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Banca dati delle leggi regionali

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 02 05 1990 LIGURIA


BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 23 5 1990 N. 11

 

Norme per lo studio la tutela la valorizzazione e l'uso sociale di alcune categorie di beni culturali e in particolare dei dialetti e delle tradizioni popolari della Liguria

 

 

ARTICOLO 1
(Finalità)

  1. La Regione promuove coordina e favorisce la tutela la conservazione la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali linguistici etnomusicali e delle tradizioni popolari presenti nel territorio regionale.

 

ARTICOLO 2
(Categorie di beni tutelati)

  1. Le principali categorie di beni culturali oggetto della tutela e della disciplina di cui alla presente legge sono le seguenti:
    1. patrimoni linguistici autonomamente riconosciuti in porzioni del territorio regionale in quanto legati alle tradizioni storico - sociali del territorio stesso sia nella loro espressione orale che nelle forme letterarie in essi espresse;
    2. rime popolari filastrocche fiabe proverbi e ritornelli ricordi e memorie riguardanti anche l'alimentazione e la medicina popolare il tutto espresso in lingua o in dialetto in forma orale o scritta ma inedita;
    3. canti e musiche strumentali tramandati in forma orale e danze popolari di tradizione documentabile;
    4. feste riti e credenze giochi e passatempi popolari.

 

ARTICOLO 3
(Comitato scientifico)

  1. È istituito un Comitato scientifico composto da tre membri eletti dal Consiglio regionale scelti fra personalità di indiscussa competenza e professionalità nei campi della ricerca etnologica e linguistica locale e della produzione e promozione culturale di attività dialettali e da tre esperti designati dal Rettore dell'Università degli Studi di Genova fra gli studiosi già operanti anche al di fuori dell'ambito universitario rispettivamente nei campi linguistico - letterario etnoantropologico ed etnomusicologico. Alle sedute partecipano un dirigente del Servizio Beni e strutture culturali e il dirigente addetto al Centro regionale di documentazione.
  2. Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni. Ai suoi membri spettano i compensi stabiliti dalla legge regionale 5 marzo 1984 n° 13 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Comitato nella prima seduta provvede alla nomina del Presidente.

 

ARTICOLO 4
(Compiti del Comitato)

  1. Al Comitato scientifico di cui all'articolo 3 sono attribuiti i seguenti compiti:
    1. formulare alla Giunta regionale proposte per l'inserimento nei programmi in materia culturale di specifici interventi relativi ai beni di cui alla presente legge e in particolare per le attività del Centro di cui all'articolo 5;
    2. proporre alla Giunta regionale progetti specifici di valorizzazione del patrimonio etnico - linguistico regionale;
    3. elaborare relazioni sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti regionali.

 

ARTICOLO 5
(Centro regionale di documentazione)

  1. Per gli scopi di cui alla presente legge la Regione istituisce nell'ambito delle proprie strutture un Centro regionale di documentazione ricerca e valorizzazione del patrimonio linguistico etnomusicale e delle tradizioni popolari liguri.
  2. Il livello della struttura di cui al primo comma e la sua dotazione organica saranno specificati nelle norme regionali in materia di organizzazione degli uffici.
  3. La prima dotazione del Centro è costituita dalla documentazione in materia già raccolta o comunque acquisita dalla Regione con le relative attrezzature.

 

ARTICOLO 6
(Compiti del Centro)

  1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge il Centro di documentazione di cui all'articolo 5 opera nei modi previsti dai Titoli I e II della legge regionale 22 aprile 1980 n. 21 ed in particolare oltre a quanto stabilito dalla citata legge regionale in in materia di inventariazione e catalogazione:
    1. stabilisce rapporti di collaborazione e scambio con i competenti uffici dello Stato e degli Enti locali l'Università gli Istituti di ricerca Associazioni e singoli studiosi;
    2. promuove iniziative di studio e di ricerca nel settore curando la pubblicazione e la diffusione dei risultati;
    3. cura l'acquisizione della documentazione relativa ai beni di cui all'articolo 2 in forma scritta fotografica grafica o audiovisiva sia direttamente sia attraverso la cessione da parte di terzi di materiale già esistente o in via di formazione;
    4. provvede alla creazione di una biblioteca e nastrovideoteca specializzata nel settore;
    5. assicura la messa a disposizione del pubblico secondo le norme fissate in apposito regolamento del materiale raccolto con l'obbligo dell'impiego per scopi non di lucro e della citazione delle fonti per quanto riguarda sia gli informatori che i raccoglitori nonché con l'obbligo dell'approvazione della Regione nel caso di utilizzo per scopi editoriali;
    6. cura la realizzazione col materiale raccolto di libri e pubblicazioni dischi audio e videocassette ed altri mezzi di diffusione da distribuire gratuitamente a musei biblioteche istituti e servizi pubblici e da porre eventualmente in commercio;
    7. promuove iniziative di diffusione quali conferenze tavole rotonde proiezioni interventi coordinati con mondo della scuola corsi di aggiornamento per insegnanti.

