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LEGGE REGIONALE 22/03/1996, N. 015

    Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie.

da Art. 1 ad Art. 33

***

TITOLO I
TUTELA DEL PATRIMONIO LINGUISTICO DELLA REGIONE

CAPO I
Principi e obiettivi fondamentali

da Art. 1 ad Art. 12

CAPO II
Grafia unitaria

da Art. 13 ad Art. 14

TITOLO II

STRUMENTI DI TUTELA DEL PATRIMONIO
LINGUISTICO DELLA REGIONE

CAPO I
Osservatorio regionale della lingua
e della cultura friulane

da Art. 15 ad Art. 23

CAPO II
Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7:
istituzione del Servizio per le lingue regionali e
minoritarie

da Art. 24 ad Art. 26

CAPO III
Studio della lingua e della cultura friulane nelle scuole
dell'obbligo

da Art. 27 ad Art. 28

TITOLO III
NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

da Art. 29 ad Art. 33

Note:

1. Articolo 11 bis aggiunto da art. 124, comma 3, L.R. 13/1998

TITOLO I
TUTELA DEL PATRIMONIO LINGUISTICO DELLA REGIONE

CAPO I
Principi e obiettivi fondamentali

Art. 1

(Finalità)

    1. La Regione, per esercitare una politica attiva di conservazione e sviluppo della lingua e della cultura friulane quali componenti essenziali dell'identità etnica e storica della comunità regionale, con la presente legge detta i principi fondamentali dell'azione volta alla realizzazione di tale politica.

Art. 2

(Tutela della lingua friulana)

    1. Il friulano è una delle lingue della comunità regionale. La Regione Friuli-Venezia Giulia considera la tutela della lingua e della cultura friulane una questione centrale per lo sviluppo dell'autonomia speciale.

Art. 3

(Contesto europeo)

    1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, riconoscendo che la protezione e la promozione delle varie lingue locali o minoritarie rappresentano un contributo importante alla costruzione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e del rispetto per le diversità culturali, mantiene e sviluppa le tradizioni presenti sul proprio territorio.

    2. Nei limiti delle competenze statutarie, la Regione considera la protezione e la promozione delle lingue tradizionalmente parlate sul proprio territorio come un preciso obbligo verso la famiglia dei popoli europei, riservando una particolare attenzione alla lingua friulana che è parlata quasi esclusivamente sul proprio territorio.

Art. 4

(Adesione ai principi della
Carta europea)

    1. Ferma restando la potestà dello Stato in ordine agli accordi internazionali, la Regione, nell'esercizio della propria competenza primaria in materia culturale, ispira la propria azione ai seguenti principi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie:

    a) le lingue regionali o minoritarie costituiscono una ricchezza culturale;

    b) l'ambito territoriale di ciascuna lingua deve essere rispettato;

    c) è necessaria un'azione risoluta di promozione delle lingue regionali allo scopo di preservarle;

    d) bisogna facilitare e incoraggiare l'uso scritto e orale delle lingue regionali nelle diverse espressioni della vita sociale;

    e) si devono promuovere studi e ricerche sulle lingue regionali;

    f) vanno infine messi a disposizione, per quanto di competenza regionale, forme e mezzi adeguati di insegnamento e di studio delle lingue regionali in tutti gli stadi appropriati.

Art. 5

(Limitazione territoriale nella
applicazione della legge)

    1. In conformità con i principi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), le previsioni della presente legge si applicano solo nella parte del territorio regionale in cui la lingua friulana è tradizionalmente e significativamente parlata, anche sulla base delle attestazioni fornite in proposito dalle Amministrazioni comunali. Tale territorio è individuato da un decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme delibera della Giunta stessa.

    2. Per il tramite delle associazioni aventi sede nel territorio regionale la Regione assicura altresì l'applicazione delle previsioni della presente legge per le comunità friulane emigrate.

Art. 6

(Strumenti attuativi)

    1. Per l'attuazione delle funzioni previste dalla legge, la Regione e gli enti locali delegati possono stipulare, per quanto di rispettiva competenza, convenzioni con le Università della regione e con altri enti ed istituzioni, pubblici e privati.

Art. 7

(Attività scientifiche)

    1. La Regione riconosce nell'Università degli studi di Udine, istituita ai sensi dell'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, allo scopo di contribuire al progresso civile, sociale ed economico del Friuli e di divenire organico strumento di sviluppo e di rinnovamento dei filoni originari della cultura, della lingua, delle tradizioni e della storia del Friuli, la sede primaria dell'attività di ricerca e di alta formazione in tema di lingua e cultura del Friuli e delle condizioni linguistiche del territorio friulano.

