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LEGGE REGIONALE 22/03/1996, N. 015
Norme per la tutela e la promozione della
lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue
regionali e minoritarie.
da Art. 1 ad Art. 33
***
TITOLO I
TUTELA DEL
PATRIMONIO LINGUISTICO DELLA REGIONE
CAPO I
Principi e obiettivi
fondamentali
da Art. 1 ad Art. 12
CAPO II
Grafia
unitaria
da Art. 13 ad Art. 14
TITOLO II
1. Articolo 11 bis aggiunto da art. 124, comma 3, L.R. 13/1998
TITOLO I
TUTELA DEL PATRIMONIO LINGUISTICO DELLA
REGIONE
CAPO I
Principi e obiettivi fondamentali
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione, per esercitare una politica
attiva di conservazione e sviluppo della lingua e della cultura friulane quali
componenti essenziali dell'identità etnica e storica della comunità regionale,
con la presente legge detta i principi fondamentali dell'azione volta alla
realizzazione di tale politica.
Art. 2
(Tutela della lingua friulana)
1. Il friulano è una delle lingue della
comunità regionale. La Regione Friuli-Venezia Giulia considera la tutela della
lingua e della cultura friulane una questione centrale per lo sviluppo
dell'autonomia speciale.
Art. 3
(Contesto europeo)
1. La Regione Friuli-Venezia Giulia,
riconoscendo che la protezione e la promozione delle varie lingue locali o
minoritarie rappresentano un contributo importante alla costruzione di un'Europa
fondata sui principi della democrazia e del rispetto per le diversità
culturali, mantiene e sviluppa le tradizioni presenti sul proprio territorio.
2. Nei limiti delle competenze statutarie, la Regione considera la protezione e la promozione delle lingue tradizionalmente parlate sul proprio territorio come un preciso obbligo verso la famiglia dei popoli europei, riservando una particolare attenzione alla lingua friulana che è parlata quasi esclusivamente sul proprio territorio.
Art. 4
(Adesione ai principi della
Carta europea)
1. Ferma restando la potestà dello Stato in
ordine agli accordi internazionali, la Regione, nell'esercizio della propria
competenza primaria in materia culturale, ispira la propria azione ai seguenti
principi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie:
a) le lingue regionali o minoritarie
costituiscono una ricchezza culturale;
b) l'ambito territoriale di ciascuna lingua
deve essere rispettato;
c) è necessaria un'azione risoluta di
promozione delle lingue regionali allo scopo di preservarle;
d) bisogna facilitare e incoraggiare l'uso
scritto e orale delle lingue regionali nelle diverse espressioni della vita
sociale;
e) si devono promuovere studi e ricerche
sulle lingue regionali;
f) vanno infine messi a disposizione, per
quanto di competenza regionale, forme e mezzi adeguati di insegnamento e di
studio delle lingue regionali in tutti gli stadi appropriati.
Art. 5
(Limitazione territoriale nella
applicazione della
legge)
1. In conformità con i principi di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera c), le previsioni della presente legge si
applicano solo nella parte del territorio regionale in cui la lingua friulana è
tradizionalmente e significativamente parlata, anche sulla base delle
attestazioni fornite in proposito dalle Amministrazioni comunali. Tale
territorio è individuato da un decreto del Presidente della Giunta regionale su
conforme delibera della Giunta stessa.
2. Per il tramite delle associazioni aventi
sede nel territorio regionale la Regione assicura altresì l'applicazione delle
previsioni della presente legge per le comunità friulane emigrate.
Art. 6
(Strumenti attuativi)
1. Per l'attuazione delle funzioni previste
dalla legge, la Regione e gli enti locali delegati possono stipulare, per quanto
di rispettiva competenza, convenzioni con le Università della regione e con
altri enti ed istituzioni, pubblici e privati.
Art. 7
(Attività scientifiche)
1. La Regione riconosce nell'Università
degli studi di Udine, istituita ai sensi dell'articolo 26 della legge 8 agosto
1977, n. 546, allo scopo di contribuire al progresso civile, sociale ed
economico del Friuli e di divenire organico strumento di sviluppo e di
rinnovamento dei filoni originari della cultura, della lingua, delle tradizioni
e della storia del Friuli, la sede primaria dell'attività di ricerca e di alta
formazione in tema di lingua e cultura del Friuli e delle condizioni
linguistiche del territorio friulano.
2. A tal fine la Regione favorisce, nel
rispetto del disposto di cui all'articolo 8 della legge 19 novembre 1990, n.
341, l'attività di ricerca, di insegnamento e di formazione di ricercatori
sulla lingua e la cultura del Friuli mediante:
a) il sostegno a ricerche finalizzate alla
conoscenza delle condizioni strutturali ed evolutive del gruppo linguistico
friulano e degli affini gruppi ladini;
b) l'attivazione di corsi ufficiali o
integrativi presso le Facoltà dell'Università di Udine mediante contratti di
insegnamento;
c) la concessione di borse di studio e di
ricerca e l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca;
d) la pubblicazione di collane scientifiche
atte a favorire la conoscenza delle attività di ricerca;
e) l'attivazione di corsi sulla lingua e
cultura del Friuli in Università di altri Paesi sulla base di apposite
convenzioni con l'Università di Udine.
