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Ligûia: Lezze R. 32/1990 >
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LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 02 05 1990 LIGURIA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 23 5 1990 N. 11
Norme per lo studio la tutela la valorizzazione e l'uso sociale di
alcune categorie di beni culturali e in particolare dei dialetti e delle
tradizioni popolari della Liguria
ARTICOLO 1
(Finalità)
- La Regione promuove coordina e favorisce la tutela la conservazione la valorizzazione
e l'uso sociale dei beni culturali linguistici etnomusicali e delle tradizioni popolari
presenti nel territorio regionale.
ARTICOLO 2
(Categorie di beni tutelati)
- Le principali categorie di beni culturali oggetto della tutela e della disciplina
di cui alla presente legge sono le seguenti:
- patrimoni linguistici autonomamente riconosciuti in porzioni del territorio
regionale in quanto legati alle tradizioni storico - sociali del territorio stesso
sia nella loro espressione orale che nelle forme letterarie in essi espresse;
- rime popolari filastrocche fiabe proverbi e ritornelli ricordi e memorie
riguardanti anche l'alimentazione e la medicina popolare il tutto espresso in lingua
o in dialetto in forma orale o scritta ma inedita;
- canti e musiche strumentali tramandati in forma orale e danze popolari di
tradizione documentabile;
- feste riti e credenze giochi e passatempi popolari.
ARTICOLO 3
(Comitato scientifico)
- È istituito un Comitato scientifico composto da tre membri eletti dal Consiglio
regionale scelti fra personalità di indiscussa competenza e professionalità nei
campi della ricerca etnologica e linguistica locale e della produzione e promozione
culturale di attività dialettali e da tre esperti designati dal Rettore dell'Università
degli Studi di Genova fra gli studiosi già operanti anche al di fuori dell'ambito
universitario rispettivamente nei campi linguistico - letterario etnoantropologico
ed etnomusicologico. Alle sedute partecipano un dirigente del Servizio Beni e strutture
culturali e il dirigente addetto al Centro regionale di documentazione.
- Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque
anni. Ai suoi membri spettano i compensi stabiliti dalla legge regionale 5 marzo 1984
n° 13 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Comitato nella prima seduta provvede
alla nomina del Presidente.
ARTICOLO 4
(Compiti del Comitato)
- Al Comitato scientifico di cui all'articolo 3 sono attribuiti i seguenti compiti:
- formulare alla Giunta regionale proposte per l'inserimento nei programmi in
materia culturale di specifici interventi relativi ai beni di cui alla presente
legge e in particolare per le attività del Centro di cui all'articolo 5;
- proporre alla Giunta regionale progetti specifici di valorizzazione del patrimonio
etnico - linguistico regionale;
- elaborare relazioni sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti
regionali.
ARTICOLO 5
(Centro regionale di documentazione)
- Per gli scopi di cui alla presente legge la Regione istituisce nell'ambito delle
proprie strutture un Centro regionale di documentazione ricerca e valorizzazione
del patrimonio linguistico etnomusicale e delle tradizioni popolari liguri.
- Il livello della struttura di cui al primo comma e la sua dotazione organica
saranno specificati nelle norme regionali in materia di organizzazione degli
uffici.
- La prima dotazione del Centro è costituita dalla documentazione in materia già
raccolta o comunque acquisita dalla Regione con le relative attrezzature.
ARTICOLO 6
(Compiti del Centro)
- Per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge il Centro di
documentazione di cui all'articolo 5 opera nei modi previsti dai Titoli I e II
della legge regionale 22 aprile 1980 n. 21 ed in particolare oltre a quanto
stabilito dalla citata legge regionale in in materia di inventariazione e catalogazione:
- stabilisce rapporti di collaborazione e scambio con i competenti uffici dello
Stato e degli Enti locali l'Università gli Istituti di ricerca Associazioni e
singoli studiosi;
- promuove iniziative di studio e di ricerca nel settore curando la pubblicazione
e la diffusione dei risultati;
- cura l'acquisizione della documentazione relativa ai beni di cui all'articolo
2 in forma scritta fotografica grafica o audiovisiva sia direttamente sia
attraverso la cessione da parte di terzi di materiale già esistente o in via di
formazione;
- provvede alla creazione di una biblioteca e nastrovideoteca specializzata nel
settore;
- assicura la messa a disposizione del pubblico secondo le norme fissate in
apposito regolamento del materiale raccolto con l'obbligo dell'impiego per scopi
non di lucro e della citazione delle fonti per quanto riguarda sia gli informatori
che i raccoglitori nonché con l'obbligo dell'approvazione della Regione nel caso
di utilizzo per scopi editoriali;
- cura la realizzazione col materiale raccolto di libri e pubblicazioni dischi
audio e videocassette ed altri mezzi di diffusione da distribuire gratuitamente
a musei biblioteche istituti e servizi pubblici e da porre eventualmente in
commercio;
- promuove iniziative di diffusione quali conferenze tavole rotonde proiezioni
interventi coordinati con mondo della scuola corsi di aggiornamento per
insegnanti.