    2. A tal fine la Regione favorisce, nel rispetto del disposto di cui all'articolo 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, l'attività di ricerca, di insegnamento e di formazione di ricercatori sulla lingua e la cultura del Friuli mediante:

    a) il sostegno a ricerche finalizzate alla conoscenza delle condizioni strutturali ed evolutive del gruppo linguistico friulano e degli affini gruppi ladini;

    b) l'attivazione di corsi ufficiali o integrativi presso le Facoltà dell'Università di Udine mediante contratti di insegnamento;

    c) la concessione di borse di studio e di ricerca e l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca;

    d) la pubblicazione di collane scientifiche atte a favorire la conoscenza delle attività di ricerca;

    e) l'attivazione di corsi sulla lingua e cultura del Friuli in Università di altri Paesi sulla base di apposite convenzioni con l'Università di Udine.

    3. Tali attività vengono svolte dall'Università di Udine con le strutture contemplate dal suo Statuto per la valorizzazione della lingua e della cultura friulane.

   4. Per concorrere al sostegno delle attività indicate al comma 2, l'Amministrazione regionale e’ autorizzata ad assegnare all’Università degli studi di Udine, sulla base di apposite convenzioni, speciali finanziamenti annui.

Note:

1. Sostituito il comma 4 da art. 6, comma 63, L.R. 4/2001

Art. 8

(Attività culturali)

    1. L'attività culturale, anche nel settore della cultura friulana, è demandata alla libera determinazione delle persone singole e associate. La Regione interviene nell'attività culturale con azioni di impulso, di promozione e di sostegno.

    2. La Regione:

    a) favorisce la produzione in lingua friulana dei singoli, delle associazioni culturali, di enti ed istituzioni;

    b) riconosce una speciale funzione di servizio culturale ad enti ed istituzioni che svolgono un'attività qualificata e continuativa a livello regionale e che dispongono di un'organizzazione adeguata, individuati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Comitato scientifico di cui all'articolo 21. Tra gli stessi la Regione riconosce alla «Società Filologica Friulana G. I. Ascoli di Udine» una posizione di primaria importanza e ne sostiene il conseguimento delle finalità istituzionali.

    3. I programmi annuali dei soggetti di cui al comma 2, lettera b), sono sottoposti al parere dei Comitato scientifico di cui all'articolo 21 e sono finanziati con distinti capitoli di bilancio.

Note:

1. Sostituito il comma 2 da art. 124, comma 1, L.R. 13/1998
2. Sostituito il comma 3 da art. 124, comma 1, L.R. 13/1998

Art. 9

(Conservazione e valorizzazione del patrimonio
bibliografico e documentario friulano)

    1. La Regione riconosce la Biblioteca civica «Vincenzo Joppi» di Udine quale principale istituzione regionale per la conservazione e la valorizzazione di tutta la produzione a stampa, manoscritta e audiovisiva, di argomento storico e letterario friulano o di lingua friulana, contribuendo alla conservazione ed alla fruizione su supporti informatici anche dei fondi antichi, attraverso l'istituzione di una specifica «Sezione friulana».

    2. La Biblioteca civica «Vincenzo Joppi» promuove la produzione di tutti i dati catalografici d'interesse friulano in suo possesso a vantaggio di tutte le biblioteche dotate di specifici fondi locali friulani, utilizzando adeguati supporti informatici, che consentano l'effettiva centralizzazione e scambio delle procedure catalografiche.

    3. In considerazione del servizio di interesse regionale svolto dalla Biblioteca, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento annuo per le finalità di cui ai commi 1 e 2.

Art. 10

(Obiettivi generali dell'azione regionale)

    1. Costituiscono obiettivi dell'azione regionale:

    a) la conservazione e la valorizzazione della lingua friulana mediante iniziative ordinarie e straordinarie;

    b) lo sviluppo della lingua friulana come codice linguistico adatto a tutte le situazioni della vita moderna e, in particolare, utilizzabile attraverso i mezzi di comunicazione sociale.

Art. 11

(Uso della lingua friulana)

    1. Fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana, l'Amministrazione regionale, gli Enti locali e i loro rispettivi Enti strumentali operanti nei Comuni in cui la lingua friulana sia storicamente radicata possono usare il friulano, nei limiti in cui ciò sia consentito dalle leggi dello Stato e dai rispettivi Statuti.

    2. Le modalità per l'uso della lingua friulana da parte degli uffici, Servizi ed Enti strumentali dell'Amministrazione regionale, aventi sede nei Comuni di cui al comma l, sono disciplinate con apposito regolamento da emanarsi entro il 31 dicembre 1998 sentito il Comitato scientifico dell'Osservatorio di cui all'articolo 21.

