Ecco il federalismo di Forza Italia
"Il piano prevede un
riassetto in due tempi" |
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"In questa legislatura
bisogna avviare i primi interventi" |
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"Vanno reimpostati i
rapporti tra Stato e Regioni" |
Sette punti per cambiare lo Stato: dall'autonomia
fiscale al presidenzialismo
[ Premessa ] [ 1.
Federalismo fiscale ] [ 2. Nuove competenze ]
[ 3.Snellimento apparato statale ] [ 4. Limiti al
prelievo statale ] [ 5.Nuovo coordinamento Stato-Regioni ]
[ 6.Nuovo statuto di autonomie locali ] [ 7.
Presidenzialismo possibile ] [ Conclusione ]
Il progetto elaborato dai ministri Previti e Urbani è
realizzabile senza modifiche alla Costituzione, attraverso leggi ordinarie
Il massimo di federalismo possibile senza cambiare di una virgola la Costituzione.
Forza Italia gioca le sue carte sulla grande riforma dello Stato e incassa un
risultato significativo: la “benedizione” del presidente della Repubblica,
Scalfaro, al progetto elaborato dai ministri Cesare Previti e Giuliano Urbani.
Rispetto alle altre proposte sul federalismo, questa ha un indubbio vantaggio nel
metodo: si può applicare senza aprire guerre di religione sulla Costituzione
italiana, per modificare la quale è necessario seguire una procedura tortuosissima
ed ottenere votazioni quasi plebiscitarie in Parlamento. Autonomia finanziaria
alle regioni e pubblica amministrazione ridotta all’osso tra le ricette suggerite.
Si approda così al federalismo graduale, contemperato da un presidenzialismo anch’esso
indicato a piccole dosi. L’iniziativa è rivolta "alle forze di maggioranza e di
opposizione", com’è scritto nella lunga premessa dei criteri fondamentali,
che il Giornale anticipa integralmente.
(Roma, Federico Guiglia)
Premessa: Nel programma del governo Berlusconi è annunciata
chiaramente l'opzione federalista, che evidentemente impegna tutte le forze della
maggioranza. Per questo non vediamo motivi di scontro con la Lega, che ha avuto il
merito storico di porre all’attenzione dell’opinione pubblica il grande tema del
federalismo e dell’autonomia e che ora deve contribuire con spirito costruttivo al
passaggio dalle enunciazioni di principio alle prime realizzazioni su questo delicato
terreno istituzionale.
Infatti dopo la scrematura delle posizioni integraliste che potevano far pensare a
tentativi secessionisti, l’idea federalista può svolgere un ruolo importantissimo
nella modernizzazione delle nostre istituzioni, naturalmente se si coniuga e si fonde
con l’idea di libertà e quella di solidarietà.
Punto di partenza che garantisce questa fusione di istanze, tutte ugualmente
irrinunciabili, è il principio di sussidiarietà, che, sancito nel trattato di
Maastricht per quello che riguarda i rapporti tra Stati nazionali e Unione europea
può e deve, a nostro avviso, trovare ampia applicazione anche nell’ordinamento
interno.
In sostanza, anche nel rapporto fra lo Stato e le autonomie dobbiamo fissare
in linea generale la competenza del livello più vicino ai cittadini, salvo un
passaggio a livello superiore quando è dimostrato che questo può agire meglio e a
minor costo.
Alla luce di questo principio di sussidiarietà vanno, inoltre, reimpostati
non solo i rapporti fra Stato e regioni, ma anche i rapporti tra apparati pubblici
e mercato.
Quindi liberismo e federalismo, con l’avvertenza che se non si vuole lo
sgretolamento di fatto dell’unità nazionale è necessario far corrispondere al
rafforzamento delle autonomie uno stato centrale altrettanto forte per creare una
dialettica tra forze comparabili: per questo Forza Italia integra e completa il
disegno federalista con la scelta presidenzialista.
Detto questo in termini di impostazione generale, sarebbe a nostro avviso un
errore se, per conseguire il massimo attraverso la riforma costituzionale con le
procedure previste dall’articolo 138, si rinunciasse a perseguire
già ora la strada del federalismo possibile. Non si tratta di cose da poco: per
questo noi lanciamo a tutte le forze di maggioranza come di opposizione la proposta
di fare insieme, subito, in Parlamento tutti i passi nella direzione del federalismo
e dell’autonomia che la legge ordinaria ci consente. Questo non vuol dire,
evidentemente, di rinunciare alla grande riforma costituzionale (che prevede
maggioranze qualificate e consultazioni popolari): vuol dire invece agire
pragmaticamente, efficacemente, con la convinzione che le grandi riforme si possono
anticipare e provare fin da subito se c'è nel Parlamento precisa volontà politica di
procedere in questo senso. Ecco il federalismo possibile.
1) Federalismo fiscale - La Costituzione, nel proclamare
all’articolo 119 l’autonomia
finanziaria delle regioni, si limita ad affermare che le forme ed i limiti di questa
sono stabilite con legge della Repubblica. Non è quindi la Costituzione a vanificare
l’autonomia finanziaria, non è la Costituzione a prevedere che i fondi siano dallo
Stato sostanzialmente “elargiti” alle regioni, non è la Costituzione ad imporre ai
fondi regionali specifici vincoli di destinazione che vanificano qualsiasi autonomia in
ordine alla spesa. È quindi questo un terreno in cui, attraverso la legge ordinaria,
si possono gettare le basi di un disegno federalista concreto e praticabile.
