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Cos'è un plebiscito

a cura del dott. Mario Tocci

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Sul significato della nozione di plebiscito, il giurista Gaio afferma:
Gai Institutiones, I, 3: ...plebiscitum est quod plebs iubet atque constituit...
Gai Institutiones, I, 3: ...il plebiscito è ciò che la plebe ordina e stabilisce...

I plebisciti sono allora statuizioni di natura legislativa, assunte dalla plebe attraverso i concilia plebis (le proprie assemblee rappresentative) su proposta dei propri magistrati (i tribuni plebis, tribuni della plebe); è noto che la plebe costituisca il ceto di più bassa estrazione sociale di cui si componga la cittadinanza romana.

Ho consapevolmente adoperato il termine di “statuizioni di natura legislativa”, poiché fino all’emanazione della Lex Hortensia de plebiscitiis (avvenuta nel 287 a.C.) i plebisciti non hanno efficacia di vere e proprie leges publicae e non sembrano vincolare i patrizi; sarà infatti proprio con l’avvento della legge menzionata che tale efficacia risulterà compiutamente perfezionata.

Sembra tuttavia che con la Lex Publilia Philonis (rimontante al 339 a.C.), l’efficacia legislativa dei plebisciti possa raggiungersi previa ratifica senatoria dei medesimi.

Ogni plebiscito e indicato con il nome aggettivizzato del magistrato plebeo proponente (ma, dal 287 a.C., si procede con le stesse modalità di citazione delle leggi): ad esempio, Plebiscitum Canuleium ma anche Lex Canuleia.

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