Note:

1. Articolo sostituito da art. 124, comma 2, L.R. 13/1998

Art. 11 bis

(Statuti degli Enti locali)

    1. Ai sensi e con i limiti dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, gli Statuti dei Comuni, delle Province, e degli altri Enti locali dotati di autonomia statutaria, possono dettare norme per la tutela e lo sviluppo della lingua friulana in armonia con i principi e le disposizioni della presente legge.

    2. In particolare, entro i limiti del comma l, lo Statuto può prevedere:

    a) l'uso scritto ed orale della lingua friulana nei rispettivi Consigli;

    b) l'uso, accanto ai toponimi ufficiali, dei corrispondenti termini in lingua friulana in tutte le situazioni in cui sia ritenuto opportuno;

    c) l'uso della lingua friulana in altre situazioni, ivi compresi i rapporti dell'Amministrazione con i cittadini.

Note:

1. Articolo aggiunto da art. 124, comma 3, L.R. 13/1998

Art. 12

(Sperimentazione didattica)

    1. Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla formazione professionale può, con proprio decreto, adottare iniziative nel campo dello studio della lingua friulana e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione didattica integrativa degli istituti di formazione professionale dipendenti o vigilati dalla Regione.

CAPO II
Grafia unitaria

Art. 13

(Grafia ufficiale della lingua friulana)

    1. Per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), la Regione determina la grafia ufficiale della lingua friulana e ne promuove la conoscenza e l'uso.

    2. È adottata, quale grafia ufficiale della lingua friulana, la grafia codificata, in conformità della deliberazione del Consiglio provinciale di Udine del 15 luglio 1986, nel testo «La grafia friulana normalizzata» del prof. Xavier Lamuela, edito a Udine nel 1987, che ha avuto come termine di riferimento la grafia della Società Filologica Friulana, con le modifiche di seguito indicate:

    a) sostituzione in corpo di parola ed all'inizio di parola del digramma «ts» con il segno «z»;

    b) sostituzione del digramma «cu+vocale», nei toponimi e nella onomastica storica, con il digramma «qu+vocale».

    3. L'Osservatorio della lingua e cultura friulana è l'organo competente per la codifica dei sistemi delle varianti geografiche del friulano sulla base della grafia ufficiale.

Note:

1. Articolo sostituito da art. 124, comma 4, L.R. 13/1998

Art. 14

(Uso della grafia ufficiale friulana)

    1. La Regione, gli Enti locali e i loro rispettivi Enti strumentali non sostengono finanziariamente, neppure indirettamente, corsi e scuole in cui si insegni una grafia diversa da quella ufficiale e la pubblicazione di materiale didattico, o comunque suscettibile di uso scolastico, che usi una grafia diversa.

    2. Le pubblicazioni e i documenti in lingua friulana della Regione, degli Enti locali e dei rispettivi Enti strumentali sono redatti nella grafia ufficiale.

    3. Nel territorio di cui all'articolo 5, oltre alle indicazioni ufficiali, vengono usati cartelli indicatori con il corrispondente termine friulano nella grafia ufficiale.

    4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare, con le modalità e i limiti di cui all'articolo 1 della legge regionale 14 marzo 1973, n. 20, agli Enti locali territoriali e ai loro Consorzi le spese sostenute per l'acquisto, la posa in opera e la manutenzione di tabelle soddisfacenti ai requisiti di cui al comma 3.

Note:

1. Sostituite parole al comma 4 da art. 57, comma 1, L.R. 9/1999
2. Integrata la disciplina da art. 1, comma 10, L.R. 13/2000

TITOLO II
STRUMENTI DI TUTELA DEL PATRIMONIO
LINGUISTICO DELLA REGIONE

CAPO I
Osservatorio regionale della lingua
e della cultura friulane

Art. 15

(Istituzione dell'Osservatorio)

    1. È istituito l'Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane con sede nella città di Udine.

    2. L'Osservatorio è lo strumento della Regione per il perseguimento, sulla base delle direttive formulate dall'Assessore regionale all'istruzione e cultura, degli obiettivi di cui al Titolo I. L'Osservatorio programma e coordina tutte le iniziative di competenza regionale per la tutela della lingua friulana.

    3. Presso il Servizio per le lingue regionali e minoritarie della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, di cui all'articolo 25, è attivata un'unità inferiore al Servizio, con funzioni di segreteria dell'Osservatorio, composta da due dipendenti regionali di cui uno con qualifica funzionale non inferiore a consigliere e l'altro con qualifica funzionale di coadiutore dattilografo.