2) Nuove competenze - Anche sul fronte delle competenze
legislative e amministrative il quadro costituzionale è aperto: la prassi ha dimostrato
come l’attuazione degli articoli 117 e 118
è sostanzialmente rimessa alla discrezionalità larghissima del
legislatore statale, che storicamente ha interpretato ora restringendo ora ampliando
le competenze regionali. Se, comunque, anche l’interpretazione estensiva dell’elenco
costituzionale non dovesse essere sufficiente, di può ricorrere sempre alle competenze
statali delegate alla regioni per l’attuazione, che sono equiparate, sempre secondo
la prassi, alle competenze proprie che, come ha affermato la Corte Costituzionale,
non sono revocabili, diversamente da quanto accade nei rapporti privati.
3) Snellimento apparato statale - Sempre con legge ordinaria
è possibile ridurre fino al minimo determinate competenze statali, e di conseguenza
smantellare interi apparati burocratici, perché la Costituzione prevede che il numero
delle attribuzioni dei ministeri sia stabilito con legge ordinaria, così come sono
ordinarie le leggi che possono ampliare le competenze regionali.
4) Limiti al prelievo statale - Allo stesso modo il
legislatore può affermare
il principio che nessun trasferimento di risorse prodotto dalle singole regioni è
possibile se non per consentire allo Stato di provvedere a funzioni indifettibili
(senza le quali cioè cesserebbe di esistere come entità) o per ragione di
solidarietà dovuta nei confronti delle regioni più deboli. In ogni caso per tutte le
regioni, salvaguardato il minimo dei servizi dovuti, è da garantire la possibilità
d’impiegare liberamente le ulteriori risorse variabili in rapporto alla entrate
regionali.
5) Nuovo coordinamento Stato-Regioni - È inoltre possibile
sempre con legge
ordinaria valorizzare e unificare gli studi di coordinamento già presenti in
diversi settori per consentire alle regioni di far sentire la propria voce fin
dalla fase di formazione della volontà statale nelle materie che restano nelle
competenze dello Stato.
6) Nuovo statuto di autonomie locali - Si può operare per
far operare il principio
di sussidiarietà anche all’interno delle regioni, perché il sistema regionale
non deve conculcare i livelli di autonomia quali comuni, province, aree metropolitane,
ecc. Di seguito con una legge ordinaria a i sensi dell’articolo 128
della Costituzione
si può provvedere alla definizione di un nuovo statuto delle autonomie locali.
7) Presidenzialismo possibile - Proprio per non rendere
sbilanciata la necessaria
dialettica istituzionale, è indispensabile che a regioni fortificate faccia riscontro
un governo centrale snellito nelle competenze e nelle funzioni, ma rafforzato nella
capacità di governo e nella stabilità. E se il disegno potrà essere completato solo
introducendo costituzionalmente elementi di democrazia diretta nella scelta del capo
dell’esecutivo, sia esso presidente della Repubblica o primo ministro, è necessario
che fin da ora, parallelamente al federalismo possibile, si affermi un
presidenzialismo possibile, che è quello derivante da una nuova legge elettorale
in cui sia introdotto, almeno, l’obbligo dell’indicazione preventiva del leader
della coalizione che intende governare.
Conclusione: se si vuole si può, oggi, in questo Parlamento
promuovere un ampio
confronto parlamentare, per avviare questo processo decisivo di modernizzazione
istituzionale e di riforma dello Stato, che è realizzabile nella prima fase
attraverso la legislazione ordinaria.
Le nuove norme potranno rappresentare la base sulla quale costruire anche le
necessarie modifiche della carta costituzionale, secondo la complessa procedura di
revisione.
La scommessa che lanciamo alle altre forze politiche ed in particolare alla Lega
è quella di misurarsi su questi temi e di tradurli nei tempi più rapidi possibili
in iniziative legislative e successivamente in legge. Noi siamo pronti.
Articolo 117 della Costituzione
La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti
dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le
norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello
di altre Regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla
regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica e assistenza sanitaria e ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato.
Altre materie indicate da leggi
costituzionali.
Le leggi della repubblica possono demandare
alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.
Articolo 118 della Costituzione
Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie
elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente
locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle
Province, ai Comuni o ad altri enti locali.
Lo Stato può con legge delegare alla Regione
l'esercizio di altre funzioni amministrative.
La Regione esercita normalmente le sue
funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri
enti locali, o valendosi dei loro uffici.
Articolo 119 della Costituzione
Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti
stabiliti da leggi della Repubblica, che le coordinano con la finanza
dello Stato, delle Province e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e
quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le
spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e
particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato
assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio,
secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.
Articolo 128 della Costituzione
Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei princìpi
fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le
funzioni.
Articolo 138 della Costituzione
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi
costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive
deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e sono approvate a
maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda
votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum
popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano
domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o
cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è
promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge
è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a
maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
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