del Popolo Ligure";

  • l'annessione non fu mai sottoposta a ratifica del Popolo Ligure, contrariamente a quanto avvenuto per altre popolazioni della penisola, chiamate ad esprimersi mediante i plebisciti;

  • i successivi eventi storici ed in particolare la sollevazione popolare e la costituzione in Governo provvisorio del triunvirato Avezzana, Morchio, Reta, del Marzo 1849, la cacciata del presidio sabaudo avvenuta il 2 Aprile e la rappresaglia delle truppe del generale La Marmora che soffocarono nel sangue gli aneliti di libertà del popolo, testimoniano la non supina accettazione da parte dei cittadini della Repubblica di Genova, dell'arbitraria ed unilaterale decisione presa a suo danno dal citato Congresso;

considerato:

che i diritti internazionali ed in particolare il diritto all'autodeterminazione dei popoli sono imprescrittibili,

costituiscono

il movimento politico, culturale, aconfessionale e senza fini di lucro, denominato

M.I.L. - Movimento Indipendentista Ligure.


SCOPO
Articolo 1

A fronte di quanto indicato in premessa il M.I.L., nell'interesse e per conto dell'attuale Popolazione Ligure, si propone di recuperare pacificamente, con azioni giuridiche e politiche, la Sovranità di Nazione Indipendente, temporaneamente perduta nel 1814 a causa dell'illegittima decisione assunta dal Congresso di Vienna.

Per raggiungere tale obiettivo il M.I.L. svilupperà le attività sociali, culturali e politiche che saranno deliberate dai propri organi; in particolare, a titolo semplificativo, ma non esaustivo e nel rispetto e concorrenza degli obiettivi statutari potrà:

  1. attivare azioni politiche e giuridiche, anche in campo internazionale;

  2. organizzare manifestazioni, dibattiti politici ed incontri per diffondere le motivazioni e gli obiettivi del M.I.L.;

  3. incentivare ricerche storiche, culturali e tradizionali riguardanti la Liguria ed i suoi abitanti;

  4. istituire corsi di formazione, compreso l'insegnamento della lingua e della storia dei Liguri;

  5. attivare opportune iniziative di carattere editoriale e pubblicitario, anche attraverso supporti telematici e multimediali;

  6. sviluppare sinergie e/o accordi con altri movimenti politici e culturali affini, anche se facenti parte di Nazioni o Stati esteri.

DURATA E SCIOGLIMENTO
Articolo 2

Il M.I.L. ha durata temporale indeterminata e si scioglierà, con delibera del Maggior Consiglio, come previsto all'art. 17, unicamente per:

  • raggiungimento dello scopo statutario, indicato all'art. 1;

  • ponderata riflessione sull'impossibilità a conseguire detto scopo;

  • cause previste, in via transitoria, dalle leggi vigenti.

SEDE
Articolo 3

Attualmente il M.I.L. ha la sede legale in Genova, via Corsica 6/3 sc. D e la sede operativa in Genova, via Banderali 2/5.

PATRIMONIO E FINANZIAMENTI
Articolo 4

Il patrimonio ed i finanziamenti del M.I.L. sono costituiti da:

  1. contributo associativo degli iscritti al M.I.L.;

  2. eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

  3. contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti;

  4. proventi di specifiche iniziative culturali e/o manifestazioni varie indette a cura del M.I.L. o derivanti dalla partecipazione ad iniziative e manifestazioni indette da terzi.

L'esercizio finanziario chiude al 31 Dicembre di ciascun anno solare.

Entro il 31 Marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, il Collegio dei Governatori esaminerà e delibererà su tutta la documentazione predisposta dal Tesoriere per la definitiva approvazione del Maggior Consiglio, consistente nel bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso, comprensivo dello stato patrimoniale, del rendiconto economico e del rendiconto finanziario, oltre al bilancio preventivo dell'anno in corso e di una relazione esplicativa.

