Gazzettino Sampierdarenese
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Domanda: chi guidava la tua automobile il giorno 11 dicembre 2005 alle ore 21,34? Prima di rispondere stabiliamo quali sono le regole. Primo: se non rispondi, per qualunque motivo, devi pagare 357,00 euro. Secondo: se rispondi in maniera errata puoi incorrere in sanzioni civili e penali. Ma a chi può venire in mente una cosa così strampalata? Al nostro legislatore, perbacco! E se qualcuno di voi ha avuto la sventura di incorrere in una multa per eccesso di velocità, sa esattamente che le cose stanno così come le ho descritte. Per gli altri, più fortunati, riassumo qui la situazione.
Per l’eccesso di velocità accertato con l’autovelox o con il telelaser il Codice della Strada stabilisce che non è necessaria la contestazione immediata (che, se fosse invece obbligatoria, eliminerebbe ogni problema). Poiché questa infrazione può comportare il decurtamento di punti della patente o addirittura la sua sospensione, occorre stabilire chi davvero guidava l’autovettura in quanto la suprema Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo decurtare i punti al proprietario dell’autovettura qualora non si sia potuto stabilire chi fosse alla guida al momento dell’infrazione. Così il proprietario dell’autovettura che riceve la sanzione dopo quasi cinque mesi (non oltre 150 giorni perché in quel caso sarebbe prescritta) dovrebbe ricordarsi chi guidava l’auto in un giorno in cui non è successo niente, perché nessuno ha fatto nulla per far percepire al guidatore che era incorso in un’infrazione. A questo punto le cose stanno esattamente come le ho descritte all’inizio.
Osservo infine che le sanzioni dovrebbero avere anche uno scopo educativo: educare l’infrattore a non commettere più infrazioni. Però, sapendo che si è incorsi in un’infrazione circa cinque mesi dopo averla fatta, beh, potrebbe accadere il caso che in quei cinque mesi quell’infrazione sia stata ripetuta e, ciò che è peggio, accertata moltissime volte: per pagare tutte le bollette non basterà lo stipendio di un anno...
In ogni modo, per saperne di più, abbiamo sentito il parere, necessariamente tecnico, del Comandante della Polizia Municipale del Comune di Genova, dott. Gianfranco Delponte, il quale sostanzialmente conferma quanto ho descritto qui sopra. Infine, per conoscere quali interventi politici possono essere attivati per ovviare alla situazione qui illustrata abbiamo intervistato il sen. Graziano Mazzarello, eletto in Liguria nella lista dei Democratici di Sinistra.
Franco Bampi
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Sulla questione "autovelox"
Sulla questione relativa all’autovelox sollevata nell’articolo di Franco Bampi, abbiamo sentito il parere tecnico del Comandante della Polizia Municipale del Comune di Genova, dott. Gianfranco Delponte.
«Comandante Delponte, ci illustri innanzi tutto perché occorre vigilare sul corretto rispetto dei limiti di velocità.»
La sicurezza stradale, principio ispiratore del nuovo Codice della Strada, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, ha definito il Piano nazionale per la sicurezza stradale, dove si afferma che il mancato rispetto dei limiti di velocità e, più in generale, la guida a velocità inadeguata rispetto a criteri di sicurezza, sono tra i principali comportamenti di guida a rischio, specialmente in ambito urbano. In tale ottica è pertanto richiesto il rafforzamento dell’azione di prevenzione, controllo e repressione finalizzata, in modo specifico, al rispetto dei limiti di velocità.
«Chiarito ciò, veniamo alla domanda specifica. Spesso la notifica di una sanzione amministrativa per eccesso di velocità avviene intorno al quinto mese dall’accertamento dell’infrazione. Poiché per la detrazione dei punti occorre stabilire chi era alla guida, il proprietario che non si ricorda in buona fede chi davvero guidava l’autovettura ha due possibilità: primo, non comunicare il nome e pagare la sanzione di 357 euro, oppure dichiarare un nome a caso incorrendo in eventuali sanzioni penali e civili. Comandante Delponte, ma non esiste davvero altra possibilità?».
No, e bisogna fare attenzione! La sanzione amministrativa pecuniaria ex art.