3. Tali attività vengono svolte
dall'Università di Udine con le strutture contemplate dal suo Statuto per la
valorizzazione della lingua e della cultura friulane.
4. Per concorrere al sostegno delle attività indicate al comma 2, l'Amministrazione regionale e’ autorizzata ad assegnare all’Università degli studi di Udine, sulla base di apposite convenzioni, speciali finanziamenti annui.
Note:1. Sostituito il comma 4 da art. 6, comma 63, L.R. 4/2001
Art. 8
(Attività culturali)
1. L'attività culturale, anche nel settore
della cultura friulana, è demandata alla libera determinazione delle persone
singole e associate. La Regione interviene nell'attività culturale con azioni
di impulso, di promozione e di sostegno.
2. La Regione:
a) favorisce la produzione in lingua
friulana dei singoli, delle associazioni culturali, di enti ed istituzioni;
b) riconosce una speciale funzione di
servizio culturale ad enti ed istituzioni che svolgono un'attività qualificata
e continuativa a livello regionale e che dispongono di un'organizzazione
adeguata, individuati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del
Comitato scientifico di cui all'articolo 21. Tra gli stessi la Regione riconosce
alla «Società Filologica Friulana G. I. Ascoli di Udine» una posizione
di primaria importanza e ne sostiene il conseguimento delle finalità
istituzionali.
3. I programmi annuali dei soggetti di cui
al comma 2, lettera b), sono sottoposti al parere dei Comitato scientifico di
cui all'articolo 21 e sono finanziati con distinti capitoli di bilancio.
1. Sostituito il comma 2 da art. 124, comma 1, L.R. 13/1998
2. Sostituito il comma 3 da art. 124, comma 1, L.R. 13/1998
Art. 9
(Conservazione e valorizzazione del patrimonio
bibliografico
e documentario friulano)
1. La Regione riconosce la Biblioteca civica
«Vincenzo Joppi» di Udine quale principale istituzione regionale
per la conservazione e la valorizzazione di tutta la produzione a stampa,
manoscritta e audiovisiva, di argomento storico e letterario friulano o di
lingua friulana, contribuendo alla conservazione ed alla fruizione su supporti
informatici anche dei fondi antichi, attraverso l'istituzione di una specifica
«Sezione friulana».
2. La Biblioteca civica «Vincenzo Joppi» promuove la produzione di tutti i dati catalografici d'interesse friulano in suo possesso a vantaggio di tutte le biblioteche dotate di specifici fondi locali friulani, utilizzando adeguati supporti informatici, che consentano l'effettiva centralizzazione e scambio delle procedure catalografiche.
3. In considerazione del servizio di
interesse regionale svolto dalla Biblioteca, l'Amministrazione regionale è
autorizzata a concedere un finanziamento annuo per le finalità di cui ai commi
1 e 2.
Art. 10
(Obiettivi generali dell'azione regionale)
1. Costituiscono obiettivi dell'azione
regionale:
a) la conservazione e la valorizzazione
della lingua friulana mediante iniziative ordinarie e straordinarie;
b) lo sviluppo della lingua friulana come
codice linguistico adatto a tutte le situazioni della vita moderna e, in particolare,
utilizzabile attraverso i mezzi di comunicazione sociale.
Art. 11
(Uso della lingua friulana)
1. Fermo restando il carattere ufficiale
della lingua italiana, l'Amministrazione regionale, gli Enti locali e i loro
rispettivi Enti strumentali operanti nei Comuni in cui la lingua friulana sia
storicamente radicata possono usare il friulano, nei limiti in cui ciò sia
consentito dalle leggi dello Stato e dai rispettivi Statuti.
2. Le modalità per l'uso della lingua
friulana da parte degli uffici, Servizi ed Enti strumentali dell'Amministrazione
regionale, aventi sede nei Comuni di cui al comma l, sono disciplinate con
apposito regolamento da emanarsi entro il 31 dicembre 1998 sentito il Comitato
scientifico dell'Osservatorio di cui all'articolo 21.
1. Articolo sostituito da art. 124, comma 2, L.R. 13/1998
Art. 11 bis
(Statuti degli Enti locali)
1. Ai sensi e con i limiti dell'articolo 13,
comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, gli Statuti dei Comuni,
delle Province, e degli altri Enti locali dotati di autonomia statutaria,
possono dettare norme per la tutela e lo sviluppo della lingua friulana in
armonia con i principi e le disposizioni della presente legge.