SOCI - tipologia
Articolo 5

Possono aderire al M.I.L.:

  1. Soci Fondatori - coloro che hanno promosso la costituzione del M.I.L. quindi i firmatari del presente Statuto, tenuto conto di quanto previsto in deroga alla nota 1.

  2. Soci Sostenitori - coloro che, iscritti al M.I.L. come Soci Ordinari da almeno 1 anno, si siano particolarmente distinti in attività di supporto della struttura operativa e/o abbiano fattivamente agito per ampliare la diffusione del M.I.L. e/o incrementare lo sviluppo culturale e politico dello stesso. La qualifica di Socio Sostenitore sarà attribuita con le modalità previste all'art. 17.

  3. Soci Ordinari - coloro che condividono gli scopi e gli obiettivi del M.I.L. e che s'impegnano a sostenerne l'attività.

  4. Soci Onorari - persone fisiche, enti o istituzioni che mostrino particolare interesse agli scopi ed agli obiettivi del M.I.L. La qualifica di Socio Onorario è deliberata dal Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente.

  5. Soci Simpatizzanti - coloro che, pur condividendo, sia pure parzialmente, gli scopi e gli obiettivi del M.I.L., ma non volendo o potendo impegnarsi produttivamente in esso, desiderano tuttavia contribuire al suo sostegno economico.

Nota 1 - Gli aderenti al M.I.L. residenti nelle province di Imperia, La Spezia e Savona, possono diventare Soci Fondatori fino al 30 Giugno 2002, su insindacabile decisione del Collegio dei Governatori che delibererà con la maggioranza dei 2/3 dei presenti; la somma dei Soci Fondatori di queste tre province, non potrà essere superiore al 50% del totale dei Soci Fondatori aderenti al M.I.L.

Nota 2 - I Soci Onorari ed i Soci Simpatizzanti non possono far parte degli Organi Statutari; tuttavia, su specifico invito del Presidente, possono assistere ai lavori di tali Organi, senza diritto di voto.

SOCI - modalità di iscrizione
Articolo 6

Coloro che intendono chiedere l'iscrizione al M.I.L. quali Soci Ordinari, devono presentare domanda controfirmata da almeno due Soci Fondatori o Sostenitori.

L'iscrizione sarà accettata dopo la delibera favorevole del Collegio dei Governatori, presa a maggioranza semplice.

SOCI - diritti
Articolo 7

L'appartenenza al M.I.L. e quindi all'espletamento di tutti i diritti sociali, è attestata dalla tessera associativa in regola con il contributo associativo dell'anno in corso.

I soci Fondatori, Sostenitori, Ordinari ed Onorari, hanno diritto a:

  1. usufruire della documentazione scientifica e bibliografica (pubblicazioni, studi, ecc.) del M.I.L.;

  2. partecipare alle manifestazioni organizzate dallo stesso;

  3. ricevere notiziari informativi, periodici e/o pubblicazioni emessi dal M.I.L.;

  4. godere dei benefici derivanti da convenzioni e/o agevolazioni previste nell'ambito di attività e manifestazioni culturali del M.I.L. o realizzate in compartecipazione con associazioni affini.

SOCI - doveri
Articolo 8

L'iscrizione impegna il socio all'osservanza degli obblighi derivanti dallo statuto ed all'osservanza delle delibere assunte dagli Organi Statutari.

Il socio è tenuto a corrispondere il contributo associativo annuo nella misura e con le modalità stabilite dal Collegio dei Governatori; l'obbligo permane in vigenza del rapporto associativo il quale si rinnova di anno in anno salvo quanto previsto al successivo art. 9.

La quota associativa deve essere corrisposta entro il 31 Gennaio di ciascun anno.

Nel caso di dimissioni, queste debbono essere comunicate per scritto entro il 31 Ottobre di ciascun anno, a valere per l'anno successivo.

SOCI - provvedimenti disciplinari e perdita della qualifica
Articolo 9

Il Socio che ricopre una carica elettiva e diserta per quattro volte consecutive le riunioni dell'Organo Collegiale cui è stato eletto, decade dalla carica.