Art. 16

(Compiti dell'Osservatorio)

    1. L'Osservatorio:

    a) elabora studi e indagini statistiche sulla situazione socio-linguistica del friulano, individuando i progressi, ovvero i regressi, del suo stato linguistico e sociale;

    b) predispone i piani di intervento previsti dall'articolo 18;

    c) sorveglia l'esecuzione dei piani, verifica e valuta i risultati raggiunti dagli stessi;

    d) vigila sull'attività di catalogazione di cui all'articolo 9;

    e) cura, in collaborazione con le strutture dell'Università degli studi di Udine o con altre istituzioni all'uopo finalizzate, la predisposizione degli strumenti linguistici e didattici, compresa la formazione degli insegnanti, in previsione della legge statale di tutela;

    f) cura gli interventi a sostegno e stimolo della produzione e della domanda culturale in lingua friulana ai sensi dell'articolo 8;

    g) coordina:

    1) studi avanzati di carattere linguistico e letterario sul friulano;

    2) ricerche finalizzate a produrre neologismi, sviluppare linguaggi tecnici e settoriali, ovvero a recuperare espressioni esistenti, che permettano la comunicazione in lingua friulana di tutte le situazioni della vita moderna;

    3) la pubblicazione e la diffusione dei risultati di tali ricerche;

    4) l'editoria di qualità in lingua friulana;

    5) la traduzione in friulano di opere scritte in altre lingue;

    h) promuove:

    1) l'uso del friulano nei mezzi di comunicazione di massa;

    2) manifestazioni e campagne di promozione dell'uso della lingua friulana;

    i) propone all'Amministrazione regionale ogni ulteriore iniziativa legislativa o amministrativa utile al perseguimento degli obiettivi di cui al Titolo I.

    2. L'Osservatorio sovrintende altresì al processo per la grafia unitaria previsto dal Capo II del Titolo I della presente legge. In particolare, l'Osservatorio favorisce la produzione di dizionari e di ogni altro strumento atto a diffondere e facilitare l'uso della grafia ufficiale.

    3. L'Osservatorio propone il riconoscimento della speciale funzione di servizio culturale agli Enti ed Istituzioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b).

Art. 17

(Modalità operative dell'Osservatorio)

    1. L'Osservatorio svolge i compiti di cui all'articolo 16 mediante:

    a) attività diretta;

    b) convenzioni con istituti culturali e scientifici;

    c) concessione di borse di studio a laureati o laureandi in discipline attinenti alle finalità della presente legge;

    d) contratti di collaborazione con ricercatori e studiosi di durata non superiore ad un anno;

    e) sovvenzioni a istituzioni pubbliche e private;

    f) contributi a giornali, case editrici, radio e televisioni private.

    1 bis. Con apposito regolamento regionale, sentito il Comitato scientifico dell'Osservatorio, si provvede a disciplinare le modalità di funzionamento dell'Osservatorio e di espletamento degli adempimenti amministrativi di competenza della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, finalizzati a dare esecuzione alle decisioni assunte dall'Osservatorio medesimo, per l'attuazione dei compiti e lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

    1 ter. Al Presidente del Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale della lingua e cultura friulane spettano le attribuzioni dei dirigenti di servizio, come previste dall'articolo 51, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, per la stipula dei contratti e delle convenzioni di cui al comma 1.

Note:

1. Sostituite parole al comma 1 da art. 124, comma 6, L.R. 13/1998
2. Aggiunto il comma 1 bis da art. 124, comma 7, L.R. 13/1998
3. Aggiunto il comma 1 ter da art. 124, comma 7, L.R. 13/1998
4. Abrogate parole al comma 1 da art. 6, comma 64, L.R. 4/2001

Art. 18

(Programmi provinciali di intervento)

    1. Nel quadro dell'azione per il perseguimento degli obiettivi della presente legge, la Regione promuove la realizzazione di programmi annuali di intervento delle Province, aventi ad oggetto il sostegno di iniziative culturali realizzate da Enti locali ed associazioni culturali senza fine di lucro nell'ambito delle fattispecie individuate al comma 2 dell'articolo 19.

    2. I programmi, definiti dalle Amministrazioni provinciali sulla base delle proposte presentate dai soggetti operanti nei rispettivi territori, sono trasmessi alla Regione per il loro finanziamento mediante apposite assegnazioni finanziarie a valere sullo specifico stanziamento a tal fine autorizzato dal bilancio regionale, previa verifica della loro coerenza con gli indirizzi generali indicati dall'Osservatorio regionale della lingua e cultura friulane.