2. In particolare, entro i limiti del comma
l, lo Statuto può prevedere:
a) l'uso scritto ed orale della lingua
friulana nei rispettivi Consigli;
b) l'uso, accanto ai toponimi ufficiali, dei
corrispondenti termini in lingua friulana in tutte le situazioni in cui sia
ritenuto opportuno;
c) l'uso della lingua friulana in altre
situazioni, ivi compresi i rapporti dell'Amministrazione con i cittadini.
1. Articolo aggiunto da art. 124, comma 3, L.R. 13/1998
Art. 12
(Sperimentazione didattica)
1. Il Presidente della Giunta regionale, su
proposta dell'Assessore alla formazione professionale può, con proprio decreto,
adottare iniziative nel campo dello studio della lingua friulana e delle
relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione didattica
integrativa degli istituti di formazione professionale dipendenti o vigilati
dalla Regione.
CAPO II
Grafia unitaria
Art. 13
(Grafia ufficiale della lingua friulana)
1. Per il conseguimento dell'obiettivo di
cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), la Regione determina la grafia
ufficiale della lingua friulana e ne promuove la conoscenza e l'uso.
2. È adottata, quale grafia ufficiale della lingua friulana, la grafia codificata, in conformità della deliberazione del Consiglio provinciale di Udine del 15 luglio 1986, nel testo «La grafia friulana normalizzata» del prof. Xavier Lamuela, edito a Udine nel 1987, che ha avuto come termine di riferimento la grafia della Società Filologica Friulana, con le modifiche di seguito indicate:
a) sostituzione in corpo di parola ed
all'inizio di parola del digramma «ts» con il segno «z»;
b) sostituzione del digramma «cu+vocale», nei toponimi
e nella onomastica storica, con il digramma «qu+vocale».
3. L'Osservatorio della lingua e cultura
friulana è l'organo competente per la codifica dei sistemi delle varianti
geografiche del friulano sulla base della grafia ufficiale.
1. Articolo sostituito da art. 124, comma 4, L.R. 13/1998
Art. 14
(Uso della grafia ufficiale friulana)
1. La Regione, gli Enti locali e i loro
rispettivi Enti strumentali non sostengono finanziariamente, neppure
indirettamente, corsi e scuole in cui si insegni una grafia diversa da quella
ufficiale e la pubblicazione di materiale didattico, o comunque suscettibile di
uso scolastico, che usi una grafia diversa.
2. Le pubblicazioni e i documenti in lingua
friulana della Regione, degli Enti locali e dei rispettivi Enti strumentali sono
redatti nella grafia ufficiale.
3. Nel territorio di cui all'articolo 5, oltre alle indicazioni ufficiali, vengono usati cartelli indicatori con il corrispondente termine friulano nella grafia ufficiale.
4. L'Amministrazione regionale è
autorizzata a rimborsare, con le modalità e i limiti di cui all'articolo 1
della legge regionale 14 marzo 1973, n. 20, agli Enti locali territoriali e ai
loro Consorzi le spese sostenute per l'acquisto, la posa in opera e la
manutenzione di tabelle soddisfacenti ai requisiti di cui al comma 3.
1. Sostituite parole al comma 4 da art. 57, comma 1, L.R. 9/1999
2. Integrata la disciplina da art. 1, comma 10, L.R. 13/2000
TITOLO II
STRUMENTI DI TUTELA DEL PATRIMONIO
LINGUISTICO
DELLA REGIONE
CAPO I
Osservatorio regionale della lingua
e della cultura
friulane
Art. 15
(Istituzione dell'Osservatorio)
1. È istituito l'Osservatorio regionale
della lingua e della cultura friulane con sede nella città di Udine.
2. L'Osservatorio è lo strumento della
Regione per il perseguimento, sulla base delle direttive formulate
dall'Assessore regionale all'istruzione e cultura, degli obiettivi di cui al
Titolo I. L'Osservatorio programma e coordina tutte le iniziative di competenza
regionale per la tutela della lingua friulana.
3. Presso il Servizio per le lingue
regionali e minoritarie della Direzione regionale dell'istruzione e della
cultura, di cui all'articolo 25, è attivata un'unità inferiore al Servizio,
con funzioni di segreteria dell'Osservatorio, composta da due dipendenti
regionali di cui uno con qualifica funzionale non inferiore a consigliere e
l'altro con qualifica funzionale di coadiutore dattilografo.
