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R. decreto-legge 15 aprile 1926 n.662 che modifica il r. d. l. 14 gennaio 1926 n. 74 concernente l'unificazione del Comune di Genova

Veduto l'art. 3 n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il regio decreto legge 14 gennaio 1926, n. 74, con cui i comuni di Apparizione, Bavari, Bolzaneto, Borzoli, Cornigliano Ligure, Molassana, Nervi, Pegli,Pontedecimo, Prà, Quarto dei Mille, Quinto al Mare, Rivarolo Ligure, Sestri Ponente, Struppa e Voltri sono stati uniti al Comune di Genova;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare, in sostituzione degli articoli 2 e 3 del regio decreto legge 14 gennaio 1926, n. 74, norme per l'attuazione dell'unione dei Comuni suddetti;

Art. 1. - Gli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 14 gennaio 1926 n. 74 sono abrogati.

Art. 2. - Per l'attuazione dei provvedimenti resi necessari per l'applicazione dell'articolo 1 del regio decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 74, è data facoltà al Ministro per l'Interno di nominare un Commissario Straordinario, il quale, entro otto mesi dalla pubblicazione del presente decreto, anche in deroga dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, compirà tutti gli atti intesi a dare piena esecuzione alla decretata aggregazione.

A tale effetto il Commissario Straordinario provvederà all'accertamento della situazione finanziaria, economica e patrimoniale dei Comuni aggregati, nonché dei singoli bilanci, alla sistemazione e fusione dei rapporti emergenti da tale situazione, all'inquadramento dei dipendenti (impiegati e salariati) di tutti i Comuni aggregati in un'unica pianta organica, adeguando il numero dei posti alle esigenze dei servizi del Comune unificato.

Provvederà altresì al coordinamento e alla unificazione dei servizi pubblici dei Comuni, con facoltà di procedere al riordinamento e all'incremento di essi per mettere in armonia la loro efficienza alle maggiori esigenze e alle necessità di sviluppo del nuovo organismo comunale conseguente alla disposta aggregazione dei Comuni e all'esecuzione delle opere attinenti a tali servizi.

Art. 3. - È demandata al Commissario Straordinario la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa di tutti i lavori provviste e forniture aventi attinenza agli scopi indicati all'articolo 2 del presente decreto.

A tale effetto, intesa la Commissione di cui all'articolo 6 del presente decreto, il Commissario Straordinario formerà un bilancio speciale di cui le entrate saranno costituite dalle attività all'uopo disponibili per i singoli servizi nei bilanci di ciascuno dei Comuni interessati, e da eventuali concorsi, contributi e sussidi.

Per gli scopi di cui sopra ha pure facoltà di contrarre mutui e di stipulare operazioni finanziarie con impegni di garanzie del Comune di Genova e degli altri Comuni ad esso aggregati.

Art. 4. - I provvedimenti demandati alla competenza del Commissario Straordinario saranno adottati mediante deliberazioni nel modo e nelle forme prescritte per le deliberazioni dei Consigli comunali, sentita la Commissione di cui all'art. 6 del presente decreto.

Art. 5. - Fino a tanto che l'aggregazione dei Comuni non sarà effettuata, restano ferme nei Commissari incaricati della temporanea amministrazione di essi le attribuzioni non demandate con il presente decreto al Commissario Straordinario.

Art. 6. - Per l'adempimento del mandato affidatogli il Commissario Straordinario sarà coadiuvato da una Commissione assistita dal Prefetto o da un suo delegato e costituita dai Commissari di ciascuno dei Comuni interessati.

La Commissione anzidetta, a richiesta del Commissario Straordinario o per determinazione della maggioranza dei rappresentanti che la compongono, avrà il compito di promuovere, studiare e coordinare le proposte, i provvedimenti e le riforme attinenti alla unione dei Comuni interessati.

Quando ne sia il caso alla Commissione potranno essere aggregati, di volta in volta, tecnici od altri esperti da designarsi dal Prefetto.

Art. 7. - In difetto delle deliberazioni di cui all'articolo precedente od in caso di dissenso in materia di singoli provvedimenti tra il Commissario Straordinario e la maggioranza dei rappresentanti dei Comuni, provvederà con decreto motivato il Prefetto, intesa la Giunta provinciale amministrativa.

Il provvedimento del Prefetto è definitivo.

Art. 8. - Il bilancio preventivo formato dal Commissario Straordinario sarà sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Entro tre mesi dal compimento della gestione del Commissario, questi presenterà al Prefetto il conto consuntivo corredato dei documenti giustificativi, che sarà approvato dal Consiglio di Prefettura nei modi prescritti per i conti consuntivi comunali.

Art. 9. - Il servizio di tesoreria del Commissario Straordinario potrà essere disimpegnato dal tesoriere comunale della città di Genova, il quale ne assumerà e curerà la gestione alle medesime condizioni prescritte per il servizio di tesoreria del Comune di Genova, con obbligo di adeguato aumento della cauzione in conformità delle disposizioni anzidette.

Art. 10. - Per il disimpegno delle sue funzioni il Commissario Straordinario si avvarrà dell'opera del personale stipendiato e salariato dipendente dai Comuni interessati, d'accordo colle Amministrazioni dei Comuni stessi, intesa la Commissione di cui all'articolo 6 del presente decreto.

Art. 11. - Per il licenziamento del personale dipendente da riduzione di posti, e per la dispensa di esso dal servizio, saranno applicate, tanto per le modalità quanto per il trattamento economico, le normative previste dal regio decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 12. - Per gli anni 1926 e 1927 nulla sarà innovato all'ordinamento delle scuole elementari ed al trattamento economico del personale insegnante e dirigente delle scuole medesime dei Comuni aggregati a quello di Genova che conservano l'autonomia scolastica.

Entro l'anno 1927 l'Amministrazione comunale di Genova provvederà alla sistemazione di detto personale per gli anni successivi.

Art. 13. - Per l'anno 1926 nei Comuni aggregati a quello di Genova continueranno a funzionare le Amministrazioni delle Congregazioni di carità e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza quali si trovano attualmente costituite.

Art. 14. - È pure in facoltà del Commissario Straordinario di disporre la revisione e la risoluzione dei contratti e delle convenzioni comunali attinenti a pubblici servizi; nonché il riscatto dei servizi stessi, quando ciò sia reso necessario per la unificazione il riordinamento e l'incremento dei servizi medesimi.

Il riscatto dei servizi avrà luogo in conformità delle condizioni contrattuali o delle convenzioni regolatrici, anche in deroga delle norme della legge 29 marzo 1903, n. 103, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047 e del relativo regolamento.

In caso di risoluzione o di riscatto qualunque eventuale controversia sarà definita, nonostante patto in contrario, da un collegio arbitrale di tre membri, costituito dal Presidente della Corte di Appello di Genova o da un consigliere da lui designato e dai rappresentanti dell'azienda o dell'amministrazione che ha la gestione del pubblico servizio e dal Commissario Straordinario.

Art. 15. - Il Governo del Re è autorizzato ad ottenere con successivo decreto reale, su proposta del Ministro dell'Interno, tutte le norme complementari integrative e di esecuzione del presente decreto, il quale entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

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