Il rientro in Italia dei discendenti maschi di Casa Savoia è consentito da una modifica alla Costituzione prevista da una legge costituzionale approvata in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, dal titolo: "Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione". Il testo della legge costituzionale è stato approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti dalla Camera dei deputati in seconda votazione, nella seduta dell'11 luglio 2002, e dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti in seconda votazione, nella seduta del 15 maggio 2002. Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare.
La XIII Disposizione Transitoria e Finale così recita:
Infine va registrata la polemica relativa al fatto se la XIII disposizione sia o meno "transitoria". Un'opinione a favore del fatto che la XIII disposizione sia finale e non transitoria è reperibile nell'intervento di Maurizio Viroli e Roberto Balzani dell'Associazione mazziniana italiana. [ Indietro ] |