 

ARTICOLO 6 BIS *
(Contributi per l'istituzione di premi)

  1. La Regione Liguria, al fine di promuovere la conoscenza e l'uso del dialetto ligure e le peculiarità linguistiche del patrimonio culturale locale, concede contributi ai Comuni e alle Comunità Montane per l'istituzione di premi diretti agli alunni delle scuole elementari che hanno realizzato, nell'ambito della propria programmazione educativo-didattica, attività finalizzate alla conoscenza del dialetto e delle tradizioni popolari della Liguria.
  2. Per i fini di cui al comma 1, l'Ente interessato, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta domanda di contributo all'Assessore regionale alla Cultura corredata del relativo bando di concorso.
  3. Il bando di cui al comma 2 è preventivamente esaminato dal Centro regionale di documentazione di cui all'articolo 5 e deve prevedere:
    1. l'indicazione delle prove riservate agli alunni delle scuole elementari residenti nel territorio comunale, consistenti nella interpretazione in dialetto locale a partire dai brani conservati presso il Centro regionale di documentazione;
    2. la composizione della Commissione giudicatrice di cui al comma 4.
  4. La Commissione giudicatrice delle prove è composta:
    1. dal Sindaco, o Assessore da lui delegato;
    2. da un Direttore didattico, o suo delegato;
    3. da un rappresentante della Pro Loco, ove esistente, o di Circolo culturale designato dal Consiglio comunale;
    4. da due esperti in dialetto designati dal Consiglio comunale.

Nel caso la domanda di contributo di cui al comma 2 venga presentata da una Comunità Montana, il componente di cui alla lettera a) è sostituito dal Presidente della Comunità Montana o da Assessore da lui delegato e la designazione dei componenti di cui alle lettere c) e d) spetta al Consiglio Generale di tale ente.

  1. Il Centro regionale di documentazione individua le tipologie dei premi da assegnare. La Giunta regionale determina i criteri di riparto dei fondi da destinarsi, sulla base delle domande di cui al comma 2; stabilisce inoltre annualmente, sulla base delle disponibilità del capitolo 3636, la quota da destinare al finanziamento delle suddette attività.

  2. La liquidazione del contributo di cui al comma 1 avviene previa comunicazione, da parte dell'Ente interessato, all'Assessore alla Cultura dell'avvenuto espletamento del concorso e del nominativo dei soggetti vincitori. La consegna del premio è effettuata ogni anno, a cura del Sindaco e del Presidente della Comunità Montana territorialmente competente, o loro delegati.

 

ARTICOLO 7
(Contributi di cui alla legge regionale 17 marzo 1983 n. 7)

  1. 1. Le richieste di contributo presentate ai sensi della legge regionale 17 marzo 1983 n. 7 inerenti la materia di cui alla presente legge relativamente a:
    1. corsi seminari di studio dibattiti e conferenze;
    2. elaborazione e stampa di pubblicazioni;
    3. istituzione e assegnazione di borse di studio e premi per opere di ricerca sul patrimonio culturale linguistico etnomusicale e sulle tradizioni popolari della Liguria;
    4. incentivazione delle rappresentazioni teatrali delle pubblicazioni delle attività folkloristiche collegate al patrimonio culturale e linguistico etnomusicale ed alle tradizioni con gli stessi connesse;
    5. dotazione delle biblioteche di enti pubblici e di privati con opere relative al patrimonio di cui alle lettere precedenti;

sono sottoposte al preventivo parere del Comitato scientifico di cui all'articolo 3.

 

ARTICOLO 8
(Norma finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge concernente il funzionamento del Centro di cui all'articolo 5 e delle connesse attività scientifiche e divulgative si provvede mediante le seguenti variazioni da apportare allo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1990.
    1. riduzione di lire 50.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9250 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine».
    2. istituzione del capitolo 3636 «Spese per il funzionamento del Centro regionale di documentazione del patrimonio linguistico ligure» con uno stanziamento di lire 50.000.000. (vedi **)

1.bis*   Agli oneri finanziari derivanti dalla concessione del contributo di cui all'articolo 6 bis si provvede con le relative leggi di bilancio a partire dall'anno 1999.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 2 maggio 1990.

* integrazioni di cui alla L.R. 37/1998

** con L.R. 30 aprile 1999 n. 14 il cap. 3636 ha assunto la seguente denominazione "Interventi per il patrimonio linguistico ligure"

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RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:
___Anno:1990
___Num:0032
___Boll__Uff__Num:11
___Boll__Uff__Anno:1990