Art. 16
(Compiti dell'Osservatorio)
1. L'Osservatorio:
a) elabora studi e indagini statistiche
sulla situazione socio-linguistica del friulano, individuando i progressi,
ovvero i regressi, del suo stato linguistico e sociale;
b) predispone i piani di intervento previsti
dall'articolo 18;
c) sorveglia l'esecuzione dei piani,
verifica e valuta i risultati raggiunti dagli stessi;
d) vigila sull'attività di catalogazione di
cui all'articolo 9;
e) cura, in collaborazione con le strutture
dell'Università degli studi di Udine o con altre istituzioni all'uopo
finalizzate, la predisposizione degli strumenti linguistici e didattici,
compresa la formazione degli insegnanti, in previsione della legge statale di
tutela;
f) cura gli interventi a sostegno e stimolo
della produzione e della domanda culturale in lingua friulana ai sensi
dell'articolo 8;
g) coordina:
1) studi avanzati di carattere linguistico e
letterario sul friulano;
2) ricerche finalizzate a produrre
neologismi, sviluppare linguaggi tecnici e settoriali, ovvero a recuperare
espressioni esistenti, che permettano la comunicazione in lingua friulana di
tutte le situazioni della vita moderna;
3) la pubblicazione e la diffusione dei
risultati di tali ricerche;
4) l'editoria di qualità in lingua
friulana;
5) la traduzione in friulano di opere
scritte in altre lingue;
h) promuove:
1) l'uso del friulano nei mezzi di
comunicazione di massa;
2) manifestazioni e campagne di promozione
dell'uso della lingua friulana;
i) propone all'Amministrazione regionale
ogni ulteriore iniziativa legislativa o amministrativa utile al perseguimento
degli obiettivi di cui al Titolo I.
2. L'Osservatorio sovrintende altresì al
processo per la grafia unitaria previsto dal Capo II del Titolo I della presente
legge. In particolare, l'Osservatorio favorisce la produzione di dizionari e di
ogni altro strumento atto a diffondere e facilitare l'uso della grafia
ufficiale.
3. L'Osservatorio propone il riconoscimento
della speciale funzione di servizio culturale agli Enti ed Istituzioni di cui
all'articolo 8, comma 2, lettera b).
Art. 17
(Modalità operative dell'Osservatorio)
1. L'Osservatorio svolge i compiti di cui all'articolo 16 mediante:
a) attività diretta;
b) convenzioni con istituti culturali e scientifici;
c) concessione di borse di studio a laureati o laureandi in discipline attinenti alle finalità della presente legge;
d) contratti di collaborazione con ricercatori e studiosi di durata non superiore ad un anno;
e) sovvenzioni a istituzioni pubbliche e private;
f) contributi a giornali, case editrici, radio e televisioni private.
1 bis. Con apposito regolamento regionale, sentito il Comitato scientifico dell'Osservatorio, si provvede a disciplinare le modalità di funzionamento dell'Osservatorio e di espletamento degli adempimenti amministrativi di competenza della Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, finalizzati a dare esecuzione alle decisioni assunte dall'Osservatorio medesimo, per l'attuazione dei compiti e lo svolgimento delle attività di cui al comma 1.
1 ter. Al Presidente del Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale della lingua e cultura friulane spettano le attribuzioni dei dirigenti di servizio, come previste dall'articolo 51, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, per la stipula dei contratti e delle convenzioni di cui al comma 1.
Note:1. Sostituite parole al comma 1 da art. 124, comma 6, L.R. 13/1998
2. Aggiunto il comma 1 bis da art. 124, comma 7, L.R. 13/1998
3. Aggiunto il comma 1 ter da art. 124, comma 7, L.R. 13/1998
4. Abrogate parole al comma 1 da art. 6, comma 64, L.R. 4/2001
Art. 18
(Programmi provinciali di intervento)
1. Nel quadro dell'azione per il
perseguimento degli obiettivi della presente legge, la Regione promuove la
realizzazione di programmi annuali di intervento delle Province, aventi ad
oggetto il sostegno di iniziative culturali realizzate da Enti locali ed
associazioni culturali senza fine di lucro nell'ambito delle fattispecie
individuate al comma 2 dell'articolo 19.
2. I programmi, definiti dalle
Amministrazioni provinciali sulla base delle proposte presentate dai soggetti
operanti nei rispettivi territori, sono trasmessi alla Regione per il loro
finanziamento mediante apposite assegnazioni finanziarie a valere sullo
specifico stanziamento a tal fine autorizzato dal bilancio regionale, previa
verifica della loro coerenza con gli indirizzi generali indicati
dall'Osservatorio regionale della lingua e cultura friulane.
3. Alla ripartizione tra le Province dello
stanziamento regionale di cui al comma 2, si provvede, sentito il parere
dell'Osservatorio regionale della lingua e cultura friulane, sulla base degli
indicatori statistici relativi alla distribuzione territoriale della popolazione
residente nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 5.
1. Sostituite parole al comma 1 da art. 124, comma 8, L.R. 13/1998
2. Articolo sostituito da art. 5, comma 43, L.R. 2/2000
Art. 19
(Interventi ammissibili a finanziamento)
1. Per la realizzazione dei programmi
annuali di intervento indicati all'articolo 18, le Province sono autorizzate a
concedere contributi finanziari nel rispetto dei limiti e con le modalità
previste, ai sensi della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, per gli
interventi in materia di attività culturali attribuiti alla competenza delle
Province stesse.
