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R. decreto-legge 14 gennaio 1926 n.74
per l'unificazione del Comune di Genova

Art. 1. - I Comuni di Apparizione, Bavari, Bolzaneto, Borzoli, Cornigliano Ligure, Molassana, Nervi, Pegli, Pontedecimo, Prà, Quarto dei Mille, Quinto al Mare, Rivarolo Ligure, San Pier d'Arena, San Quirico, Sant'Ilario Ligure, Sestri Ponente, Struppa e Voltri sono riuniti nell'unico Comune di Genova.

Art. 2. - Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto le Amministrazioni comunali stabiliranno di comune accordo le condizioni dell'unione, anche in deroga all'art. 118 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Per tale adempimento sono conferiti i poteri dei Consigli comunali ai Commissari incaricati dell'Amministrazione dei detti Comuni.

In difetto delle deliberazioni di cui sopra od in caso di dissenso, si provvederà con decreto del Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Art. 3. - Per promuovere, concretare e coordinare gli studi e i provvedimenti per l'applicazione dell'articolo precedente, è data facoltà al Ministro per l'Interno di nominare un Commissario Straordinario, il quale nell'espletamento del suo mandato sarà coadiuvato da una Commissione costituita dai rappresentanti di tutti i Comuni interessati ed assistiti dal Prefetto o da un suo delegato. Quando ne sia il caso, per l'esame e l'attuazione dei provvedimenti attinenti alle questioni più importanti, alla Commissione suddetta potranno essere aggregati uno o più esperti da designarsi dal Prefetto.

Art. 4. - Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

(Gli articoli 2 e 3 sono stati abrogati col R. D. L. 15 aprile 1926 n. 662).

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