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Legge regionale 10 aprile 1990, n. 26. Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale
patrimonio linguistico del Piemonte. (B.U. 18 aprile 1990, n. 16)
1. La Regione Piemonte, nello spirito degli artt. 3, 6 e 9 della
Costituzione, in attuazione degli artt. 4, 5 e 7 dello Statuto regionale e
nell'ambito delle competenze di cui agli artt. 42 e 49 del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, tutela e valorizza l'originale patrimonio linguistico del Piemonte
e ne promuove la conoscenza.
1. Al fine di favorire la conoscenza della storia del Piemonte, di
valorizzarne l'originale patrimonio linguistico, di illustrarne i valori di
cultura, di costume, di civismo, nel loro radicamento e nella loro prospettiva,
nonché di far conoscere adeguatamente lo Statuto e i simboli della Regione, e'
istituita la "Festa del Piemonte". Essa ricorre il 22 maggio nel giorno
anniversario della promulgazione dello Statuto regionale, avvenuta il 22 maggio
1971.
1. La Regione favorisce:
1. La Regione promuove, anche in collaborazione con gli Atenei del Piemonte e
con qualificati Istituti e Centri culturali pubblici e privati, la ricerca
scientifica sull'originale patrimonio linguistico del Piemonte e favorisce la
creazione di Istituti di studi volti alla ricerca ed alla valorizzazione del
patrimonio linguistico e culturale delle singole comunità linguistiche.
1.* La Regione Piemonte: 1. La Regione promuove e sostiene indagini sulla toponomastica locale con le
modalità previste dall'art. 4 e contribuisce alle iniziative in tal senso
promosse dai Comuni e dai loro Consorzi, secondo le modalità previste dall'art.
10. 1. La Regione si impegna a riservare sulle proprie pubblicazioni periodiche
di informazione generale appositi spazi aperti alla collaborazione di Enti ed
Istituti qualificati, destinati alla presentazione dell'originale patrimonio
linguistico del Piemonte o comunque finalizzati a promuoverne l'uso e la
conoscenza.
1. Al fine di inserire la conoscenza del patrimonio linguistico regionale fra
le attività previste dalla L.R. 29 aprile 1985, n. 49, e dirette a favorire la
partecipazione degli alunni alle iniziative volte ad offrire alla scuola nuove e
significative opportunità culturali, l'art. 8 della medesima legge e' cosi'
integrato:
1. E' istituita una Commissione consultiva composta da:
1. I soggetti di cui all'art. 3 che intendano avvalersi della presente legge
presentano domanda entro il 15 ottobre di ogni anno all'Assessorato alla Cultura
della Regione Piemonte.
1. Con l'entrata in vigore della presente legge e' abrogata la L.R. 20 giugno
1979, n. 30 successivamente modificata con L.R. 15 novembre 1982, n. 35.
1. Le domande presentate ai sensi della L.R. 20 giugno 1979, n. 30, entro il
termine del 15 ottobre 1989 saranno prioritariamente prese in esame al fine
dell'eventuale concessione di contributi, secondo le modalità previste dalla
suddetta legge e riservando ad esse una quota pari a L. 90.000.000 dello
stanziamento previsto sull'istituendo capitolo dei contributi.
1. Sul bilancio di previsione per l'anno 1990 sono istituiti i seguenti
capitoli:
1. Lo svolgimento di collaborazioni e consulenze nella materia della presente
legge, cosi' come previsto in particolare dall'art. 4, non e' disciplinato dalle
disposizioni previste dalla L.R. 25 gennaio 1988, n. 6. * modifiche e integrazioni di cui alla
L.R. 37/1997
(Finalità
generali)
2. La Regione considera tale impegno parte
integrante dell'azione di tutela e valorizzazione della storia e della cultura
regionale, e lo informa ai principi della pari dignità e del pluralismo
linguistico sanciti dalla Costituzione.