La sanzione è deliberata a maggioranza semplice dal Collegio dei Governatori.

Nel caso di nuove elezioni, il Socio potrà candidarsi a cariche elettive trascorsi sei mesi dalla citata delibera.

Il Socio decaduto dalla carica sarà sostituito dal primo dei supplenti ed in mancanza di ciò dal primo dei non eletti ed in ultimo per cooptazione, con delibera a maggioranza semplice del Collegio dei Governatori.

La qualifica di socio si perde a causa di:

  1. decesso o dimissioni del socio;

  2. morosità nei confronti del M.I.L. dovuta a qualsiasi titolo ed in particolare per quanto attiene il mancato pagamento della quota associativa;

  3. radiazione, quando il socio abbia assunto comportamenti contrari agli scopi del M.I.L. o alle delibere degli Organi Statutari od in ogni modo lesivi del prestigio degli stessi.

La perdita della qualifica di socio è deliberata, a maggioranza semplice, dal Collegio dei Governatori e comporta l'immediata cessazione di qualsivoglia diritto nei confronti del M.I.L. o prestazione da parte dello stesso e degli eventuali enti od organismi ad esso collegati.

ORGANI DEL MOVIMENTO
Articolo 10

Gli Organi del M.I.L. sono:

  1. Maggior Consiglio;

  2. Assemblea dei Soci Fondatori e Sostenitori;

  3. Minor Consiglio;

  4. Collegio dei Governatori;

  5. Consiglio di Presidenza;

  6. Collegio dei Revisori dei Conti;

  7. Collegio dei Probiviri.

Il Presidente, i membri del Collegio dei Governatori, i Revisori ed i Probiviri, non possono far parte del Minor Consiglio; il Vicepresidente e/o il Segretario Culturale, tuttavia, possono partecipare ed intervenire alle riunioni, senza diritto di voto.

Tutti i Soci eletti negli Organi del M.I.L. durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'esercizio di tutte le cariche è gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, motivate e documentate.

MAGGIOR CONSIGLIO
Articolo 11

È l'Assemblea Generale dei Soci Fondatori, Sostenitori e Ordinari e può essere:

  • Ordinaria;

  • Straordinaria.

MAGGIOR CONSIGLIO - convocazione e presidenza
Articolo 12

Le assemblee sono convocate dal Consiglio di Presidenza mediante affissione della convocazione in apposita bacheca presso la sede operativa e con lettera semplice o, se possibile e su richiesta dell'interessato, posta elettronica o telefax, trasmessa a tutti i soci aventi diritto al voto.

La convocazione deve contenere l'ordine del giorno dei lavori, la data, l'ora ed il luogo in cui si svolgerà l'assemblea e deve essere affissa e consegnata alla posta almeno quindici giorni prima (se trasmessa almeno dieci giorni prima) del giorno stabilito per l'adunanza.

Il Maggior Consiglio, in assemblea ordinaria o straordinaria, è presieduto di diritto dal Presidente del M.I.L. ed in sua assenza dal Vicepresidente; in caso d'assenza del Presidente e del Vicepresidente, il Maggior Consiglio sarà presieduto da un Socio Fondatore o Sostenitore, nominato dall'assemblea.

MAGGIOR CONSIGLIO - validità, delibere, sistema di votazione e deleghe
Articolo 13

  1. le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono valide qualunque sia il numero dei presenti, anche per delega, aventi diritto al voto;

  2. le delibere sono prese con voto favorevole di almeno i 3/4 degli intervenuti.

Il sistema di votazione verrà, di volta in volta, approvato dal Maggior Consiglio su proposta di chi lo Presiede.

Articolo 14

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio della medesima categoria associativa, al quale dovrà rilasciare delega scritta.

Ciascun socio può essere portatore di non più di tre deleghe; la delega non può essere revocata dopo la sua registrazione alla segreteria del M.I.L.