180, comma 8, C.d.S. (che per il pagamento in misura ridotto è di 357,00 €) - in
relazione alla nota sentenza della Suprema Corte Costituzionale n° 27 del 12-24
gennaio 2005 che esclude la decurtazione dei punti per la patente del soggetto
obbligato in solido nei casi di omessa contestazione immediata - opera nei
confronti dell’obbligato che omette di fornire, entro 30 giorni dalla richiesta,
all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente
al momento della commessa violazione.
A detta comunicazione, come peraltro stabilito con propria circolare dal Ministero
dell’interno, n° 300/A/1/33792/109/16/1 del 14-09-2004, deve essere sempre allegata
la fotocopia della patente di guida dell’effettivo trasgressore, dallo stesso
controfirmata ai sensi ed agli effetti dell’art. 38, commi 1 e 3, T.U. 445/2000,
al fine di evitare che vengano indebitamente indicati soggetti estranei. Avverso
al verbale, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta e nei casi in cui sia consentito,
può essere proposto ricorso amministrativo o, in alternativa, giurisdizionale,
rispettivamente ai sensi ed agli effetti dell’art. 203 (al Prefetto) o dell’art.
204-bis (al Giudice di pace) del D. Lgs. 285/1992; l’accoglimento del ricorso
determina l’annullamento del verbale e di ogni altro atto amministrativo e/o
adempimento connesso.
«L’impressione che si ha da utenti della strada è che la non obbligatorietà della contestazione immediata dell’eccesso di velocità ponga il soggetto solidalmente obbligato (es. proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, ecc.) in oggettive difficoltà quando deve ricordare fatti accaduti quattro o cinque mesi prima, di cui, spesso, non ha diretta conoscenza. Lei che ha grande esperienza sul territorio, potrebbe indicarci una possibile soluzione legislativa che eviti questa situazione? Ad esempio, sarebbe un rimedio utile l’obbligatorietà della contestazione immediata?».
La norma di legge in vigore esprime una condizione di equità tra le esigenze della sicurezza stradale e la tutela dei diritti degli utenti della strada. Nei casi di superamento dei limiti di velocità la contestazione immediata non è prevista. Per evitare che, con il trascorrere del tempo, l’effettivo trasgressore non venga poi compiutamente identificato e sanzionato (in termini afflittivi anche con la decurtazione dei punti e, nei casi previsti, la sospensione della patente), il legislatore potrebbe prevedere adeguati correttivi in merito a modalità e termini temporali per la notifica dei relativi verbali contestazione, tali da consentire all’obbligato in solido di conoscere tempestivamente i fatti e ricordare chi era alla guida.
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Graziano Mazzarello, diessino, è stato assessore regionale ai trasporti e vicepresidente della Regione Liguria; nella passata legislatura è stato eletto deputato ed era membro della commissione trasporti. In questa legislatura è stato eletto senatore.
«Sen. Mazzarello, si può fare qualcosa a livello legislativo per ovviare al problema sollevato da Franco Bampi, secondo cui al proprietario di un autoveicolo incorso in un eccesso di velocità non resta che da scegliere tra il pagare una sanzione amministrativa salata o incorrere in eventuali sanzioni civili e panali?»
Ho appena presentato un disegno di legge sul problema della decurtazione dei punti dalla patente. Dopo la nota sentenza della Corte Costituzionale, i punti che erano stati decurtati al proprietario, perché non era nota l’identità del guidatore, vanno restituiti. Il problema che si pone è come restituirli. Il precedente governo ha fatto un decreto su questo tema, ma inserendo altri provvedimenti, per me inaccettabili. Comunque quel decreto è stato lasciato scadere. Nel disegno di legge che ho presentato il rimborso dei punti avviene d’ufficio e non su richiesta, come nel decreto scaduto. Inoltre si prevede l’obbligo da parte del proprietario di comunicare il conducente che è incorso nell’infrazione. Circa il problema qui posto sono d’accordo nel prevedere, per gli accertamenti di eccesso di velocità mediante autovelox e telelaser, tempi di notifica più rapidi, diciamo 60 giorni. Provvederò a inserire anche questo punto nella mia proposta. Voglio infine segnalare che nello stesso disegno di legge faccio più chiarezza anche su un altro punto importante e molto sentito: propongo infatti di limitare la confisca del ciclomotore o motoveicolo alla sola ipotesi che i veicoli in parola siano stati utilizzati per commettere reati, eliminando le altre fattispecie nelle quali la sanzione della confisca appare di gravità non commisurata a quella delle violazioni per le quali è prescritta.
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