(Festa del
Piemonte)
2. La Giunta Regionale stabilisce annualmente gli interventi diretti a
realizzare e ad illustrare tali finalità, in particolare fra le giovani
generazioni e d'intesa con i competenti Organi dello Stato nelle scuole di ogni
ordine e grado.
(Conoscenza e diffusione
del patrimonio linguistico regionale)
a) l'insegnamento e l'apprendimento;
b)
l'informazione giornalistica e radio-televisiva;
c) la creazione artistica;
d) l'edizione e la diffusione di libri e pubblicazioni;
e)
l'organizzazione di specifiche sezioni nelle biblioteche pubbliche di Enti
locali o di interesse locale;
f) la ricerca;
g) lo svolgimento di
attività e incontri, finalizzati a promuovere l'uso e la conoscenza
dell'originale patrimonio linguistico regionale.
1 bis.* La Regione promuove, d'intesa con le emittenti pubbliche e private,
l'attuazione di trasmissioni culturali e di informazione anche in lingua
piemontese e nelle lingue storiche del Piemonte: occitano, franco provenzale e
walser.
2. I Comuni e i loro
Consorzi, le Comunità Montane, Enti, Istituti e Associazioni che promuovono
programmi o singole iniziative finalizzati a tali obiettivi possono presentare
domanda di contributo secondo le modalità previste dall'art. 10.
(Promozione della
ricerca)
2.*
A tal fine la Giunta regionale delibera, anche sulla base di proposte
formulate dagli enti di cui al comma 1 e sentite le Commissioni consiliari
competenti, programmi annuali o pluriennali di ricerca e istituisce borse di
studio e premi annuali per tesi di laurea che riguardino la storia, la
cultura, il patrimonio linguistico storico del Piemonte in specie il
piemontese, l'occitano, il franco provenzale ed il walser.
2 bis.* La Regione Piemonte promuove l'istituzione di cattedre relative a
storia, cultura e patrimonio linguistico del Piemonte presso le Università
della regione.
(Attività
dirette)
a) promuove, d'intesa con i competenti Provveditorati agli studi, nell'ambito
dell'istituzione scolastica, corsi di formazione ed aggiornamento diretti agli
insegnanti di ogni ordine e grado, al fine di provvedere ad una effettiva
conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte. Tali corsi
sono finanziati dalla Regione stessa;
b) promuove, d'intesa con i Provveditorati agli studi, corsi facoltativi di
storia, cultura e lingue piemontese, occitana, franco provenzale e walser con
particolare riguardo alle peculiarità locali di ogni provincia piemontese.
Tali corsi sono finanziati dalla Regione stessa distinti per livelli
scolastici e con la garanzia di almeno un'ora settimanale di insegnamento;
c) raccoglie la documentazione prodotta nel corso delle ricerche di cui
all'articolo 4 o ricevuta in conformità alle disposizioni di cui all'articolo
10 e ne dispone il deposito presso la biblioteca del Consiglio regionale.
2. La Regione istituisce un premio annuale per opere scritte
nelle lingue e nelle parlate che costituiscono l'originale patrimonio
linguistico del Piemonte.
3. La Regione bandisce inoltre, d'intesa e in
collaborazione con gli Organi competenti dello Stato, un concorso nelle scuole
di ogni ordine e grado sull'originale patrimonio linguistico del Piemonte.
(Toponomastica locale
)
2. Le richieste di contributo dei Comuni e dei loro Consorzi per
eventuale ripristino della toponomastica tradizionale, legata alle lingue
originali del Piemonte, sono sottoposte per un obbligatorio parere preventivo ad
una Commissione regionale di esperti, designati dall'Assessore alla Cultura e di
cui fanno parte:
a) un esperto universitario di materie linguistiche;
b)
un esperto universitario di materie geografiche;
c) un esperto di storia
regionale, designato dalla Deputazione Subalpina di Storia Patria;
d) un
rappresentante della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici del
Piemonte.