    3. Alla ripartizione tra le Province dello stanziamento regionale di cui al comma 2, si provvede, sentito il parere dell'Osservatorio regionale della lingua e cultura friulane, sulla base degli indicatori statistici relativi alla distribuzione territoriale della popolazione residente nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 5.

Note:

1. Sostituite parole al comma 1 da art. 124, comma 8, L.R. 13/1998
2. Articolo sostituito da art. 5, comma 43, L.R. 2/2000

Art. 19

(Interventi ammissibili a finanziamento)

    1. Per la realizzazione dei programmi annuali di intervento indicati all'articolo 18, le Province sono autorizzate a concedere contributi finanziari nel rispetto dei limiti e con le modalità previste, ai sensi della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, per gli interventi in materia di attività culturali attribuiti alla competenza delle Province stesse.

    2. Sono finanziabili le attività volte a perseguire, sulla base di precisi indirizzi di programmazione attiva, le attività nei seguenti settori:

    a) nel settore degli studi e delle ricerche:
indagini sulla condizione linguistica della lingua friulana nei vari ambiti del territorio regionale, ricerca, raccolta, catalogazione e ordinamento di testimonianze e materiali storici, archivistici, etnologici, folcloristici, raccolta e compilazione di repertori linguistici friulani, redazione e pubblicazione di atlanti, carte ed altri documenti delle zone storiche, culturali e linguistiche; organizzazione di seminari, convegni ed incontri scientifici e culturali; attività di ricerca, sperimentazione e documentazione su problemi riguardanti la storia, l'economia, la società, le tradizioni ed il patrimonio culturale, artistico e linguistico friulano, concessione di borse di studio o di ricerca; attivazione di corsi universitari di insegnamento;

    b) nel settore della stampa, dell'editoria, delle produzioni audiovisive e dei mezzi di comunicazione sociale: stampa di giornali e periodici in lingua friulana, intesa a sviluppare ed a diffondere la conoscenza della storia, della lingua, della cultura e delle tradizioni friulane; pubblicazioni di opere scientifiche e di divulgazione concernenti la cultura e la lingua friulane, attività informative e promozionali attraverso i mezzi di comunicazione sociale; realizzazione di programmi radiotelevisivi, produzione di opere ed iniziative cinematografiche ed audiovisive in lingua friulana ovvero riguardanti la storia e la cultura friulane;

    c) nel settore della scuola:
corsi di informazione ed aggiornamento, premi letterari anche a livello internazionale ed ogni altra iniziativa idonea a promuovere lo sviluppo e la diffusione della lingua friulana, studi e ricerche in ambito scolastico ovvero presso le comunità emigrate, sulla realtà storica, culturale, linguistica e le tradizioni friulane, anche mediante sussidi didattici, concorsi tra gli alunni e altre attività parascolastiche volte alla conoscenza della storia, della cultura, della lingua e delle tradizioni friulane;

    d) nel settore dello spettacolo:
reperimento e traduzione di testi teatrali in lingua friulana, premi cinematografici anche a livello internazionale ed ogni altra iniziativa idonea a promuovere lo sviluppo e la diffusione della lingua friulana, compilazione e pubblicazione di monografie, saggi, quaderni e dispense relativi alle espressioni teatrali in lingua friulana e alla storia delle stesse; ricerca, registrazione e pubblicazione dei testi musicali popolari; allestimento ed organizzazione di recite, spettacoli e concerti di compagnie teatrali, gruppi folcloristici, complessi corali e musicali operanti per la conoscenza e la diffusione nonché per l'innovazione del patrimonio teatrale e musicale friulano;

    e) nel settore della toponomastica:
raccolta e studio dei toponimi in lingua friulana e relative pubblicazioni scientifiche, anche al fine di evidenziare, attraverso apposite indicazioni, la toponomastica originaria.

    2. bis

( ABROGATO )

Note:

1. Sostituito il comma 1 da art. 124, comma 9, L.R. 13/1998
2. Aggiunte parole al comma 2 da art. 124, comma 9, L.R. 13/1998
3. Aggiunto il comma 2 bis da art. 124, comma 9, L.R. 13/1998
4. Sostituito il comma 1 da art. 5, comma 44, L.R. 2/2000
5. Abrogato il comma 2 bis da art. 5, comma 45, L.R. 2/2000

Art. 20

(Organi dell'Osservatorio)

    1. Sono Organi dell'Osservatorio il Comitato scientifico e il suo Presidente.

Art. 21

(Comitato scientifico)

    1. Il Comitato scientifico dell'Osservatorio è composto:

    a) da due esperti indicati dall'Università degli studi di Udine;

    b) da un esperto indicato dall'Università degli studi di Trieste;

    c) da un esperto designato dalla Società Filologica Friulana;

    d) da tre esperti designati dalle Amministrazioni provinciali di Gorizia, Pordenone ed Udine;

    e) da due esperti designati dall'Amministrazione regionale.

