Articoli addizionali al trattato di Vienna 20 maggio 1815
sulla cessione degli stati di Genova a S. M. il Re di
Sardegna.
FOGLIO 1
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Genovesi
uguagliati ai sudditi
di S. M. |
Art. 1°. I sudditi Genovesi saranno in tutto uguagliati
agli altri sudditi
di S. M. Parteciperanno come essi agli impieghi civili, giudiziari,
militari
e diplomatici della Monarchia; e salvi i privilegi che gli sono qui
sotto
concessi ed assicurati, essi saranno sottomessi alle medesime leggi
e regola=
menti colle modificazioni che S. M. giudicherà convenienti.
La nobiltà Genovese sarà ammessa, come
quella delle altre parti
della Monarchia, alle grandi cariche ed impieghi della Corte. |
Militari |
Art. 2°. I militari Genovesi componenti attualmente le
truppe Geno
vesi saranno incorporati nelle truppe Reali. Gli ufficiali e i
sott'uffi=
ciali conserveranno i loro gradi rispettivi. |
Arme |
Art. 3° L'arme di Genova entreranno nello scudo Reale,
e i suoi colori
nello stendardo di S. M. |
Portofranco. |
Art. 4°. Il Portofranco di Genova sarà ristabilito
secondo i regolamen=
ti che esistevano sotto l'antico Governo di Genova.
Ogni facilità sarà data dal Re pel
transito nei suoi Stati delle
mercanzie uscenti dal portofranco prendendo le precauzioni
che S.M. giudicherà convenienti affinché queste stesse
mercanzie non sieno ven= dute o consumate in contrabbando
all'interno. Esse non saranno as=
soggettate che a un dritto modico d'usanza. |
Consiglio Provinciale |
Art. 5°. Sarà stabilito in ciascun distretto d'Intendenza,
un Consiglio
Provinciale composto di 30 membri scelti fra i nobili di diverse
classi sopra una lista di trecento più tassati in ciascun
distretto.
Essi saranno nominati la prima volta dal Re,
e rinnovati per quinto
ogni due anni. La sorte deciderà della sortita pel quinto dei primi
quattro. L'organizzazione di questi Consigli sarà regolata da S. M.
Il Presidente nominato dal Re potrà esser
preso fuori dal Consiglio,
in tal caso non avrà diritto alla votazione.
I membri non potranno essere scelti di nuovo
che quattro anni dopo
la loro sortita.
Il Consiglio non potrà occuparsi che
dei bisogni e reclamazioni dei
Comuni dell'Intendenza per ciò che riguarda la loro amministrazione |
FOGLIO 2
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particolare, e potrà fare delle rappresentazioni a tale
riguardo.
Si riunirà ciascun anno al Capoluogo
dell'Intendenza, all'epoca e
nel tempo che S. M. determinerà. S. M. gli riunirà d'altronde
straordinariamente qualora Ella lo credesse conveniente.
L'Intendente della provincia o colui
che lo rimpiazza assi=
sterà di diritto alle sedute come Commissario del Re. Allorché
i bisogni dello stato ezigeranno lo stabilimento di nuove imposte,
il Re
riuniti i diversi Consigli Provinciali in una città dell'antico
territorio
Genovese che egli designerà, e sotto la Presidenza di una persona
che avrà
a tal effetto delegata.
Il Presidente qualora fosse preso fuori
del Consiglio, non avrà vo=
ce deliberativa.
Il Re non manderà al registro del Senato
di Genova alcun editto
portando creazione d’imposte straordinarie che dopo aver ricevuto
il
voto consenziente dei Consigli Provinciali riuniti come sopra.
La maggiorità di una voce determinerà il voto dei Consigli pro=
vinciali radunati separatamente o riuniti. |
Maximum
delle Imposizioni |
Art. 6°. Il maximum delle imposizioni che S. M. potrà
stabilire
nello stato di Genova senza consultare i consigli Provinciali
riuniti non potrà eccedere la proporzione attualmente stabilita
per le altre
parti dei suoi stati; le imposizioni ora ricevute saranno portate
a que=
sto punto; e S. M. si riserva di fare le modificazioni che la sua
saviezza,
e la sua bontà verso i Suoi sudditi Genovesi potrà dettarli a
riguardo di
ciò che può esser diviso sia sulle imposte fondiarie, che sulle
imposizioni
dirette o indirette.