2. Sono finanziabili le attività volte a
perseguire, sulla base di precisi indirizzi di programmazione attiva, le
attività nei seguenti settori:
a) nel settore degli studi e delle ricerche:
indagini sulla condizione linguistica della lingua friulana nei vari ambiti
del territorio regionale, ricerca, raccolta, catalogazione e ordinamento di
testimonianze e materiali storici, archivistici, etnologici, folcloristici,
raccolta e compilazione di repertori linguistici friulani, redazione e
pubblicazione di atlanti, carte ed altri documenti delle zone storiche,
culturali e linguistiche; organizzazione di seminari, convegni ed incontri
scientifici e culturali; attività di ricerca, sperimentazione e documentazione
su problemi riguardanti la storia, l'economia, la società, le tradizioni ed il
patrimonio culturale, artistico e linguistico friulano, concessione di borse di
studio o di ricerca; attivazione di corsi universitari di insegnamento;
b) nel settore della stampa, dell'editoria,
delle produzioni audiovisive e dei mezzi di comunicazione sociale: stampa di
giornali e periodici in lingua friulana, intesa a sviluppare ed a diffondere la
conoscenza della storia, della lingua, della cultura e delle tradizioni
friulane; pubblicazioni di opere scientifiche e di divulgazione concernenti la
cultura e la lingua friulane, attività informative e promozionali attraverso i
mezzi di comunicazione sociale; realizzazione di programmi radiotelevisivi,
produzione di opere ed iniziative cinematografiche ed audiovisive in lingua
friulana ovvero riguardanti la storia e la cultura friulane;
c) nel settore della scuola:
corsi di
informazione ed aggiornamento, premi letterari anche a livello internazionale ed
ogni altra iniziativa idonea a promuovere lo sviluppo e la diffusione della
lingua friulana, studi e ricerche in ambito scolastico ovvero presso le
comunità emigrate, sulla realtà storica, culturale, linguistica e le
tradizioni friulane, anche mediante sussidi didattici, concorsi tra gli alunni e
altre attività parascolastiche volte alla conoscenza della storia, della
cultura, della lingua e delle tradizioni friulane;
d) nel settore dello spettacolo:
reperimento e traduzione di testi teatrali in lingua friulana, premi
cinematografici anche a livello internazionale ed ogni altra iniziativa idonea a
promuovere lo sviluppo e la diffusione della lingua friulana, compilazione e
pubblicazione di monografie, saggi, quaderni e dispense relativi alle
espressioni teatrali in lingua friulana e alla storia delle stesse; ricerca,
registrazione e pubblicazione dei testi musicali popolari; allestimento ed
organizzazione di recite, spettacoli e concerti di compagnie teatrali, gruppi
folcloristici, complessi corali e musicali operanti per la conoscenza e la
diffusione nonché per l'innovazione del patrimonio teatrale e musicale
friulano;
e) nel settore della toponomastica:
raccolta e studio dei toponimi in lingua friulana e relative pubblicazioni
scientifiche, anche al fine di evidenziare, attraverso apposite indicazioni, la
toponomastica originaria.
2. bis
( ABROGATO )
1. Sostituito il comma 1 da art. 124, comma 9, L.R. 13/1998
2. Aggiunte parole al comma 2 da art. 124, comma 9, L.R. 13/1998
3. Aggiunto il comma 2 bis da art. 124, comma 9, L.R. 13/1998
4. Sostituito il comma 1 da art. 5, comma 44, L.R. 2/2000
5. Abrogato il comma 2 bis da art. 5, comma 45, L.R. 2/2000
Art. 20
(Organi dell'Osservatorio)
1. Sono Organi dell'Osservatorio il Comitato
scientifico e il suo Presidente.
Art. 21
(Comitato scientifico)
1. Il Comitato scientifico dell'Osservatorio
è composto:
a) da due esperti indicati dall'Università
degli studi di Udine;
b) da un esperto indicato dall'Università
degli studi di Trieste;
c) da un esperto designato dalla Società
Filologica Friulana;
d) da tre esperti designati dalle
Amministrazioni provinciali di Gorizia, Pordenone ed Udine;
e) da due esperti designati dall'Amministrazione
regionale.
2. Le designazioni di cui alle lettere d) ed
e) del comma 1, sono precedute da un avviso al pubblico, da inserire, con
evidenza, almeno in un quotidiano locale, che inviti gli interessati a far
pervenire all'Amministrazione designante il curriculum vitae e gli altri titoli
che essi ritengano opportuni per comprovare l'effettiva esperienza nel settore
della lingua friulana.
3. Alle sedute del Comitato partecipano, con
voto consultivo:
a) il direttore del Servizio per le lingue
regionali e minoritarie;
b) i componenti dello staff scientifico di
cui all'articolo 23 se costituito.
3 bis. Funge da segretario del Comitato un
funzionario del Servizio per le lingue regionali e minoritarie.