    2. Le designazioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, sono precedute da un avviso al pubblico, da inserire, con evidenza, almeno in un quotidiano locale, che inviti gli interessati a far pervenire all'Amministrazione designante il curriculum vitae e gli altri titoli che essi ritengano opportuni per comprovare l'effettiva esperienza nel settore della lingua friulana.

    3. Alle sedute del Comitato partecipano, con voto consultivo:

    a) il direttore del Servizio per le lingue regionali e minoritarie;

    b) i componenti dello staff scientifico di cui all'articolo 23 se costituito.

    3 bis. Funge da segretario del Comitato un funzionario del Servizio per le lingue regionali e minoritarie.

    4. Il Comitato:

    a) pone le basi scientifiche per la definizione della politica linguistica dell'Osservatorio sulla base delle direttive dell'assessore competente e tenendo conto delle proposte ed istanze che vengono dal mondo culturale;

    b) collabora alla attuazione dei piani di intervento ed alla verifica della loro attuazione e dei risultati;

    c) adempie le altre funzioni che gli sono attribuite dalla presente legge.

    5. Il Comitato è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione e cultura; dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

    6. Ai componenti del Comitato compete un gettone di presenza pari a lire 100.000 per ogni seduta. A coloro che risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede il Comitato spetta inoltre un rimborso spese nella misura prevista dalla legge regionale 53/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

Note:

1. Sostituito il comma 3 da art. 124, comma 10, L.R. 13/1998
2. Aggiunto il comma 3 bis da art. 124, comma 10, L.R. 13/1998
3. A decorrere dall'1 gennaio 2002 le funzioni del Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane sono trasferite, ai sensi dell'articolo 6, comma 68, della L.R. 4/2001 all'Istituto regionale per la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulane di cui al comma 66 del medesimo articolo.

Art. 22

(Presidente del Comitato scientifico)

    1. Il Comitato scientifico elegge nel suo seno il Presidente.

    2. Il Presidente coordina tutta l'attività scientifica dell'Osservatorio e cura l'attuazione dei deliberati del Comitato scientifico avvalendosi del supporto del Servizio per le lingue regionali e minoritarie.

    3. Al Presidente del Comitato spetta un'indennità di funzione pari a lire 2.000.000 lorde mensili oltre al rimborso spese previsto dall'articolo 21, comma 6.

Art. 23

(Staff scientifico)

    1. Per particolari esigenze il Comitato scientifico può affidare incarichi, di durata non superiore a quattro anni, a non più di due qualificati esperti con funzioni di staff scientifico dell'Osservatorio.

    2. A detto personale di staff l'Osservatorio attribuisce una borsa di studio con i fondi per la propria attività istituzionale.

    3. Per particolari ricerche finalizzate, individuate dal Comitato scientifico in collaborazione con le strutture dell'Università degli studi di Udine di cui all'articolo 6, possono venire assegnate, a laureati, borse di studio, da gestire da parte dell'Università degli studi di Udine. Le borse di studio, rinnovabili, non possono avere, complessivamente, durata superiore a tre anni. Il compenso è rapportato a quello previsto annualmente dalla normativa vigente per gli iscritti al dottorato di ricerca.

CAPO II
Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7:
istituzione del Servizio per le lingue regionali e
minoritarie

Art. 24

(Modifiche all'articolo 156 della
legge regionale 7/1988)

    1. All'articolo 156, comma 1, della legge regionale 7/1988, come già modificato dall'articolo 1 della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 61, è aggiunta la seguente lettera:

    «d bis) provvede alla programmazione, al coordinamento, all'attuazione e alla verifica degli interventi per la tutela e la valorizzazione delle lingue regionali e minoritarie.».

    2. All'articolo 156 della legge regionale 7/1988, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

   «1 bis. Per l'esercizio delle attribuzioni di cui alla lettera d bis) del comma 1, la Direzione regionale si avvale anche dell'Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane.».

Art. 25

(Modifica dell'articolo 157 della
legge regionale 7/1988)

    1. Al comma 1 dell'articolo 157 della legge regionale 7/1988, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:

    «c bis) Servizio per le lingue regionali e minoritarie.».