Il maximum delle imposizioni essendo
così regolato, tutte le volte
che il bisogno dello stato potrà esigere che sieno stabilite
delle nuove
imposizioni o dei carichi straordinari, Sua Maestà dimanderà
il voto
consenziente dei Consigli Provinciali per la somma che Ella
giudiche=
rà conveniente di proporre e per la specie delle imposte da
stabilirsi. |
Debito Pubblico |
Art. 7°. Il debito pubblico
tale e quale esisteva legalmente sotto
l'ultimo Governo Francese, è garantito. |
Pensioni |
Art. 8°. Le pensioni civili e militari accordate
dallo stato dietro le
leggi ed i regolamenti, sono mantenute per tutti i sudditi
Genovesi
abitanti gli stati di S. M. |
FOGLIO 3
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Sono mantenute sotto le medesime condizioni le pensioni,
accordate agli
ecclesiastici, o antichi membri delle case religiose dei due
sessi come
pure quelle che, sotto il titolo di soccorso, sono state accordate
a dei nobili Genovesi dal Governo Francese.
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Tribunale |
Art 9° Vi sarà in Genova un gran Corpo Giudiziario o
Tribunale
Supremo avente le stesse attribuzioni e privilegi, che quelli
di Torino,
della Savoia, e di Nizza, e che porterà come essi il nome di
Senato. |
Monete. |
Art. 10°. Le monete correnti d’oro e d'argento
dell’antico stato di Genova
attualmente esistenti, saranno ammesse nelle casse pubbliche
concorrente=
mente colle monete Piemontesi. |
Leve Provinciali |
Art. 11°. Le Leve d'uomini dette provinciali nel
paese di Genova, non
eccederanno in proporzione le leve che avranno luogo negli
altri stati di
S. M.
Il Servizio di mare sarà contato
come quello di terra. |
Guardia del Corpo. |
Art. 12°. S. M. creerà una Compagnia Genovese
della Guardia del Corpo
che formerà una quarta Compagnia delle Sue Guardie. |
Corpo di Città. |
Art. 13°. S. M. stabilirà a Genova un Corpo di
città composto di 40 no=
bili; venti borghesi viventi de loro rediti, o esercenti
delle arti liberali,
e venti dei principali negozianti.
Le nomine saranno fatte la prima
volta dal Re, e i rimpiazzamenti
si faranno a nomina del Corpo della Città stessa, sotto la riserva
dell'ap= provazione del Re. Questo corpo avrà i suoi
regolamenti particolari
dati dal Re per la presidenza e per la divisione
dei lavori.
I Presidenti prenderanno il titolo di
Sindaci, e saranno scelti
fra i suoi membri.
Il Re si riserva; tutte le volte che
giudicherà a proposito, di far presie=
dere il Corpo di Città da un personaggio di grande distinzione.
Le attribuzioni del corpo di città
saranno l'amministrazione dei
rediti della città; la sopraintendenza della piccola polizia
della città e la
sorveglianza dei stabilimenti pubblici di carità della città
medesima.
Un Commissario del Re assisterà alle
sedute e deliberazioni del
Corpo di città.
I membri di questo corpo avranno un
uniforme, e i sindaci il
privilegio di portare la zimarra o toga come i Presidenti
dei tribunali. |
FOGLIO 4
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Università |
Art. 14°. L'università di Genova sarà mantenuta
e goderà dei me=
desimi privilegi di quella di Torino.
S. M. terrà conto dei mezzi di provvedere
ai suoi bisogni
Esso prenderà questo stabilimento sotto la sua protezione
speciale
come pure altri Istituti di Educazione d'istruzione,
di belle
lettere, e di carità che saranno pure mantenuti.
S. M. conserverà in favore dei suoi sudditi Genovesi i
posti che sono
nel Collegio chiamato Liceo a carico del Governo,
riservandosi di
adottare a quest'oggetto i regolamenti che Ella crederà
convenienti. |
Tribunale e Camera
di Commercio |
Art. 15°. Il Re conserverà a Genova un Tribunale
e una
Camera di Commercio colle attribuzioni attuali degli
stessi due
stabilimenti. |
Impieghi |
Art.16° S. M. prenderà particolarmente in
considerazione
la situazione degli Impieghi attuali dello stato di
Genova. |
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Art. 17°. S. M. accoglierà i piani e le proposizioni
che gli saranno
presentati sui mezzi di ristabilire la Banca di S. Giorgio. |
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Per copia conforme all’originale deposta nella
Cancelleria di Corte e di Stato a Vienna |
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Segnati - Il Principe De Metternich
Il Barone di Wassenburg - |
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Il Marchese di S. Marzano
Il Conte Rossi |
Fatto a Vienna il 20 di maggio dell’anno di
grazia 1815. |