4. Il Comitato:
a) pone le basi scientifiche per la
definizione della politica linguistica dell'Osservatorio sulla base delle
direttive dell'assessore competente e tenendo conto delle proposte ed istanze
che vengono dal mondo culturale;
b) collabora alla attuazione dei piani di
intervento ed alla verifica della loro attuazione e dei risultati;
c) adempie le altre funzioni che gli sono
attribuite dalla presente legge.
5. Il Comitato è istituito con decreto del
Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta
medesima, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione e cultura; dura in
carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
6. Ai componenti del Comitato compete un
gettone di presenza pari a lire 100.000 per ogni seduta. A coloro che risiedono
in un comune diverso da quello in cui ha sede il Comitato spetta inoltre un
rimborso spese nella misura prevista dalla legge regionale 53/1981 e successive
modificazioni ed integrazioni.
1. Sostituito il comma 3 da art. 124, comma 10, L.R. 13/1998
2. Aggiunto il comma 3 bis da art. 124, comma 10, L.R. 13/1998
3. A decorrere dall'1 gennaio 2002 le funzioni del Comitato scientifico dell'Osservatorio
regionale della lingua e della cultura friulane sono trasferite, ai
sensi dell'articolo 6, comma 68, della L.R. 4/2001 all'Istituto regionale per
la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulane di cui al
comma 66 del medesimo articolo.
Art. 22
(Presidente del Comitato scientifico)
1. Il Comitato scientifico elegge nel suo
seno il Presidente.
2. Il Presidente coordina tutta l'attività
scientifica dell'Osservatorio e cura l'attuazione dei deliberati del Comitato
scientifico avvalendosi del supporto del Servizio per le lingue regionali e
minoritarie.
3. Al Presidente del Comitato spetta
un'indennità di funzione pari a lire 2.000.000 lorde mensili oltre al rimborso
spese previsto dall'articolo 21, comma 6.
Art. 23
(Staff scientifico)
1. Per particolari esigenze il Comitato
scientifico può affidare incarichi, di durata non superiore a quattro anni, a
non più di due qualificati esperti con funzioni di staff scientifico
dell'Osservatorio.
2. A detto personale di staff l'Osservatorio
attribuisce una borsa di studio con i fondi per la propria attività
istituzionale.
3. Per particolari ricerche finalizzate,
individuate dal Comitato scientifico in collaborazione con le strutture
dell'Università degli studi di Udine di cui all'articolo 6, possono venire
assegnate, a laureati, borse di studio, da gestire da parte dell'Università
degli studi di Udine. Le borse di studio, rinnovabili, non possono avere,
complessivamente, durata superiore a tre anni. Il compenso è rapportato a
quello previsto annualmente dalla normativa vigente per gli iscritti al
dottorato di ricerca.
CAPO II
Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n.
7:
istituzione del Servizio per le lingue regionali e
minoritarie
Art. 24
(Modifiche all'articolo 156 della
legge regionale
7/1988)
1. All'articolo 156, comma 1, della legge
regionale 7/1988, come già modificato dall'articolo 1 della legge regionale 22
ottobre 1988, n. 61, è aggiunta la seguente lettera:
«d bis) provvede alla
programmazione, al coordinamento, all'attuazione e alla verifica degli
interventi per la tutela e la valorizzazione delle lingue regionali e
minoritarie.».
2. All'articolo 156 della legge regionale
7/1988, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
«1 bis. Per l'esercizio delle
attribuzioni di cui alla lettera d bis) del comma 1, la Direzione regionale si
avvale anche dell'Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane.».
Art. 25
(Modifica dell'articolo 157 della
legge regionale
7/1988)
1. Al comma 1 dell'articolo 157 della legge regionale 7/1988, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:
«c bis) Servizio per le lingue
regionali e minoritarie.».
Art. 26
(Integrazione alla legge regionale 7/1988)
1. Dopo l'articolo 160 della legge regionale
7/1988, è aggiunto il seguente articolo:
«Art. 160 bis
1. Il Servizio per le lingue regionali e minoritarie:
a) programma ed attua le iniziative per
favorire la tutela e la valorizzazione delle lingue regionali e minoritarie
attraverso il sostegno delle attività teatrali, musicali, audiovisive ed altre
attività di promozione culturale nel campo artistico, letterario, delle
biblioteche ed archivi e del tempo libero;
b) provvede, nel rispetto delle competenze
statali, agli interventi di sostegno dei settori dell'istruzione e, a tal fine,
mantiene i rapporti con le istituzioni operanti nel Friuli-Venezia Giulia;
c) verifica i risultati delle azioni
promosse per la valorizzazione e la tutela delle lingue regionali e minoritarie.».
CAPO III
Studio della lingua e della cultura friulane nelle
scuole
dell'obbligo
Art. 27
(Insegnamento scolastico della lingua friulana)
1. L'Amministrazione regionale è
autorizzata a finanziare le spese sostenute dalle scuole dell'obbligo e dalle
scuole materne, aventi sede nel territorio regionale, i cui progetti risultino
rispondenti alle finalità della presente legge, per lo svolgimento di corsi
integrativi di lingua e cultura friulana, nei limiti previsti dai piani
triennali di intervento. Tra le spese ammissibili è riconosciuta quella
concernente compensi al personale docente.