Art. 26

(Integrazione alla legge regionale 7/1988)

    1. Dopo l'articolo 160 della legge regionale 7/1988, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 160 bis

    1. Il Servizio per le lingue regionali e minoritarie:

    a) programma ed attua le iniziative per favorire la tutela e la valorizzazione delle lingue regionali e minoritarie attraverso il sostegno delle attività teatrali, musicali, audiovisive ed altre attività di promozione culturale nel campo artistico, letterario, delle biblioteche ed archivi e del tempo libero;

    b) provvede, nel rispetto delle competenze statali, agli interventi di sostegno dei settori dell'istruzione e, a tal fine, mantiene i rapporti con le istituzioni operanti nel Friuli-Venezia Giulia;

    c) verifica i risultati delle azioni promosse per la valorizzazione e la tutela delle lingue regionali e minoritarie.».

CAPO III
Studio della lingua e della cultura friulane nelle scuole
dell'obbligo

Art. 27

(Insegnamento scolastico della lingua friulana)

    1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le spese sostenute dalle scuole dell'obbligo e dalle scuole materne, aventi sede nel territorio regionale, i cui progetti risultino rispondenti alle finalità della presente legge, per lo svolgimento di corsi integrativi di lingua e cultura friulana, nei limiti previsti dai piani triennali di intervento. Tra le spese ammissibili è riconosciuta quella concernente compensi al personale docente.

    2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a finanziare, nei limiti e per le finalità previste dalla presente legge, le spese sostenute dall'Ente Friuli nel Mondo o da altre associazioni che dispongano di una adeguata organizzazione per la realizzazione di corsi di lingua friulana presso le Comunità emigrate.

Note:

1. Aggiunte parole al comma 1 da art. 124, comma 11, L.R. 13/1998
2. Integrata la disciplina da art. 6, comma 78, L.R. 4/1999
3. Integrata la disciplina da art. 6, comma 79, L.R. 4/1999
4. Integrata la disciplina da art. 6, comma 80, L.R. 4/1999

Art. 28

(Modalità e termini per la concessione
dei contributi)

    1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 27, comma 1, il legale rappresentante della scuola deve presentare entro il 15 novembre di ogni anno alla Direzione regionale dell'istruzione e cultura apposita domanda corredata, a pena di inammissibilità, da un dettagliato programma di attività didattica integrativa, regolarmente approvato dai competenti organi collegiali, accompagnato da un preventivo di spesa.

    2. Alle scuole ammesse a contributo viene erogato, contestualmente al provvedimento di concessione, un anticipo pari al 60 per cento del contributo concesso. Il restante 40 per cento viene erogato ad avvenuta rendicontazione, da effettuarsi entro il termine stabilito dal decreto di concessione.

    3. La mancata rendicontazione entro il termine comporta la revoca della sovvenzione concessa, nonché la restituzione dell'anticipo.

TITOLO III
NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI

Art. 29

(Programmi televisivi in lingua friulana)

    1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con la RAI-Radiotelevisione italiana per la realizzazione di programmi televisivi in lingua friulana da inserirsi nel palinsesto di una rete regionale.

    2. L'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a stipulare convenzioni con emittenti radiofoniche o televisive private per la realizzazione di programmi radiofonici o televisivi in lingua friulana.

Note:

1. Sostituito il comma 2 da art. 124, comma 13, L.R. 13/1998

Art. 30

(Norma transitoria)

    1. Il primo piano triennale di intervento si riferisce al triennio 1997-1999.

    2. Per l'anno 1996 viene predisposto un piano annuale con le modalità previste dall'articolo 18, prescindendo dal parere delle Amministrazioni provinciali interessate.

    3. Per l'esercizio 1996 le domande per la concessione delle sovvenzioni di cui alla presente legge devono essere inviate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro un mese dall'entrata in vigore della legge stessa e fa fede la data del timbro postale. Per gli esercizi successivi le domande, salvo diversa disposizione di legge, devono essere inviate entro il mese di gennaio.

    4. Le domande per l'anno scolastico 1996/1997 relative agli articoli 27 e 28 della presente legge vanno presentate entro il 15 novembre 1996.

Note:

1. Sostituito il comma 4 da art. 26, comma 1, L.R. 31/1996
2. Sostituito il comma 4 da art. 6, comma 1, L.R. 37/1996

Art. 31

(Norme finanziarie)

    1. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento annuo alla Società Filologica Friulana «G.I. Ascoli» di Udine e ad altri Enti ed Istituzioni riconosciuti per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

    2. Gli oneri derivanti dal disposto del comma 1 fanno carico al capitolo 5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, la cui denominazione è così modificata: «Finanziamento annuo alla Società Filologica Friulana «G.I. Ascoli» di Udine e ad altri Enti ed Istituzioni riconosciuti per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali».