Ogni Socio Ordinario ha diritto ad un voto oltre a quelli derivanti dalle deleghe possedute.

Ogni Socio Fondatore o Sostenitore ha diritto a dieci voti oltre a quelli derivanti dalle deleghe possedute.

MAGGIOR CONSIGLIO - assemblea ordinaria - compiti
Articolo 15

Il Maggior Consiglio è convocato in assemblea ordinaria almeno una volta l'anno ed entro il 30 Aprile, e quando il Consiglio di Presidenza ne ravvisi la necessità;

Il Maggior Consiglio, riunito in assemblea ordinaria:

  1. approva il bilancio consuntivo del M.I.L. ed il preventivo di spesa del successivo esercizio;

  2. elegge, tra i Soci Fondatori o Sostenitori, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Generale, il Segretario Culturale, i tre Consiglieri del Collegio dei Governatori, il Tesoriere, i membri del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti;

  3. approva la relazione del Presidente, riferita all'attività svolta dal M.I.L. nell'anno precedente;

  4. esamina ed eventualmente delibera, su argomenti attinenti la gestione del M.I.L., proposti dal Collegio dei Governatori.

  5. assistito dal Collegio dei Revisori dei Conti, provvede al sorteggio dei membri che formeranno il Minor Consiglio, nel rispetto di quanto previsto all'Art. 18.

MAGGIOR CONSIGLIO - assemblea straordinaria - compiti
Articolo 16

Il Maggior Consiglio è convocato in Assemblea Straordinaria e presieduto, secondo le modalità previste all'art. 12.

Il Maggior Consiglio, con le maggioranze previste all'art. 13 delibera su:

  • Modifiche statutarie;

  • Liquidazione e scioglimento del M.I.L..

ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI E SOSTENITORI
Articolo 17

L'Assemblea congiunta dei Soci Fondatori e dei Soci Sostenitori delibera, su proposta del Consiglio di Presidenza, la nomina dei Soci Sostenitori.

L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti, anche per delega; decide di volta in volta, su proposta del proprio Presidente, il metodo di votazione e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 degli intervenuti.

Ogni membro dell'Assemblea può farsi rappresentare da altro membro, al quale dovrà rilasciare delega scritta; ciascun membro può essere portatore di non più di tre deleghe e la delega non può essere revocata dopo la sua registrazione.

L'assemblea si riunisce una volta l'anno, di norma entro il 30 Novembre ed elegge, di volta in volta, al proprio interno, un Presidente ed un Segretario.

MINOR CONSIGLIO - composizione
Articolo 18

Il Minor Consiglio è formato da un minimo di quindici ad un massimo di trenta membri effettivi e dieci supplenti, scelti a sorteggio, nell'ambito del Maggior Consiglio convocato in Assemblea Ordinaria, tra i Soci Fondatori, Sostenitori ed Ordinari; il numero reale dei membri effettivi, sarà stabilito di volta in volta dal Maggior Consiglio, prima del sorteggio, con modalità di cui al Regolamento Attuativo ex art. 30.

Saranno esclusi dal sorteggio:

  • Per quanto indicato all'art. 10, i Soci la cui carica è incompatibile con quella di membro del Minor Consiglio;

  • per quanto indicato all'art. 9, i Soci che a causa di ripetute assenze, sono dichiarati decaduti da membro degli Organi collegiali del Movimento.

Il membro effettivo dimissionario o dichiarato decaduto dalla carica, sarà sostituito dal primo dei membri supplenti con le modalità previste dall'art. 9.

Il Minor Consiglio elegge al suo interno un proprio Presidente ed un Segretario.

Possono partecipare ai lavori del Minor Consiglio, senza diritto di voto, il Vicepresidente e/o il Segretario Culturale del M.I.L.

MINOR CONSIGLIO - compiti
Articolo 19

Il Minor Consiglio, mediante la costituzione di gruppi di studio e di lavoro e su specifiche tematiche indicate dal Consiglio di Presidenza, ha il compito di predisporre relazioni, studi e documenti vari per supportare l'azione politica degli organi del M.I.L.

COLLEGIO DEI GOVERNATORI - costituzione e compiti
Articolo 20

Fanno parte del Collegio dei Governatori:

  1. Presidente

  2. Vicepresidente

  3. Segretario Generale

  4. Segretario Culturale

  5. Tesoriere

  6. Tre Consiglieri

Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste alle riunioni del Collegio dei Governatori, come Organo consultivo, senza diritto di voto.

Il Collegio dei Probiviri, a suo insindacabile giudizio, può partecipare alle riunioni del Collegio dei Governatori, senza diritto di voto.

Il Collegio dei Governatori è presieduto di diritto dal Presidente del M.I.L. e si riunisce:

  • almeno una volta a bimestre su richiesta del Presidente;

  • tutte le volte che il Presidente o la maggioranza del Consiglio di Presidenza lo ritenga opportuno;

Le riunioni sono convocate, anche a mezzo telefono, con un anticipo di almeno sette giorni sulla data prevista per l'adunanza; nei casi di estrema urgenza possono essere convocate anche con l'anticipo di due giorni, ma in questo caso, l'eventuale assenza non è computata ai fini dell'art. 8.

Le riunioni sono valide se il numero dei presenti non è inferiore al 51% del plenum, compresi il Presidente o il Vicepresidente.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice.

Il Collegio dei Governatori è investito dei poteri e delle facoltà necessarie per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi del M.I.L., nell'ambito delle linee strategiche deliberate dal Consiglio di Presidenza; in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

  1. controlla l'attuazione delle linee politiche e degli obiettivi strategici stabiliti dal Consiglio di Presidenza;

  2. esamina la relazione del Presidente riferita all'attività svolta nell'anno precedente e la sottopone all'approvazione del Maggior Consiglio;

  3. determina il contributo associativo per ogni categoria di Soci e le modalità di pagamento;

  4. delibera sul bilancio consuntivo, preventivo e sulla relazione esplicativa approntata dal Tesoriere, e la inoltra al Maggior Consiglio per la definitiva approvazione;

  5. delibera sull'ammissione dei Soci Ordinari, nonché sulla radiazione e sui provvedimenti sanzionatori nei confronti di tutti i Soci, secondo quanto previsto all'art. 9.

  6. propone le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione del Maggior Consiglio in assemblea straordinaria o a referendum;

  7. approva e modifica l'eventuale Regolamento Attuativo dello Statuto;

  8. delibera l'impedimento permanente del Presidente, come indicato all'art. 23;

  9. delibera l'adesione ad associazioni, fondazioni o istituti similari ed affini alla natura del M.I.L. od ai suoi obiettivi.

CONSIGLIO DI PRESIDENZA - composizione e compiti
Articolo 21

Fanno parte del Consiglio di Presidenza:

  1. Presidente

  2. Vicepresidente

  3. Segretario Generale

  4. Segretario Culturale

  5. Tesoriere

Il Consiglio di Presidenza è Presieduto di diritto dal Presidente ed opera con i più ampi poteri; le decisioni sono prese a maggioranza semplice.

In particolare esso:

  1. determina l'indirizzo generale e le linee politiche, culturali e gli obiettivi strategici del M.I.L..

  2. delibera gli indirizzi per:

    • la gestione patrimoniale ed economico-finanziaria del M.I.L.;

    • la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo e la relazione illustrativa da presentare al Collegio dei Governatori;

  3. segue le attività del Minor Consiglio attraverso il Vicepresidente e/o il Segretario Culturale, come indicato all'art. 18;

  4. propone al Collegio dei Governatori l'adesione ad associazioni, fondazioni o istituti similari ed affini alla natura del M.I.L. od ai suoi obiettivi;

  5. propone, al Consiglio dei Soci Fondatori e Sostenitori, i nominativi dei Soci Ordinari che a suo giudizio, espletate le formalità di controllo ai sensi degli art. 5 e 9, possono entrare a far parte dei Soci Sostenitori;