2. L'Amministrazione regionale è altresì
autorizzata a finanziare, nei limiti e per le finalità previste dalla presente
legge, le spese sostenute dall'Ente Friuli nel Mondo o da altre associazioni che
dispongano di una adeguata organizzazione per la realizzazione di corsi di
lingua friulana presso le Comunità emigrate.
1. Aggiunte parole al comma 1 da art. 124, comma 11, L.R. 13/1998
2. Integrata la disciplina da art. 6, comma 78, L.R. 4/1999
3. Integrata la disciplina da art. 6, comma 79, L.R. 4/1999
4. Integrata la disciplina da art. 6, comma 80, L.R. 4/1999
Art. 28
(Modalità e termini per la concessione
dei
contributi)
1. Per la concessione dei contributi di cui
all'articolo 27, comma 1, il legale rappresentante della scuola deve presentare
entro il 15 novembre di ogni anno alla Direzione regionale dell'istruzione e
cultura apposita domanda corredata, a pena di inammissibilità, da un
dettagliato programma di attività didattica integrativa, regolarmente approvato
dai competenti organi collegiali, accompagnato da un preventivo di spesa.
2. Alle scuole ammesse a contributo viene
erogato, contestualmente al provvedimento di concessione, un anticipo pari al 60
per cento del contributo concesso. Il restante 40 per cento viene erogato ad
avvenuta rendicontazione, da effettuarsi entro il termine stabilito dal decreto
di concessione.
3. La mancata rendicontazione entro il
termine comporta la revoca della sovvenzione concessa, nonché la restituzione
dell'anticipo.
TITOLO III
NORME TRANSITORIE, FINANZIARIE E FINALI
Art. 29
(Programmi televisivi in lingua friulana)
1. L'Amministrazione regionale è
autorizzata a stipulare una convenzione con la RAI-Radiotelevisione italiana per
la realizzazione di programmi televisivi in lingua friulana da inserirsi nel
palinsesto di una rete regionale.
2. L'Amministrazione regionale è, altresì,
autorizzata a stipulare convenzioni con emittenti radiofoniche o televisive
private per la realizzazione di programmi radiofonici o televisivi in lingua
friulana.
1. Sostituito il comma 2 da art. 124, comma 13, L.R. 13/1998
Art. 30
(Norma transitoria)
1. Il primo piano triennale di intervento si
riferisce al triennio 1997-1999.
2. Per l'anno 1996 viene predisposto un
piano annuale con le modalità previste dall'articolo 18, prescindendo dal
parere delle Amministrazioni provinciali interessate.
3. Per l'esercizio 1996 le domande per la
concessione delle sovvenzioni di cui alla presente legge devono essere inviate
alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro un mese
dall'entrata in vigore della legge stessa e fa fede la data del timbro postale.
Per gli esercizi successivi le domande, salvo diversa disposizione di legge,
devono essere inviate entro il mese di gennaio.
4. Le domande per l'anno scolastico
1996/1997 relative agli articoli 27 e 28 della presente legge vanno presentate
entro il 15 novembre 1996.
1. Sostituito il comma 4 da art. 26, comma 1, L.R. 31/1996
2. Sostituito il comma 4 da art. 6, comma 1, L.R. 37/1996
Art. 31
(Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo
8, comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un
finanziamento annuo alla Società Filologica Friulana «G.I. Ascoli» di Udine e ad altri Enti ed Istituzioni riconosciuti per il
conseguimento delle proprie finalità istituzionali.
2. Gli oneri derivanti dal disposto del
comma 1 fanno carico al capitolo 5430 dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, la
cui denominazione è così modificata: «Finanziamento annuo alla Società Filologica Friulana
«G.I. Ascoli» di Udine e ad altri
Enti ed Istituzioni riconosciuti per il conseguimento delle proprie finalità
istituzionali».
3. Per le finalità previste dal comma 1 è
autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di
lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
4. Il predetto onere complessivo di lire 150
milioni fa carico al capitolo 5430 dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, il
cui stanziamento in termini di competenza è elevato di lire 50 milioni per
ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
5. Sul citato capitolo 5430 è altresì
elevato di lire 50 milioni lo stanziamento in termini di cassa, cui si provvede
mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo di
riserva di cassa» del precitato stato di previsione della spesa.
6. Per le finalità previste dall'articolo
9, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa
in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
7. A tal fine nello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per
l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti
- Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5433 (1.1.162.2.06.06) con la
denominazione «Finanziamento annuo alla Biblioteca civica «V.