    3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.

    4. Il predetto onere complessivo di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, il cui stanziamento in termini di competenza è elevato di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.

    5. Sul citato capitolo 5430 è altresì elevato di lire 50 milioni lo stanziamento in termini di cassa, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» del precitato stato di previsione della spesa.

    6. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.

    7. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5433 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione «Finanziamento annuo alla Biblioteca civica «V. Joppi» di Udine per l'attività di conservazione e valorizzazione della produzione a stampa, manoscritta e audiovisiva di argomento storico e letterario friulano o di lingua friulana» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 300 milioni suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.

    8. Sul citato capitolo 5433 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» del precitato stato di previsione della spesa.

    9. Le spese di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 13 e del Comitato scientifico di cui all'articolo 21 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

    10. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 4, fanno carico al capitolo 1742 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

    11. Per le finalità previste dagli articoli 7, comma 4, e 17, comma 1, lettera a), ivi compresi gli oneri di cui alla indennità di funzione mensile di cui all'articolo 22, comma 3, nonché lettere b), c), e d) è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.

    12. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5436 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione «Spese per l'attività diretta dell'Osservatorio per la lingua friulana, per convenzioni con istituti culturali e scientifici, per borse di studio e contratti di collaborazione scientifica in materia di lingua e cultura friulane, ivi comprese le convenzioni con l'Università degli studi di Udine per attività scientifiche» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 900 milioni suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.

    13. Sul citato capitolo 5436 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» del precitato stato di previsione della spesa.

    14. Per le finalità previste dall'articolo 19 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.420 milioni, suddivisa in ragione di lire 870 milioni per l'anno 1996, lire 800 milioni per l'anno 1997 e lire 750 milioni per l'anno 1998.

    15. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5437 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione «Contributi a soggetti operanti nei settori culturali e linguistici friulani» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.420 milioni, suddiviso in ragione di lire 870 milioni per l'anno 1996, lire 800 milioni per l'anno 1997 e lire 750 milioni per l'anno 1998.

    16. Sul citato capitolo 5437 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 870 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» del precitato stato di previsione della spesa.

    17. Per le finalità previste dall'articolo 27 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997.

    18. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5438 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione «Finanziamenti alle scuole dell'obbligo, all'Ente Friuli nel mondo ed altre associazioni che operano presso le comunità emigrate, per la realizzazione di corsi in lingua friulana» e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 100 milioni per l'anno 1997.

    19. Per le finalità previste dall'articolo 29 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1996.

    20. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5440 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione «Spese per convenzioni per la realizzazione di programmi televisivi in lingua friulana» e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 100 milioni per l'anno 1996.

    21. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 5433, 5436, 5437 e 5438 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso alla legge regionale 6 febbraio 1996, n. 10.

    22. All'onere complessivo di lire 3.970 milioni, derivante dalle autorizzazioni di spesa del presente articolo, si fa fronte mediante prelevamento dal fondo globale iscritto sul capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, dalle sottocitate partite dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti, e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

    a) partita n. 19: lire 100 milioni per l'anno 1997;

    b) partita n. 51: complessive lire 3.870 milioni suddivisi in ragione di lire 1.420 milioni per l'anno 1996, lire 1.250 milioni per l'anno 1997 e lire 1.200 milioni per l'anno 1998.

Art. 32

(Abrogazione e modificazione di norme)

    1. Sono abrogate le leggi regionali 7 febbraio 1992, n. 6, 8 giugno 1993, n. 36, 22 giugno 1993, n. 48.

    2. Nella rubrica del Titolo VI della legge regionale 68/1981, sono abrogate le parole «della lingua e cultura friulana e» e la parola «altre».

    3. Nel primo comma dell'articolo 25 della legge regionale 68/1981, sono abrogate le parole «della lingua e cultura friulana e» e la parola «altre».

    4. È abrogato il terzo comma dell'articolo 26 della legge regionale 68/1981.

    5. I commi 2 e 3 dell'articolo 14 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, sono sostituiti dal seguente:

   «2. Per le finalità di cui al comma 1, per le lingue e le culture locali diverse dal friulano, presenti sul territorio di più province, possono essere predisposti programmi, anche in forma associata, da parte delle Amministrazioni provinciali interessate.».

Art. 33

(Pubblicazione)

    1. Fatta salva la procedura ordinaria di pubblicazione prevista dallo Statuto di autonomia, entro 15 giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 13, comma 3, il testo in lingua friulana della presente legge è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.