  6. nomina i Soci Onorari, su proposta del Presidente;

  7. si pronuncia sulla relazione, elaborata dal Presidente, dell'attività svolta nell'anno precedente dal M.I.L., che sarà sottoposta dal Collegio dei Governatori, all'approvazione del Maggior Consiglio;

  8. predispone e presenta entro il 31 Dicembre di ciascun anno al Collegio dei Governatori, il programma di attività per l'anno successivo;

  9. delibera la convocazione del Maggior Consiglio e del Collegio dei Governatori.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, quando lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno due dei suoi membri; è validamente costituito quando siano presenti almeno tre membri compresi il Presidente o il Vicepresidente.

La convocazione può avvenire anche telefonicamente, con un anticipo di almeno due giorni.

PRESIDENTE
Articolo 22

Il Presidente del M.I.L. è eletto dal Maggior Consiglio riunito in Assemblea Ordinaria, tra i Soci Fondatori o Sostenitori e presiede di diritto il Consiglio di Presidenza, il Collegio dei Governatori ed il Maggior Consiglio. Egli deve risiedere nell'ambito territoriale della Liguria.

Il Presidente:

  1. ha la rappresentanza del M.I.L. di fronte a terzi, negli atti pubblici e nei giudizi attivi e passivi. La firma sociale, ad ogni effetto di legge, spetta al Presidente sia come attore, come convenuto, come querelante e/o denunciante;

  2. può conferire ad associati e/o a terzi procure speciali nei limiti dei propri poteri;

  3. convoca e presiede di diritto il Consiglio di Presidenza, il Collegio dei Governatori ed il Maggior Consiglio, ai quali può invitare ad assistere, con funzioni consultive, persone particolarmente qualificate, anche estranee al M.I.L.;

  4. è responsabile dell'organizzazione del M.I.L. nonché della vigilanza della gestione economico-finanziaria, affidata al Tesoriere;

  5. sottopone al Consiglio di Presidenza la relazione annuale dell'attività del M.I.L., per l'inoltro al Collegio dei Governatori e l'approvazione definitiva da parte del Maggior Consiglio;

  6. nei casi di motivata urgenza, il Presidente può assumere singole iniziative rientranti nei poteri del Consiglio di Presidenza o del Collegio dei Governatori, riferendone per la ratifica alla prima riunione dell'Organo preposto.

PRESIDENTE - impedimento a svolgere le funzioni
Articolo 23

Le funzioni del Presidente, nel caso in cui questi fosse temporaneamente impedito adempierle, saranno esercitate dal Vicepresidente.

In caso di impedimento permanente, deliberato dal Collegio dei Governatori o di dimissioni del Presidente, le relative funzioni saranno esercitate dal Vicepresidente fino all'avvenuta nomina del nuovo Presidente; in quest'evenienza, la convocazione del Maggior Consiglio per l'elezione del nuovo Presidente avverrà:

  1. a cura del Vicepresidente, entro trenta giorni dall'accertato impedimento o dimissioni del Presidente;

  2. a cura del Presidente del Collegio dei Revisori, entro gli ulteriori trenta giorni, qualora il Vicepresidente non abbia provveduto a quanto di sua responsabilità; in tal evenienza, il Vicepresidente è considerato decaduto dalla carica, la gestione ordinaria sarà attuata dal Tesoriere coadiuvato dal Segretario Generale ed il Maggior Consiglio eleggerà un nuovo Presidente ed un nuovo Vicepresidente.

VICEPRESIDENTE
Articolo 24

Il Vicepresidente del M.I.L. è eletto dal Maggior Consiglio riunito in Assemblea Ordinaria, tra i Soci Fondatori o Sostenitori, fa parte di diritto del Consiglio di Presidenza e del Collegio dei Governatori e può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Minor Consiglio.

Il Vicepresidente esplica la sua attività alle dirette dipendenze del Presidente ed in particolare:

  • coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e può ricevere da questi mandati, deleghe e procure specifiche;

  • sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo, come indicato all'art.23.