Joppi» di Udine per l'attività di conservazione e valorizzazione della
produzione a stampa, manoscritta e audiovisiva di argomento storico e letterario
friulano o di lingua friulana» e con lo stanziamento complessivo, in
termini di competenza, di lire 300 milioni suddiviso in ragione di lire 100
milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
8. Sul citato capitolo 5433 è altresì
iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si
provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo
di riserva di cassa» del precitato stato di previsione della spesa.
9. Le spese di funzionamento della
Commissione di cui all'articolo 13 e del Comitato scientifico di cui
all'articolo 21 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno
1996.
10. Gli oneri derivanti dall'applicazione
dell'articolo 14, comma 4, fanno carico al capitolo 1742 dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del
bilancio per l'anno 1996.
11. Per le finalità previste dagli articoli
7, comma 4, e 17, comma 1, lettera a), ivi compresi gli oneri di cui alla
indennità di funzione mensile di cui all'articolo 22, comma 3, nonché lettere
b), c), e d) è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa
in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
12. A tal fine nello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito alla
Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI
- il capitolo 5436 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione «Spese per
l'attività diretta dell'Osservatorio per la lingua friulana, per convenzioni
con istituti culturali e scientifici, per borse di studio e contratti di
collaborazione scientifica in materia di lingua e cultura friulane, ivi comprese
le convenzioni con l'Università degli studi di Udine per attività scientifiche» e con lo
stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire
900 milioni suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal
1996 al 1998.
13. Sul citato capitolo 5436 è altresì
iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni, cui si
provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo
di riserva di cassa» del precitato stato di previsione della spesa.
14. Per le finalità previste dall'articolo
19 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.420 milioni, suddivisa in
ragione di lire 870 milioni per l'anno 1996, lire 800 milioni per l'anno 1997 e
lire 750 milioni per l'anno 1998.
15. A tal fine nello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito alla
Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI
- il capitolo 5437 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione «Contributi a
soggetti operanti nei settori culturali e linguistici friulani» e con lo
stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.420 milioni,
suddiviso in ragione di lire 870 milioni per l'anno 1996, lire 800 milioni per
l'anno 1997 e lire 750 milioni per l'anno 1998.
16. Sul citato capitolo 5437 è altresì
iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 870 milioni, cui si
provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo
di riserva di cassa» del precitato stato di previsione della spesa.
17. Per le finalità previste dall'articolo
27 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997.
18. A tal fine nello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a
decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti
- Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5438 (1.1.162.2.06.06) con la
denominazione «Finanziamenti alle scuole dell'obbligo, all'Ente Friuli
nel mondo ed altre associazioni che operano presso le comunità emigrate, per la
realizzazione di corsi in lingua friulana» e con lo stanziamento in
termini di competenza di lire 100 milioni per l'anno 1997.
19. Per le finalità previste dall'articolo
29 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1996.
20. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5440 (1.1.162.2.06.06) con la denominazione «Spese per convenzioni per la realizzazione di programmi televisivi in lingua friulana» e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 100 milioni per l'anno 1996.
21. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma,
della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 5433, 5436,
5437 e 5438 sono inseriti nell'elenco n. 1 annesso alla legge regionale 6
febbraio 1996, n. 10.
22. All'onere complessivo di lire 3.970
milioni, derivante dalle autorizzazioni di spesa del presente articolo, si fa
fronte mediante prelevamento dal fondo globale iscritto sul capitolo 8900 dello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998
e del bilancio per l'anno 1996, dalle sottocitate partite dell'elenco n. 4
allegato ai bilanci predetti, e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:
a) partita n. 19: lire 100 milioni per l'anno 1997;
b) partita n. 51: complessive lire 3.870
milioni suddivisi in ragione di lire 1.420 milioni per l'anno 1996, lire 1.250
milioni per l'anno 1997 e lire 1.200 milioni per l'anno 1998.
Art. 32
(Abrogazione e modificazione di norme)
1. Sono abrogate le leggi regionali 7
febbraio 1992, n. 6, 8 giugno 1993, n. 36, 22 giugno 1993, n. 48.
2. Nella rubrica del Titolo VI della legge
regionale 68/1981, sono abrogate le parole «della lingua e cultura
friulana e» e la parola «altre».
3. Nel primo comma dell'articolo 25 della
legge regionale 68/1981, sono abrogate le parole «della lingua e cultura
friulana e» e la parola «altre».
4. È abrogato il terzo comma dell'articolo
26 della legge regionale 68/1981.
5. I commi 2 e 3 dell'articolo 14 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, sono sostituiti dal seguente:
«2. Per le finalità di cui al comma
1, per le lingue e le culture locali diverse dal friulano, presenti sul
territorio di più province, possono essere predisposti programmi, anche in
forma associata, da parte delle Amministrazioni provinciali interessate.».
Art. 33
(Pubblicazione)
1. Fatta salva la procedura ordinaria di
pubblicazione prevista dallo Statuto di autonomia, entro 15 giorni
dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 13, comma 3, il testo in lingua
friulana della presente legge è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione.