Modifica costituzionale per il rientro
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Il rientro in Italia dei discendenti maschi di Casa Savoia è consentito da una modifica alla Costituzione prevista da una legge costituzionale approvata in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, dal titolo: "Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione".

Il testo della legge costituzionale è stato approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti dalla Camera dei deputati in seconda votazione, nella seduta dell'11 luglio 2002, e dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti in seconda votazione, nella seduta del 15 maggio 2002.

Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare.

Legge costituzionale per la cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione.

Art. 1.
1. I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

La XIII Disposizione Transitoria e Finale così recita:

  1. I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive. (comma di cui cessano gli effetti)
  2. Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale. (comma di cui cessano gli effetti)
  3. I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

Infine va registrata la polemica relativa al fatto se la XIII disposizione sia o meno "transitoria". Un'opinione a favore del fatto che la XIII disposizione sia finale e non transitoria è reperibile nell'intervento di Maurizio Viroli e Roberto Balzani dell'Associazione mazziniana italiana.

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