SEGRETARIO GENERALE
Articolo 25

Il Segretario Generale del M.I.L. è eletto dal Maggior Consiglio, riunito in Assemblea Ordinaria, tra i Soci Fondatori o Sostenitori e fa parte di diritto del Consiglio di Presidenza e del Collegio dei Governatori.

Il Segretario Generale esplica la sua attività alle dirette dipendenze del Presidente e svolge una funzione gestionale concorrendo alla realizzazione dei programmi e degli obiettivi strategici approvati dagli Organi deliberanti.

È responsabilità del Segretario Generale:

  1. assicurare l'aggiornamento dell'elenco dei Soci ed il funzionamento dei servizi del M.I.L;

  2. proporre ogni provvedimento che si rendesse necessario per il miglior funzionamento degli uffici e degli archivi.

  3. sovrintendere la stesura degli ordini del giorno e dei verbali delle riunioni del Consiglio di Presidenza, del Collegio dei Governatori e del Maggior Consiglio e la loro archiviazione e conservazione, nonché l'eventuale trascrizione in appositi libri;

  4. tenere i contatti con i singoli Soci, curare i rapporti con gli Organi del M.I.L. e di scambio tra essi;

  5. il disbrigo della corrispondenza in arrivo ed in partenza, la redazione e diffusione di circolari, stampati vari e notiziari del M.I.L.;

  6. adempiere ad ulteriori eventuali altri incarichi affidatigli dal Presidente.

  7. coadiuvare il Tesoriere nella gestione ordinaria del M.I.L., nel caso previsto al punto 2 art.23.

Per l'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale potrà avvalersi della collaborazione del Segretario Culturale, del Tesoriere e/o di altri collaboratori Soci di sua fiducia.

SEGRETARIO CULTURALE
Articolo 26

Il Segretario Culturale del M.I.L. è eletto dal Maggior Consiglio, riunito in Assemblea Ordinaria, tra i Soci Fondatori o Sostenitori, fa parte di diritto del Consiglio di Presidenza e del Collegio dei Governatori e può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Minor Consiglio.

Il Segretario Culturale esplica la sua attività alle dirette dipendenze del Presidente e svolge una funzione culturale concorrendo alla realizzazione dei programmi e degli obiettivi strategici approvati dagli Organi deliberanti.

Il Segretario Culturale:

  1. è responsabile della ricerca storica, ai fini della quale predispone documenti e propone o realizza studi;

  2. cura l'insegnamento e la divulgazione della storia e della lingua dei Liguri.

TESORIERE
Articolo 27

Il Tesoriere del M.I.L. è eletto dal Maggior Consiglio, riunito in Assemblea Ordinaria, tra i Soci Fondatori o Sostenitori e fa parte di diritto del Consiglio di Presidenza e del Collegio dei Governatori.

Il Tesoriere esplica la sua attività alle dirette dipendenze del Presidente ed è responsabile di:

  1. attuare l'amministrazione del M.I.L., nel rispetto delle norme vigenti, mantenendo aggiornati e disponibili i libri contabili per le eventuali opportune verifiche da effettuarsi a cura dei Revisori dei Conti;

  2. predisporre i bilanci consuntivi nei tempi e modi previsti dalle norme statutarie, per consentire l'opportuno esame in ambito del Consiglio di Presidenza e del Collegio dei Governatori e l'approvazione del Maggior Consiglio;

  3. predisporre, su indicazione del Consiglio di Presidenza, il bilancio preventivo;

  4. attuare, coadiuvato dal Segretario Generale, la gestione ordinaria del M.I.L., nel caso previsto al punto 2 art.23.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo 28

Il Maggior Consiglio riunito in Assemblea Ordinaria elegge, tra i Soci Fondatori o Sostenitori con almeno tre anni di iscrizione al M.I.L., cinque Revisori dei Conti.