3. Su istanza dei Comuni interessati e previa deliberazione dei
rispettivi Consigli comunali, la Regione può disporre, con appositi
provvedimenti legislativi da assumersi entro 180 giorni dall'istanza, cosi' come
previsto dall'art. 133 della Costituzione, il ripristino delle denominazioni
storiche dei Comuni.
4. Tali provvedimenti sono effettuati, acquisito il
parere della Commissione di cui al comma 2 e tenuto conto degli esiti di
referendum consultivi eventualmente attuati secondo le modalità previste
dall'art. 60 dello Statuto regionale.
(Informazione
regionale)
(Modificazioni alla L.R. 29
aprile 1985, n. 49)
"d) la conoscenza dell'originale patrimonio di cultura, lingue e
tradizioni del Piemonte con particolare attenzione per le sue espressioni
locali".
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede mediante gli stanziamenti previsti dalla presente legge.
(Commissione
consultiva)
a) l'Assessore
regionale alla Cultura o suo delegato;
b) il Sovrintendente regionale
all'Istruzione o suo delegato;
c) nove esperti designati dall'Assessore
regionale alla Cultura, sentiti Enti, Istituzioni e Associazioni qualificati e
impegnati nella tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico regionale,
con una rappresentanza che tenga più possibile conto delle diverse comunità
linguistiche e culturali.
2. Il rappresentante di cui alla lettera b) del
comma 1 e' nominato previo consenso e su designazione dell'Amministrazione di
appartenenza.
3. La Commissione e' nominata con decreto del Presidente della
Giunta Regionale, dura in carica cinque anni e scade comunque con lo
scioglimento del Consiglio Regionale.
4. La nomina degli esperti e'
subordinata al parere della Commissione Nomine ai sensi della L.R. 18 febbraio
1985, n. 10 e successive modificazioni.
5. La Commissione e' organismo
consultivo dell'Assessorato alla Cultura.
(Procedure)
2. Le domande, firmate dal legale rappresentante del
soggetto richiedente, devono essere corredate da:
a) programma di attività
per cui si richiede il finanziamento;
b) preventivo di spesa;
c)
eventuale relazione sulle attività culturali precedentemente svolte nella
materia.
3. La Giunta Regionale, sentita la Commissione consultiva di cui
all'art. 9 e tenuto conto del parere sui criteri di assegnazione dei contributi
espresso dalla Commissione consiliare competente, ne delibera l'ammontare.
4. I beneficiari del contributo sono tenuti a presentare, entro un anno
dalla data della sua assegnazione, relazione documentata sull'attività svolta
ammessa al finanziamento. In caso di mancato adempimento di tale obbligo la
Giunta Regionale, dopo opportuna verifica, può disporre la revoca dei
contributi assegnati.
(Abrogazione della L.R.
20 giugno 1979, n. 30)
(Norme
transitorie)
2. In prima
applicazione e relativamente a programmi e iniziative per l'anno 1990 il termine
di presentazione delle domande di contributo ai sensi della presente legge e'
stabilito nel 30° giorno dalla sua entrata in vigore.
(Norme
finanziarie)
a) "Contributi per la valorizzazione e la promozione della
conoscenza del patrimonio linguistico del Piemonte" con uno stanziamento in
termini di competenza e di cassa di L. 250.000.000;
b) "Fondo per interventi
di valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico del
Piemonte promossi dalla Regione Piemonte" con uno stanziamento in termini di
competenza e di cassa di L. 150.000.000.
2. Alla spesa totale di L.
400.000.000 si fa fronte con una riduzione di L. 90.000.000 sul cap. n. 11870,
di L. 150.000.000 sul cap. 11903 di L. 60.000.000 sul cap. 11753, e di L.
100.000.000 sul cap. 11756 del bilancio di previsione per l'anno 1990.
3. Le
spese per gli anni finanziari 1991 e seguenti saranno stabilite con le leggi di
approvazione dei relativi bilanci.
4. Il Presidente della Giunta Regionale
e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di
bilancio.
(Applicazione art. 12,
comma 3, della L.R. 25 gennaio 1988, n. 6)