ARTICOLO 6 BIS *
(Contributi per l'istituzione di premi)
- La Regione Liguria, al fine di promuovere la conoscenza e l'uso del dialetto ligure
e le peculiarità linguistiche del patrimonio culturale locale, concede contributi ai
Comuni e alle Comunità Montane per l'istituzione di premi diretti agli alunni delle
scuole elementari che hanno realizzato, nell'ambito della propria programmazione
educativo-didattica, attività finalizzate alla conoscenza del dialetto e delle tradizioni
popolari della Liguria.
- Per i fini di cui al comma 1, l'Ente interessato, entro il 30 giugno di ogni anno,
presenta domanda di contributo all'Assessore regionale alla Cultura corredata del relativo
bando di concorso.
- Il bando di cui al comma 2 è preventivamente esaminato dal Centro regionale di
documentazione di cui all'articolo 5 e deve prevedere:
- l'indicazione delle prove riservate agli alunni delle scuole elementari
residenti nel territorio comunale, consistenti nella interpretazione in dialetto
locale a partire dai brani conservati presso il Centro regionale di
documentazione;
- la composizione della Commissione giudicatrice di cui al comma 4.
- La Commissione giudicatrice delle prove è composta:
- dal Sindaco, o Assessore da lui delegato;
- da un Direttore didattico, o suo delegato;
- da un rappresentante della Pro Loco, ove esistente, o di Circolo culturale
designato dal Consiglio comunale;
- da due esperti in dialetto designati dal Consiglio comunale.
Nel caso la domanda di contributo di cui al comma 2 venga
presentata da una Comunità Montana, il componente di cui alla lettera a) è sostituito dal
Presidente della Comunità Montana o da Assessore da lui delegato e la designazione dei
componenti di cui alle lettere c) e d) spetta al Consiglio Generale di tale ente.
Il Centro regionale di documentazione individua le
tipologie dei premi da assegnare. La Giunta regionale determina i criteri di riparto
dei fondi da destinarsi, sulla base delle domande di cui al comma 2; stabilisce inoltre
annualmente, sulla base delle disponibilità del capitolo 3636, la quota da destinare al
finanziamento delle suddette attività.
- La liquidazione del contributo di cui al comma 1 avviene previa comunicazione,
da parte dell'Ente interessato, all'Assessore alla Cultura dell'avvenuto espletamento
del concorso e del nominativo dei soggetti vincitori. La consegna del premio è effettuata
ogni anno, a cura del Sindaco e del Presidente della Comunità Montana territorialmente
competente, o loro delegati.
ARTICOLO 7
(Contributi di cui alla legge regionale 17 marzo 1983 n. 7)
- 1. Le richieste di contributo presentate ai sensi della legge regionale 17 marzo
1983 n. 7 inerenti la materia di cui alla presente legge relativamente a:
- corsi seminari di studio dibattiti e conferenze;
- elaborazione e stampa di pubblicazioni;
- istituzione e assegnazione di borse di studio e premi per opere di ricerca sul
patrimonio culturale linguistico etnomusicale e sulle tradizioni popolari della
Liguria;
- incentivazione delle rappresentazioni teatrali delle pubblicazioni delle attività
folkloristiche collegate al patrimonio culturale e linguistico etnomusicale ed
alle tradizioni con gli stessi connesse;
- dotazione delle biblioteche di enti pubblici e di privati con opere relative
al patrimonio di cui alle lettere precedenti;
sono sottoposte al preventivo parere del Comitato scientifico
di cui all'articolo 3.
ARTICOLO 8
(Norma finanziaria)
- Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge concernente il funzionamento
del Centro di cui all'articolo 5 e delle connesse attività scientifiche e divulgative
si provvede mediante le seguenti variazioni da apportare allo stato di previsione della
spesa per l'anno finanziario 1990.
- riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9250
«Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine».
- istituzione del capitolo 3636 «Spese per il funzionamento del Centro regionale di
documentazione del patrimonio linguistico ligure» con uno stanziamento di lire
50.000.000. (vedi **)
1.bis* Agli
oneri finanziari derivanti dalla concessione del contributo di cui all'articolo 6 bis si
provvede con le relative leggi di bilancio a partire dall'anno 1999.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Liguria. Data a Genova addì 2 maggio 1990.
* integrazioni di cui alla
L.R.
37/1998
** con L.R. 30 aprile 1999 n. 14 il cap. 3636 ha assunto la seguente
denominazione "Interventi per il patrimonio linguistico ligure"
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RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:
___Anno:1990
___Num:0032
___Boll__Uff__Num:11
___Boll__Uff__Anno:1990