I tre candidati che hanno raccolto più voti, assumono la carica di effettivi mentre gli altri due fungono da supplenti.

I Revisori effettivi eleggono, tra loro, alla prima riunione, il Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha l'obbligo di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei Governatori.

È compito del Collegio dei Revisori dei Conti:

  1. controllare l'amministrazione del M.I.L., vigilando sul rispetto delle norme vigenti;

  2. accertare la regolare tenuta della contabilità, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà del M.I.L.;

  3. effettuare ispezioni e controlli anche individuali ed improvvisi;

  4. attestare la regolarità del bilancio consuntivo, annualmente presentato all'approvazione del Maggior Consiglio, mediante l'apposizione della loro firma e la stesura di un'apposita relazione.

È compito del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti convocare il Maggior Consiglio, nel caso previsto al punto 2 art. 23.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 29

Il Maggior Consiglio riunito in Assemblea Ordinaria elegge, tra i Soci Fondatori o Sostenitori con almeno tre anni di iscrizione al M.I.L., cinque Probiviri.

I tre candidati che hanno raccolto più voti, assumono la carica di effettivi mentre gli altri due fungono da supplenti.

I Probiviri effettivi eleggono, tra loro, alla prima riunione, il Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di assistere alle riunioni del Collegio dei Governatori.

E' compito del Collegio dei Probiviri:

  1. verificare il risultato di tutte le elezioni;

  2. emettere giudizio sulle controversie tra i Soci o tra questi ed il M.I.L., su istanza degli organi del Movimento o di uno o più Soci;

  3. esprimersi con decisione motivata, notificando la decisione oltre alle parti in causa, anche al Consiglio di Presidenza, entro 30 giorni dal ricevimento dei ricorsi.

Contro tutte le sanzioni emesse dagli Organi Statutari è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, entro dieci giorni dalla comunicazione della sanzione all'interessato.

Il Collegio dei Probiviri è Organo autonomo ed indipendente ed il suo operato è insindacabile ed inappellabile.

Di ogni giudizio che emette, il Collegio dei Probiviri deve redigere apposito verbale da custodirsi agli atti del M.I.L..

REGOLAMENTO
Articolo 30

Per una migliore funzionalità del M.I.L., potrebbe risultare necessario, nel pieno rispetto delle norme statutarie, stilare un Regolamento Attuativo per consentire univoche interpretazioni o modalità operative, a fronte di casi specifici.

Qualora si ravvisi tale necessità, il Regolamento Attuativo sarà stilato a cura del Consiglio di Presidenza ed approvato a maggioranza semplice dal Collegio dei Governatori.

CASI NON CONTEMPLATI
Articolo 31

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, e nell'eventuale Regolamento Attuativo valgono, in via transitoria, le norme di legge.

NORMA TRANSITORIA

In deroga alle norme dello statuto, le cariche del M.I.L. per il primo quadriennio, ossia sino al 31 Dicembre 2004, sono previste come segue:

Presidente Matteucci Vincenzo
Vicepresidente Tagliavacche Mario
Segretario Generale Bampi Franco
Segretario Culturale Bampi Franco ad interim
Tesoriere Merli Franco
Consiglieri Borelli Edoardo
          " Casareto Alessandro
          " Caffarena Maria Enrica
Revisori Testa Andrea
          " Tasso Dario
          " Zaccardi Giuseppe
Probiviri Polastro Mario
          " Ricci Giuliano
          " Ardito Selva Paola
Supplenti
Consiglieri Biamonti Francesco
          " De Vincenzi Agostino
Revisori Guagenti Amenta Clementina
          " Scarinci Claudia
Probiviri Maini Fabbri Patrizia
          " Prussia Angelo

Genova, 14 Gennaio 2001


Lo Statuto del M.I.L. è stato registrato e depositato presso l'Ufficio del Registro di Genova in data 17 gennaio 2001 al n° 546/3.
Alla data del 20 gennaio 2001 risultano aderenti al M.I.L. 136 Soci Fondatori.